32002D2045

Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 20/11/2002 pag. 0001 - 0003


Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 ottobre 2002

che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Obiettivo della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) è che la Comunità raggiunga elevati gradi di interoperabilità tra le reti telematiche transeuropee che collegano Stati membri e istituzioni comunitarie al fine di contribuire a realizzare l'unione economica e monetaria e ad attuare le politiche comunitarie, nonché di ottenere benefici sostanziali per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità, semplificando le operazioni e accelerando la messa in funzione di nuove reti ed attributi.

(2) I vantaggi di cui usufruiscono le amministrazioni grazie alle reti telematiche transeuropee andrebbero estesi ai cittadini ed alle imprese della Comunità, in particolare nei campi in cui ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, con particolare riferimento al capitolo sull'amministrazione in linea.

(3) Occorrerebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione emessa alla conferenza ministeriale sull'eGovernment "From Policy to practice" tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001, nonché delle conclusioni della conferenza "eGovernment in the Service of European citizen and enterprises - what is required at the European level", organizzata congiuntamente dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.

(4) Per diffondere pratiche esemplari, andrebbero organizzate conferenze, giornate di lavoro ed altri tipi di manifestazioni per sensibilizzare il pubblico sui risultati e i vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.

(5) Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 10 della decisione n. 1720/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore a 250000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura alla quale si fa riferimento in detta decisione.

(6) In seguito all'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di tali paesi per quanto riguarda iniziative e provvedimenti orizzontali di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Prima di aprire il programma IDA alla piena partecipazione di tutti i paesi candidati, è opportuno agevolare la possibilità per questi ultimi di utilizzare a proprie spese i servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi non membri alle stesse condizioni.

(7) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(5).

(9) La decisione n. 1720/1999/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1720/1999/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) estenda i benefici di tali reti, come indicato nella lettera c), agli operatori economici comunitari ed ai cittadini dell'Unione europea, in particolare nei campi in cui ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo sull'amministrazione in linea;";

b) è aggiunta la lettera seguente:

"f) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate nell'articolo 4 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)(6)."

2) All'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Se del caso, per essere in grado di identificare le azioni e le misure orizzontali da intraprendere, la Comunità elabora una descrizione di un'infrastruttura che serva da piattaforma per lo sviluppo di progetti di comune interesse e di altre reti settoriali, quali indicate nella decisione n. 1719/1999/CE.

L'infrastruttura descritta prevede un quadro di interoperabilità per reti, servizi, sicurezza, applicazioni, contenuti e altri elementi pertinenti. Essa può altresì includere aspetti quali le esigenze in materia di gestione, organizzazione, competenze e ripartizione dei costi. La descrizione comprende anche la strategia da impiegare nello sviluppo e nella realizzazione dell'infrastruttura ed è soggetta a revisione annuale."

3) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. La Comunità organizza conferenze, giornate di lavoro e manifestazioni d'altro tipo per sensibilizzare il pubblico ai risultati e ai vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA."

4) L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

"2. La sezione del programma di lavoro IDA sull'attuazione della presente decisione, progettata dalla Commissione per tutta la sua durata e rivista almeno ogni due anni, è approvata, in base alla sua rispondenza agli articoli da 3 a 10, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Le norme e le procedure comuni per stabilire l'interoperabilità tecnica e amministrativa sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. La procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applica all'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250000 EUR per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta a tale procedura."

5) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio(7), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il CTA adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione riferisce annualmente al CTA sull'attuazione della presente decisione."

6) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale, di Cipro, di Malta e della Turchia per le iniziative ed i provvedimenti orizzontali di cui alla presente decisione.

2. Nel corso dell'attuazione della presente decisione, è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.

4. Anche altri paesi non membri possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria."

7) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Importo di riferimento finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 34,2 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 290.

(2) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

(4) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.