32002D0821

2002/821/CE: Decisione della Commissione, del 15 gennaio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Pollmeier GmbH, Malchow (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2001) 4447]

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 30/10/2002 pag. 0020 - 0034


Decisione della Commissione

del 15 gennaio 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Pollmeier GmbH, Malchow

[notificata con il numero C(2001) 4447]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/821/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) In seguito ad una serie di denunce riguardanti l'aiuto di Stato a favore del gruppo Pollmeier, nel 1999 la Commissione ha invitato la Germania a fornirle tutte le informazioni necessarie per permetterle di esaminare se l'aiuto in questione sia compatibile con il mercato comune. Si tratta di un aiuto di Stato concesso a favore delle società Pollmeier GmbH, Malchow e Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz per la costruzione di una seconda segheria a Malchow (Meclemburgo - Pomerania occidentale) e di una terza segheria a Kässlitz (Turingia). Le informazioni fornite dalla Germania erano però incomplete e soprattutto insufficienti per convincere la Commissione che l'aiuto era stato concesso nel quadro di programmi autorizzati precedentemente.

(2) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(2) e in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91(3) la Commissione ha invitato la Germania con lettera del 17 aprile 2000 a fornirle tutte le informazioni necessarie per permetterle di determinare se l'aiuto concesso a favore delle società Pollmeier GmbH, Malchow e Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz rientra in un programma di aiuti precedentemente autorizzato dalla Commissione.

(3) Con lettera del 22 maggio 2000 (ricevuta il 29 maggio), i cui allegati sono pervenuti separatamente il 16 giugno 2000, e infine con lettera complementare del 9 agosto 2000 (ricevuta l'11 agosto) la Germania ha fornito le informazioni richieste, in base alle quali la Commissione decide se i beneficiari dell'aiuto devono essere considerati PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI)(4) (qui di seguito: disciplina comunitaria) e della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(5) (qui di seguito: raccomandazione) e hanno quindi il diritto di beneficiare dell'intensità massima di aiuto del 50 % lordo autorizzata nelle regioni assistite in cui i due progetti sono localizzati.

(4) Con lettera del 13 marzo 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito a quest'aiuto e contemporaneamente l'ingiunzione di fornire informazioni secondo l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(5) La Germania ha risposto alla decisione di avviare un procedimento e all'ingiunzione di fornire informazioni con lettera del 15 maggio 2001.

(6) La decisione della Commissione di avviare un procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6). In quest'occasione la Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(7) Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dagli interessati sono state trasmesse alla Germania e questa ha risposto con lettera del 30 agosto 2001.

2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

2.1. Il beneficiario

2.1.1. L'evoluzione del gruppo Pollmeier

(8) La Pollmeier GmbH, Malchow, la persona giuridica a cui è stato concesso l'aiuto, è una società del gruppo Pollmeier. Creato a metà degli anni 80 da Ralf Pollmeier a Rietberg (Renania del Nord-Vestfalia), questo gruppo fornisce al mercato del mobile tedesco, europeo e asiatico pannelli di legno compensato prodotti in varie fabbriche situate in Germania e negli Stati Uniti.

(9) La prima società del gruppo, la Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, fondata nel 1987, si è occupata della trasformazione ulteriore di pannelli di laminato di legno incollato di produzione tedesca per l'industria del mobile. Dall'inizio degli anni 90 il gruppo Pollmeier ha avuto una forte espansione. Nel 1994 e 1998 Ralf Pollmeier ha deciso di costruire due segherie di legno duro, una a Creuzburg (Turingia) con la denominazione Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG e un'altra a Malchow (Meclemburgo-Pomerania occidentale) con la denominazione Pollmeier GmbH, Malchow.

(10) Nel 1999 Ralf Pollmeier ha deciso di concentrare la sua attività sulla gestione delle segherie e di ritirarsi dalla direzione delle attività di trasformazione del legno. Nel luglio 1999 la prima società fondata da Ralf Pollmeier, la Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, ha venduto tutto il suo attivo e passivo, fuorché le partecipazioni alle due segherie di legno duro, alla nuova società Pollmeier Leimholz GmbH ed ha cambiato la sua denominazione da Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg in Pollmeier Massivholz GmbH. Questa società si occupa oggi di tutte le funzioni centralizzate delle segherie, come l'acquisto del legno tondo, la vendita, la gestione del personale e la contabilità.

(11) Anche la struttura giuridica delle due segherie è stata cambiata. La Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG è stata denominata Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, mentre la Pollmeier GmbH, Malchow è diventata la Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG. A Kässlitz è stata fondata un'altra segheria con la denominazione Pollmeier Kässlitz GmbH & Co. KG.

