32002R0217

Regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione

del 5 febbraio 2002

che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2001(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuti alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere Williams e Rocha ai fini della loro trasformazione.

(2) Occorre precisare le condizioni di accettazione delle partite di materia prima consegnate per la trasformazione affinché il regime di aiuti succitato sia applicato senza distorsioni di concorrenza e senza pregiudizio delle norme che le parti firmatarie possono concordare circa la modulazione del prezzo della materia prima in base ai criteri di qualità complementari ai difetti di cui al presente regolamento.

(3) Le disposizioni del presente regolamento sono misure applicative complementari di quelle previste dal regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001(4).

(4) Occorre indicare in quale misura gli Stati membri o le parti contraenti possono convenire clausole complementari alle disposizioni del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri cui devono soddisfare le partite di pomodori, di pesche o di pere consegnate alla trasformazione per l'ammissibilità al beneficio del regime di aiuti alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 2

1. Al momento della consegna di ogni partita al trasformatore, quest'ultimo procede al controllo qualitativo della materia prima sulla base di campioni rappresentativi. Le competenti autorità nazionali prendono le opportune disposizioni affinché la procedura seguita per il prelievo dei campioni e per il loro esame offra tutte le necessarie garanzie di obiettività e di rappresentatività di ogni partita. L'organizzazione di produttori o il suo rappresentante può assistere alla procedura che può essere eseguita anche da una parte terza designata dalle due parti.

2. L'esame di cui al paragrafo 1 stabilisce la percentuale, in peso, della materia prima difettosa, per ciascuno dei difetti definiti all'articolo 3 e la somma di queste percentuali, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto. Se tale somma supera il limite del 10 %, la partita non è ammissibile all'aiuto.

3. Il tasso di riduzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 449/2001 è costituito, per ciascuna partita ammissibile, dalla somma delle percentuali di cui al paragrafo 2.

4. Il prezzo da pagare da parte del trasformatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 449/2001 e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione si applicano sul peso netto consegnato, previa applicazione del tasso di riduzione ottenuto.

Articolo 3

I difetti sono definiti come segue:

a) Per i pomodori, le pesche e le pere:

- corpi estranei: tutto ciò che non è frutto; in particolare, frammenti di piante (foglie, rami, erbe, ...), corpi minerali (terra, sassi, ...) e frammenti vari,

- frutti colpiti da malattia, frutti bacati o marci: frutti che presentano attacchi di malattia, di insetti o di un agente di marciume su una superficie di diametro superiore a 30 mm, che si estende all'interno del frutto;

b) unicamente per i pomodori:

- pomodori acerbi: frutti sani non giunti a maturità, esteriormente completamente verdi; non si tiene conto del colore all'interno del frutto;

c) unicamente per le pesche e le pere:

- calibratura: calibro minimo di 55 mm,

- maturazione: i frutti acerbi o troppo maturi sono difettosi; il grado di maturazione è misurato e comparato in base ad una scala di valori limite, stabilita dalle parti contraenti,

- macchie di grandine con penetrazione ipodermica, con estensione su oltre il 20 % della superficie del frutto;

d) unicamente per le pesche:

- noccioli spaccati visibili: la separazione degli emifrutti lascia intravvedere, a livello dell'attaccatura peduncolare, il nocciolo con gusci separati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri o le parti firmatarie dei contratti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 possono convenire:

- di ridurre il limite fissato all'articolo 2, paragrafo 2, per l'uno o l'altro dei prodotti in questione, di fissare dei limiti specifici per ciascuno dei difetti di cui all'articolo 3 o di aumentare il calibro minimo di cui al suddetto articolo, lettera c),

- di definire difetti complementari a quelli di cui all'articolo 3 per i quali la percentuale in peso di frutti difettosi deve essere inclusa nella somma di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le parti firmatarie dei contratti ad aumentare sino ad un massimo del 15 % il limite fissato all'articolo 2, paragrafo 2, per ciascuno dei prodotti in questione.

3. Le disposizioni prese in applicazione del presente articolo sono specificate nei suddetti contratti.

Articolo 5

Il presente regolamento è applicabile dalla campagna 2002/03.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

(3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

(4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.