32002H0663

Raccomandazione della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2003 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3084]

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/08/2002 pag. 0029 - 0033


Raccomandazione della Commissione

del 19 agosto 2002

relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2003 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

[notificata con il numero C(2002) 3084]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/663/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/42/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE, la Commissione presenta ogni anno al comitato fitosanitario permanente, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa a un programma comunitario coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione(4) prevede che tali raccomandazioni possono coprire periodi da uno a cinque anni.

(2) La Commissione dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642/CEE. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena otto prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe quindi essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

(3) I residui degli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione, metamidofos, diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo, triazofos, clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, cresoxim metile, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile, vinclozolin, azinfosmetile, captan, clorotalonil, diclofluanid, dicofol, dimetoato, folpet, malation, ometoato, ossidemetonmetile, forato, procimidone, propizamide, azossistrobina, aldicarb, bromopropilato, cipermetrin, metiocarb, metomil, parathion e tolifluanid dovrebbero essere controllati nel 2003, in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta, in quanto tali composti sono già stati controllati nel 2001.

(4) Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius(5). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di 459 campioni fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione qualora l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione. Dovrebbero essere pertanto prelevati in tutta la Comunità almeno 459 campioni. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.

(5) Il progetto di linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari è stato pubblicato dalla Commissione(6). È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza così acquisita.

(6) In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/362/CEE, gli Stati membri, quando trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno seguente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate. Occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(7).

(7) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri devono inviarle i dati su dischetti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici della Commissione.

(8) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Gli Stati membri sono invitati a raccogliere e analizzare campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato loro nell'allegato II, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro.

Inoltre, gli Stati membri sono invitati a verificare con particolare attenzione la combinazione nitrofene/frumento sulla base dello stesso numero di campioni.

Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati, dieci campioni dei prodotti uve, pepe e cetrioli, devono essere sottoposti a un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari.

Vengono prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione vengono analizzati separatamente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 agosto 2004, i risultati ottenuti per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2003 nell'allegato I, indicando i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento "Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari".

La comunicazione deve essere presentata in un formato - compreso quello elettronico - indicato conforme al documento di lavoro orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controlli, di cui all'allegato III della raccomandazione 1999/333/CE della Commissione(8).

Articolo 3

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri, entro il 31 agosto 2004, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2003, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

a) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;

b) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

c) i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;

d) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2003, il programma nazionale progettato per il 2004 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalla direttiva 90/642/CEE e dalla direttiva 86/362/CEE.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 134 del 22.5.2002, pag. 29.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(4) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

(5) Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1, Vol. 2, pag. 372.

(6) Documento SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(7) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

(8) GU L 128 del 21.5.1999, pag. 25.

ALLEGATO Ι

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui all'articolo 1 della presente raccomandazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare nell'ambito del programma coordinato di controlli per il 2003

>SPAZIO PER TABELLA>