(12) Una nuova società, denominata Pollmeier Support GmbH & Co. KG, è stata costituita a scopo d'investimento. Un'altra società, anch'essa di nuova costituzione, è la Pollmeier Duisburg GmbH & Co. KG, che finora non ha svolto alcuna attività. Tutte queste società appartengono alla Pollmeier Massivholz GmbH e sono gestite da imprese appartenenti alla Pollmeier Massivholz GmbH.

(13) Nel 2000 la Pollmeier Support GmbH & Co. KG ha rilevato le attività di un'impresa di costruzioni meccaniche fallita e ne ha cambiato la denominazione in Hanses Sägewerkstechnik GmbH & Co. KG. Oltre a questa, Ralf Pollmeier ha costituito un'altra società per l'esecuzione dei contratti esistenti sotto la denominazione JH Maschinenbau GmbH, di cui egli detiene il 100 % del capitale.

(14) I grafici seguenti presentano l'evoluzione strutturale del gruppo Pollmeier.

>PIC FILE= "L_2002296IT.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002296IT.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002296IT.002202.TIF">

>PIC FILE= "L_2002296IT.002301.TIF">

(15) Le diverse società del gruppo e i rispettivi azionisti:

Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg (Renania del Nord-Vestfalia)

Nuova denominazione a partire dal luglio 1999: Pollmeier Massivholz, Creuzburg (Turingia)

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg (Turingia)

A partire dal 1999: Pollmeier Creuzburg GmbH & Co. KG, Creuzburg

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier GmbH, Malchow, (Meclemburgo, Pomerania occidentale)

A partire dal 1999: Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, Malchow

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier Kässlitz GmbH & Co. KG, Kässlitz (Turingia)

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier Duisburg GmbH & Co. KG, Duisburg

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier Support GmbH & Co. KG, Rietberg

A partire dal 2000: Hanses Sägewerkstechnik GmbH & Co. KG, Meschede

>SPAZIO PER TABELLA>

JH Maschinenbau GmbH

>SPAZIO PER TABELLA>

Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg (Renania del Nord-Vestfalia)

>SPAZIO PER TABELLA>

Inland Wood Specialties, LP, Spokane, USA

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.2. Integrazione economica delle singole imprese del gruppo

(16) Sul sito Internet del gruppo Pollmeier le varie società del gruppo Pollmeier, compresa la società Inland Wood Specialties LP (IWS) avente sede negli USA, sono descritte come "siti di produzione" del gruppo Pollmeier. L'attività del gruppo consiste nella fornitura di pannelli di legno compensato di alta qualità, prodotti in Germania e negli USA, all'industria del mobile tedesca, europea e asiatica. La distribuzione dei prodotti IWS in Europa è stata effettuata, in base ad un contratto di rappresentanza commerciale, dalla società Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb Rietberg fino al 17 luglio 1999 e poi dalla società Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg.

(17) Fino al 1o giugno 1998 tutte le società del gruppo Pollmeier sono state gestite da Ralf Pollmeier più o meno direttamente, attraverso la Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg. Operanti sullo stesso mercato e controllate dalla stessa persona, esse non godevano di alcuna autonomia economica e vanno quindi considerate parti integranti di un'unica entità economica. La società Pollmeier GmbH, Malchow non può perciò essere considerata separatamente, almeno fino al 1o giugno 1998.

(18) Il 1o giugno 1998 Ralf Pollmeier ha venduto il 51 % delle quote dell'IWS a sua sorella Doris Tegelkamp e John Gottwald. A partire da allora, egli ha conservato solo il 23,25 % del capitale dell'IWS. L'IWS continua però a essere definito un sito di produzione del gruppo Pollmeier e fino al 17 luglio 1999 i suoi prodotti sono stati distribuiti dalla società Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg.

2.2. Le misure d'aiuto

2.2.1. Aiuti a favore della Pollmeier GmbH, Malchow

(19) Con decisione del 2 settembre 1998, modificata il 12 maggio 1999, il ministero dell'Economia del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale ha concesso alla società Pollmeier GmbH, Malchow una detrazione fiscale sugli investimenti, nell'ambito del 27o piano-quadro dell'azione d'interesse comune "Miglioramento della struttura economica regionale" (1998-2002)(7) approvato dalla Commissione (qui di seguito 27o piano-quadro), per la costruzione di una seconda segheria situata in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(20) L'aiuto è limitato a 16384600 DEM (8377313 EUR), che corrispondono al 30,23 % delle spese d'investimento lorde ammissibili di 54,2 milioni di DEM (27,7 milioni di EUR). In base alle informazione fornite dalla Germania la concessione degli aiuti è stata subordinata alla creazione di 80 posti di lavoro. Il progetto d'investimento è iniziato il 1o giugno 1998 e doveva essere concluso il 31 maggio 2001.

(21) In applicazione della legge del 1999 sui premi d'investimento(8) è stato inoltre concesso un premio d'investimento complementare per un importo di 9,3 milioni di DEM (4,75 milioni di EUR), corrispondente al 17,15 % delle spese d'investimento lorde ammissibili.

(22) Il 27 gennaio 1999 la società Pollmeier GmbH, Malchow ha inoltre ottenuto dalla filiale della banca IKB Deutsche Industriebank AG in Renania del Nord-Vestfalia un credito a titolo dei fondi PRE per un importo di 5 milioni di DEM (2,55 milioni di EUR) a un tasso d'interesse annuo del 3,75 %. Il tasso ridotto corrisponde a un elemento d'aiuto dello 0,8 % lordo.

(23) In totale, gli aiuti descritti ai considerando 19-22 rappresentano un'intensità d'aiuto pari al 48,18 % lordo.

(24) Il 29 luglio 1999 la società Pollmeier GmbH, Malchow ha sollecitato un altro aiuto di 7,5 milioni di DEM (3,58 milioni di EUR), in vista di investimenti per un importo totale di 25 milioni di DEM (12,78 milioni di EUR) in impianti supplementari per la lavorazione del legno e l'affinamento dei prodotti di segheria. Le autorità tedesche affermano che non è ancora stata adottata alcuna decisione sulla concessione di quest'aiuto per gli investimenti, che andrebbe presa in base al piano-quadro in vigore al momento della decisione (probabilmente il 29o) e corrisponderebbe ad un'intensità d'aiuto del 30 % lordo. Lo stesso vale per la concessione di un premio d'investimento complementare dell'importo di 4,5 milioni di DEM (2,3 milioni di EUR), che corrisponderebbe ad un'intensità d'aiuto del 18 % lordo. La Germania non ha ancora deciso in merito alla richiesta, come ha confermato nella sua risposta all'avvio del procedimento.

(25) Queste ultime due misure dovrebbero rappresentare un'intensità totale dell'aiuto proposto pari al 48 % lordo.

(26) Il progetto d'investimento, che è iniziato il 2 gennaio 2000 e dovrà essere terminato il 1o gennaio 2003, è legato alla creazione di 25 posti di lavoro.

2.2.2. Aiuti a favore della società Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz

(27) Con decisione del 3 aprile 2000 la Germania ha concesso alla società Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz, in applicazione del 27o piano-quadro, un aiuto per gli investimenti dell'importo di 19,03 milioni di DEM (9,73 milioni di EUR), corrispondenti al 21,65 % delle spese d'investimento ammissibili di 87,88 milioni di DEM (44,93 milioni di EUR). Il piano di finanziamento prevedeva anche, in conformità alla legge del 1999 sui premi fiscali all'investimento, un altro premio fiscale dell'importo di 19136250 DEM (9,78 milioni di EUR), corrispondente a un'intensità dell'aiuto proposto del 21,75 % lordo. In totale l'intensità degli aiuti suddetti raggiungeva il 43,4 % lordo.

(28) L'obiettivo degli aiuti era la realizzazione di nuovi impianti di segherie e di trasformazione del legno a Kässlitz (Hellingen), che si trova in una regione assistita conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, la concessione di aiuti era subordinata alla creazione di 180 posti di lavoro e di 20 posti di apprendisti. Il periodo d'investimento indicato andava dal 1o dicembre 1999 al 30 novembre 2002.

(29) Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento la Germania ha informato la Commissione che non era stato concesso alcun aiuto alla società Pollmeier GmbH & Co. KG. L'impresa aveva infatti ritirato la sua domanda e quindi la decisione di concedere un aiuto per gli investimenti era stata annullata.

2.3. Motivi dell'avvio di un procedimento

(30) La Commissione aveva dubbi sul fatto che i beneficiari degli aiuti potessero essere considerati una PMI e la totalità dell'aiuto rientrasse nei programmi di aiuti autorizzati. Nonostante le informazioni fornite dalla Germania in risposta all'ingiunzione(9), questi dubbi non hanno potuto essere dissipati.

(31) Per avere diritto agli aiuti concessi con un'intensità del 48,18, 48 e 43,4 % lordo, le società Pollmeier GmbH, Malchow e Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz dovevano essere realmente PMI, cioè soddisfare tutti i criteri previsti dalla disciplina comunitaria. I programmi di sostegno regionali, nel quadro dei quali gli aiuti di Stato sono stati o dovevano essere concessi, erano stati approvati tra l'altro a condizione che i beneficiari corrispondessero alla definizione di PMI contenuta nella raccomandazione e nella disciplina comunitaria.

(32) La questione principale da verificare era se ciascuna delle società a cui erano stati concessi gli aiuti poteva essere considerata singolarmente come beneficiaria del rispettivo aiuto. In particolare era necessario verificare se esse costituiscono entità economiche indipendenti o se l'impresa assistita ingloba anche altre società appartenenti al gruppo Pollmeier, in modo da costituire "un'unica entità economica" ai sensi della normativa comunitaria(10). I dubbi riguardavano in particolare i rapporti tra le nuove segherie e la società Inland Wood Specialties (USA) e il loro grado d'integrazione con questa società. Tutte queste società sono legate tra loro direttamente o indirettamente attraverso la persona di Ralf Pollmeier e le sue società. Prima che la Commissione possa giudicare se i beneficiari dell'aiuto corrispondono alla definizione di PMI, dovrà essere definita la qualifica dell'impresa a cui è stato concesso l'aiuto.

(33) Le informazioni incomplete fornite dalla Germania sulle società appartenenti al gruppo non hanno permesso alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla qualifica di PMI dei beneficiari e quindi di stabilire se gli aiuti a favore delle società Pollmeier GmbH, Malchow e Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz rientrano nei programmi di aiuti regionali autorizzati precedentemente dalla Commissione o se ne sono esclusi, almeno in parte, e vanno quindi considerati come nuovi aiuti. Inoltre, la Commissione dubitava sulla compatibilità dell'insieme delle misure con il mercato comune.

(34) La Commissione che perciò deciso di avviare il procedimento previsto all'articolo 99, paragrafo 2, del trattato CE e di emettere l'ingiunzione di fornire informazioni prevista all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(35) In seguito all'avvio del procedimento, sono pervenute alla Commissione le osservazioni di un'associazione nazionale dell'industria del legno e delle segherie (Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V.) nonché della società Pollmeier GmbH, Malchow (ora denominata Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG).

(36) L'associazione "Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V." ha informato la Commissione che la licenza edilizia per l'impianto di Kässlitz è stata concessa il 2 luglio 2000 e che gli altri azionisti della società americana Inland Wood Specialties LP, Spokane, erano una sorella e un fratello di Ralf Pollmeier. L'associazione ha inoltre riferito riguardo a investimenti per un importo di 40 milioni di DEM, che non sono stati presi in considerazione dalla Commissione, per un progetto di ampliamento a cui probabilmente sono stati concessi altri aiuti. Essa ha infine riferito che in base alle informazioni di varie amministrazioni forestali, Pollmeier acquistava il legno di faggio in tutti i Länder tedeschi con una garanzia di pagamento del Land della Turingia.

(37) Anche la società Pollmeier GmbH, Malchow, beneficiaria dell'aiuto, ha comunicato le sue osservazioni alla Commissione. L'impresa ha spiegato i motivi della costruzione della segheria di Malchow, destinata a far rinascere l'industria delle segherie in Germania.

(38) Le osservazioni possono essere riassunte come segue. Le segherie Pollmeier non hanno alcun effetto sulle altre segherie europee. I prodotti Pollmeier competono quasi esclusivamente con le importazioni provenienti dagli USA e più del 55 % della produzione delle segherie Pollmeier è esportato in paesi terzi. Gli investimenti effettuati dal gruppo Pollmeier hanno un considerevole effetto regionale. Le segherie lavorano esclusivamente il legno di latifoglie, soprattutto di faggio. Essendo le uniche in Europa ad utilizzare la nuovissima tecnica di taglio americana computerizzata, sono in grado di competere con altre segherie al di fuori dell'Europa. Grazie a questa tecnica le segherie Pollmeier effettuano un'ottima lavorazione di varie qualità di legname e coprono con i loro prodotti una vasta gamma qualitativa con una costante regolarità di produzione.

(39) La Pollmeier GmbH, Malchow ha sottolineato anche l'effetto positivo delle segherie della società sul mercato delle materie prime a monte. Essa ha presentato alla Commissione le dichiarazioni di vari fornitori, secondo cui il mercato del legno di faggio ha avuto sviluppi molto positivi grazie alle segherie Pollmeier, che sono un acquirente regolare di grandi quantità di legno di faggio. È aumentata notevolmente soprattutto la domanda di legno di faggio delle classi C e D. Va aggiunto che le segherie Pollmeier sono disposte ad acquistare anche il legno di minor qualità, mentre gli altri acquirenti cercano sempre legnami di alta qualità. Di conseguenza le amministrazioni forestali hanno una maggiore possibilità di autofinanziarsi e quindi dipendono meno dal finanziamento pubblico.

(40) Le segherie Pollmeier hanno effetti anche sui mercati dei loro acquirenti. Essendo le uniche segherie in Europa in grado di proporre ai loro clienti una vasta gamma qualitativa di legnami diversi, offrono all'industria del mobile europea un'alternativa ai prodotti americani e quindi la possibilità di ridurre i costi di trasporto. In tal modo rafforzano la competitività dell'industria del mobile europea.

(41) In conclusione, la società Pollmeier GmbH, Malchow sottolinea il fatto che le segherie del gruppo non sono in concorrenza con altre segherie europee e che quindi la loro attività non ha limitato le vendite di altre segherie europee.

4. COMMENTI DELLA GERMANIA

(42) La Germania ha risposto all'avvio del procedimento con lettera del 15 maggio 2001 e ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

(43) Nella sua risposta all'avvio del procedimento, la Germania ha informato la Commissione che solo la società Pollmeier GmbH, Malchow aveva ottenuto aiuti statali. La decisione relativa alla concessione di aiuti a favore della Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz è stata annullata e per quanto riguarda gli aiuti per l'ampliamento dello stabilimento di Pollmeier GmbH, Malchow non è ancora stata presa alcuna decisione.

(44) La Germania ha presentato una descrizione dettagliata dell'evoluzione del gruppo Pollmeier, dalla costruzione della prima azienda di lavorazione del legno (legname incollato) a Rietberg fino alla conversione in segherie. Inoltre, la Germania ha fornito dati dettagliati sul mercato tedesco del legno di faggio e sulla forte concorrenza delle aziende statunitensi ed ha illustrato i motivi della conversione in segherie. Essa ha anche fornito informazioni sull'importanza economica delle segherie di Creuzburg e Malchow e sul fatturato delle segherie Pollmeier. Secondo la descrizione della Germania, le segherie Pollmeier sono in concorrenza esclusivamente con le segherie degli USA e non con quelle europee, cosicché la loro produzione non penalizza la concorrenza europea. La loro creazione ha permesso uno sviluppo positivo di regioni aventi problemi strutturali.

(45) La Germania ha inoltre descritto la struttura delle imprese del gruppo Pollmeier, aggiungendo i relativi dati finanziari. Per quanto riguarda la qualifica di PMI della società Pollmeier GmbH, Malchow, la Germania ribadisce che l'impresa soddisfa le condizioni per esser definita una PMI. Secondo le autorità tedesche, per stabilire la qualifica di PMI della Pollmeier GmbH, Malchow occorre verificare se la società madre, la Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, corrisponde alla definizione di PMI. Poiché quest'ultima possedeva partecipazioni maggioritarie nella Pollmeier GmbH, Malchow e nella Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, è necessario accumulare i dati finanziari corrispondenti delle tre società. Le cifre dimostrano che la Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg corrispondeva alla definizione di PMI nel periodo dal 1996 al 1998. Poiché la Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg appartiene ad una persona fisica, essa soddisfa anche la condizione d'indipendenza contenuta nella definizione delle PMI.

(46) La Germania ritiene che i dati dell'impresa americana IWS - Inland Wood Specialties, Spokane, USA non debbano essere cumulati con quelli delle altre società Pollmeier. L'unico legame fra la società a cui è stato concesso l'aiuto, vale a dire la Pollmeier GmbH, Malchow e l'IWS è costituito dalla persona fisica di Ralf Pollmeier. Poiché le condizioni delle PMI non possono essere applicate alle persone fisiche, non esiste alcun legame ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato della raccomandazione.

(47) La Germania sostiene che in ogni caso, anche se i dati IWS vengono cumulati a quelli delle altre filiali, l'anno di riferimento per la determinazione della qualifica di PMI dell'impresa è il 1998 e non il 1997, poiché la decisione definitiva del Land (Meclemburgo-Pomerania occidentale) sulla concessione dell'aiuto è stata adottata solo nel 1999. Il 1o giugno 1998 Ralf Pollmeier ha venduto il 51 % della sua partecipazione nell'IWS e oggi detiene solo il 23,25 % del capitale di questa società. Poiché la sua partecipazione è inferiore al 25 %, i dati dell'IWS non dovrebbero essere cumulati.

(48) La Germania afferma inoltre che, anche considerando il 1997 come anno di riferimento, dovrebbe valere il principio che una cessione di quote di una società, avvenuta dopo la chiusura dell'ultimo esercizio e prima della decisione relativa alla concessione dell'aiuto, vada presa in considerazione nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato della raccomandazione.

(49) Secondo le autorità tedesche, questo principio deriva dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(12) e dal considerando 27 della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(13). Quest'interpretazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4064/89 trova conforma nella sentenza del Tribunale di primo grado del 24 marzo 1994 nella causa T-3/93, Air France/Commissione (sentenza Air France)(14).

(50) Secondo le autorità tedesche, questo principio dovrebbe essere osservato nell'esame dei dati relativi al fatturato, al totale del bilancio e al numero dei dipendenti dell'ultimo esercizio approvato. Nel caso in questione dovrebbe essere presa in considerazione la vendita, da parte di Ralf Pollmeier, della sua partecipazione maggioritaria nell'IWS, poiché è avvenuta prima della decisione di concessione dell'aiuto. Di conseguenza, i dati dell'IWS non dovrebbero essere cumulati con quelli delle altre società Pollmeier.

(51) Secondo le autorità tedesche, il fatto che i vari azionisti dell'IWS appartengano tutti alla stessa famiglia non può essere considerato una prova che Ralf Pollmeier controlli l'IWS. Quest'argomentazione è contraria alle norme relative alle PMI.

(52) La Germania conclude che la Pollmeier GmbH, Malchow è una PMI e che quindi l'aiuto concesso rientra nei programmi di sostegno autorizzati.

(53) Nella sua risposta alle osservazioni di terzi e in particolare a quelle dell'associazione "Verband der Deutschen Säge- und Holzindustrie e.V.", la Germania dichiara che non è stato concesso alcun aiuto per il progetto di Kässlitz. Per quanto riguarda la garanzia menzionata dall'associazione, il fatto che gli acquirenti di legname presentino una garanzia bancaria per l'importo del prezzo di vendita è una pratica commerciale normale. Essa figura anche nelle condizioni generali di vendita e di pagamento e viene prestata dalla banca di cui l'impresa di serve di preferenza. La Germania conferma che non è stata prestata alcuna garanzia in base ai programmi fidejussori del Land.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(54) In seguito all'avvio del procedimento, la Germania ha confermato che non è stato concesso alcun aiuto alla società Pollmeier GmbH & Co. KG, Kässlitz. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, l'aiuto richiesto dalla Pollmeier GmbH, Malchow per l'ampliamento della sua gamma di prodotti, vale a dire per la lavorazione del legno e l'affinamento dei prodotti della segheria, non è stato concesso e quindi non è oggetto della presente decisione. Anche il progetto non è stato notificato e non è perciò oggetto della presente decisione.

(55) Secondo la Germania, l'aiuto alla Pollmeier GmbH, Malchow è stato concesso in base ai programmi di sostegno autorizzati.

(56) L'aiuto concesso negli anni 1998/1999 alla Pollmeier GmbH, Malchow per la costruzione di una segheria a Malchow, con un'intensità d'aiuto totale del 48,18 % lordo, è stato concesso a quanto pare a titolo dei programmi di sostegno regionali autorizzati precedentemente dalla Commissione(15).

(57) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. Gli aiuti a favore della Pollmeier GmbH, Malchow sono stati concessi mediante risorse statali. Essi falsano o minacciano di falsare la concorrenza, poiché sono stati concessi a un'impresa o a una produzione e favoriscono quindi quest'impresa rispetto ai suoi concorrenti. Essi incidono sugli scambi tra Stati membri, poiché il settore di produzione in cui opera Pollmeier copre vari Stati membri.

(58) La Germania non ha contestato il carattere d'aiuto delle varie misure di cui ha beneficiato l'impresa. Nelle sue osservazioni in occasione dell'avvio del procedimento, la Pollmeier GmbH, Malchow afferma che essa non è in concorrenza con le segherie europee. La Commissione nota che anche se la produzione Pollmeier è per la maggior parte in concorrenza con le segherie americane, ciò non significa che gli aiuti concessi alla Pollmeier GmbH, Malchow non falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza all'interno della Comunità. Nel settore del legno, la segheria e la prima lavorazione si estendono in Stati membri aventi una produzione importante, come l'Austria, la Finlandia e la Svezia. Questi paesi sono molto attivi anche sul mercato della Comunità e delle esportazioni e sono quindi in concorrenza con la Pollmeier GmbH, Malchow.

(59) La Commissione nota che gli aiuti vengono concessi in regioni svantaggiate in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Essa nota inoltre che secondo i programmi pertinenti l'intensità massima d'aiuto autorizzata in tali regioni è del 35 % lordo per le grandi imprese e del 50 % lordo per le PMI. Queste percentuali rappresentano limiti massimi applicabili al totale dell'aiuto nei casi in cui gli aiuti sono concessi parallelamente a titolo di diversi programmi di sostegno regionali o mediante risorse locali, regionali, statali o comunitarie.

(60) Tenuto conto dell'intensità d'aiuto del 48,18 % lordo, si può constatare che l'aiuto a favore della Pollmeier GmbH, Malchow presuppone chiaramente che al momento dell'approvazione del programma di sostegno l'impresa beneficiaria soddisfacesse le condizioni fissate per le PMI nella disciplina comunitaria vigente e nella raccomandazione.

5.1. La definizione di PMI

(61) Sono definite piccole e medie imprese (PMI) le imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e

- aventi o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,

- e in possesso del requisito d'indipendenza(16).

(62) In base all'articolo 1, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione si considerano indipendenti le imprese il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa o, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa.

(63) A tale riguardo la Commissione ricorda la sua politica nei confronti delle piccole e medie imprese, che intende aiutare le PMI a superare una serie di ostacoli mediante interventi mirati. Il punto 1.2 della disciplina comunitaria precisa che tali ostacoli sono rappresentati in primo luogo dalle difficoltà d'accesso ai capitali, ai crediti ed alle informazioni, soprattutto sulle nuove tecnologie e sui mercati potenziali, nonché dai costi più elevati derivanti spesso dalle nuove regolamentazioni.

(64) Di conseguenza, il fatto che le PMI vengano favorite, in particolare aumentando l'aiuto ammissibile, è giustificato non solo dal contributo che queste imprese forniscono per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, ma anche, visto il loro ruolo positivo, dalla necessità di compensare le difficoltà che esse devono affrontare. Bisogna però assicurarsi che i benefici di questa politica vadano effettivamente a favore delle imprese che si trovano in difficoltà. In particolare, la definizione di PMI da applicare deve limitare il concetto di piccole e medie imprese in modo tale da comprendere solo le imprese che generano gli effetti positivi esterni voluti e che devono superare gli ostacoli sopra indicati. Essa non dovrebbe comprendere perciò le numerose grandi imprese che non determinano necessariamente questi effetti positivi o che non subiscono gli svantaggi propri delle PMI. La concessione di aiuti ad imprese di questo tipo porterebbe con molta probabilità a una maggiore distorsione della concorrenza e degli scambi intracomunitari.

(65) Questo principio è esposto nel ventiduesimo considerando della raccomandazione, che recita: "è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le PMI, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione".

(66) La Commissione insiste in particolare sulla necessità di impedire che venga elusa la condizione d'indipendenza. Per garantire che percepiscano un aiuto solo le effettive PMI, la disciplina comunitaria stabilisce espressamente che vanno escluse le entità giuridiche in cui le PMI formano un gruppo economico con un potere che supera ampiamente quello di una normale PMI.

5.2. La qualifica di PMI del beneficiario dell'aiuto

(67) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE definisce il beneficiario di un aiuto in base al concetto di impresa. Come confermato dalla Corte di giustizia(17), tale concetto non è limitato necessariamente a una sola entità giuridica, ma può comprendere un gruppo di società. Ai fini del diritto della concorrenza, le imprese devono essere paragonate a "unità economiche". Per questo motivo è necessario esaminare diversi fattori, come la distribuzione delle quote della società, l'identità degli amministratori e il grado d'integrazione economica.

(68) In base alla raccomandazione, l'anno che va preso in considerazione per la verifica della qualifica di PMI dell'impresa beneficiaria di un aiuto è quello dell'ultimo bilancio annuale. L'articolo 1, paragrafo 6, dell'allegato della raccomandazione stabilisce che un'impresa che alla data di chiusura del bilancio supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di PMI soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

(69) La decisione iniziale di concessione dell'aiuto per gli investimenti è stata adottata nel 1998. All'avvio del procedimento la Commissione ha considerato il 1998 l'anno di concessione dell'aiuto e il 1997 l'anno di riferimento per l'applicazione della definizione di PMI. La Germania riteneva che l'anno di concessione fosse il 1999, poiché la decisione della concessione è stata modificata sostanzialmente. Questa posizione è in contraddizione con il principio sostenuto dalla Germania in altri casi(18), secondo cui la modifica di una decisione di concessione non costituisce, sul piano giuridico, una nuova decisione. La modifica serve solo ad adattare l'importo dell'aiuto, perché vengono presi in considerazione altri aiuti concessi per lo stesso progetto.

(70) La Commissione è del parere che il 1998 debba essere considerato l'anno di concessione. Di conseguenza i dati di riferimento per i beneficiari dell'aiuto sono il numero di dipendenti e i dati finanziari del 1997 e 1996. Per i due esercizi che hanno preceduto la decisione di concessione dell'aiuto, i dati corrispondenti delle quattro società del gruppo Pollmeier si presentano come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(71) Contrariamente alle argomentazioni della Germania, la Commissione ritiene che la società IWS avente sede negli Stati Uniti debba essere presa in considerazione per la definizione del beneficiario. Negli anni 1996 e 1997 l'impresa a cui è stato concesso l'aiuto era costituita dalla Pollmeier GmbH Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg, dalla Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg e dall'IWS. Tutte queste società sono controllate direttamente o indirettamente da Ralf Pollmeier ed hanno attività economiche identiche o parallele. Si può quindi affermare che sono economicamente integrate. Nessuna di queste società può essere definita un'unità economica indipendente. Il grado di integrazione economica è sufficientemente alto per concludere che l'IWS forma un'entità economica insieme alle due segherie Pollmeier europee.

(72) Se si considerano gli esercizi 1996 e 1997, si constata che nel 1998 il beneficiario non era una PMI. Nel 1996 il numero cumulato di dipendenti era 416 e il fatturato annuo cumulato ammontava a 44,8 milioni di EUR e superava quindi le soglie fissate per le PMI. Nel 1997 il beneficiario aveva 465 dipendenti, un fatturato annuo di 66,73 milioni di EUR e un totale di bilancio di 29,19 milioni di EUR, dati che superavano le soglie fissate per le PMI. Il beneficiario ha quindi superato tali soglie in due esercizi consecutivi.

(73) Se la Commissione seguisse l'argomentazione della Germania e considerasse il 1999 l'anno della concessione, il 1998 sarebbe l'anno di riferimento. Per i due esercizi che hanno preceduto la decisione di concedere l'aiuto i dati corrispondenti delle società del gruppo Pollmeier si presentano come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(74) Se si considerano il numero dei dipendenti e i dati finanziari del beneficiario, i dati delle tre società del gruppo Pollmeier vanno cumulati per l'esercizio 1997. In quell'anno il beneficiario aveva 456 dipendenti, un fatturato annuo di 66,73 milioni di EUR e un totale del bilancio di 29,19 milioni di EUR e superava quindi le soglie fissate nella definizione di PMI.

(75) La Pollmeier GmbH, Malchow è stata fondata nel 1998. Il 1o giugno 1998 la struttura del gruppo è stata modificata, nel senso che Ralf Pollmeier ha ceduto il 51 % della sua partecipazione nell'IWS e da allora detiene solo il 23,25 % del capitale dell'IWS. Anche tenendo conto delle dimensioni delle società europee, ivi compresa la Pollmeier GmbH, Malchow, e non cumulando i dati finanziari e il numero di dipendenti, nel 1998 si ottiene per il beneficiario un totale di 239 dipendenti, un fatturato di 45,07 milioni di EUR e un totale del bilancio di 25,1 milioni di EUR. Quindi, nell'anno 1998, il beneficiario sarebbe stato al di sotto della soglia fissata nella definizione di PMI.

(76) Comunque l'articolo 1, paragrafo 6, dell'allegato alla raccomandazione stabilisce espressamente che: "Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di PMI soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi".

(77) All'ultima chiusura del bilancio il beneficiario superava verso il basso le soglie del numero di dipendenti, del fatturato o del totale del bilancio. Questa circostanza non si è però ripetuta durante due esercizi consecutivi, poiché nel 1997 i dati dell'impresa erano ancora superiori alle soglie fissate per il numero di dipendenti ed i massimali finanziari.

(78) Nel 1998 il beneficiario non era una PMI, poiché i massimali fissati per le PMI erano stati superati nei due esercizi precedenti. Nel 1996 il numero cumulato di dipendenti era di 416 persone e il fatturato cumulato di 44,8 milioni di EUR. Quindi l'impresa beneficiaria non aveva la qualifica di PMI nel 1998 e non l'ha acquisita nemmeno nel 1999. Conseguentemente essa era ancora una grande impresa nel 1999, anno di concessione dell'aiuto.

(79) La Germania afferma che la modifica delle partecipazioni nell'IWS avvenuta il 1o giugno 1998 va presa in considerazione nell'applicazione della definizione di PMI, essendo anteriore alla concessione dell'aiuto. La Germania fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4046/89, in cui sono indicate le regole di calcolo del fatturato in relazione al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese e alla sentenza Air France. La Commissione ritiene che la sentenza Air France non sia pertinente per l'esame del presente aiuto, poiché riguarda la cessione di una parte di un'impresa avvenuta prima dell'effettiva concentrazione. Il presente caso non riguarda la cessione di attivi, ma la modifica della struttura della società. Quindi l'argomentazione della Germania non è pertinente, se si considerano il numero di dipendenti e i dati finanziari dell'impresa beneficiaria, definita come composta dalle segherie del gruppo Pollmeier.

(80) La raccomandazione precisa che un'impresa perde o acquista la qualifica di PMI soltanto se supera le soglie, verso l'alto o verso il basso, per due anni consecutivi. È evidente che fino al 1o giugno 1998 il beneficiario si trovava al di sopra delle soglie fissate per le PMI. Questa circostanza va presa in considerazione nell'esame della qualifica di PMI dell'impresa beneficiaria conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, dell'allegato della raccomandazione. Al momento della concessione dell'aiuto, cioè nel 1999, di dati del beneficiario erano inferiori alle soglie fissate per le PMI da meno di un anno. Per questo motivo la Commissione ritiene che il beneficiario non corrisponda formalmente alla definizione di PMI e che non si possa constatare che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia dovuto affrontare le difficoltà specifiche delle PMI.

(81) Inoltre, il cambiamento di proprietà dell'IWS è avvenuto il 1o giugno 1998, tre giorni dopo il 27 maggio 1998, data di presentazione della domanda di aiuti per gli investimenti della Pollmeier GmbH, Malchow. Gran parte delle partecipazioni di Ralf Pollmeier nell'IWS sono state cedute a sua sorella e a John Gottwald, che non è un membro della famiglia Pollmeier. Da allora l'89 % delle azioni dell'IWS è in possesso di Ralf Pollmeier e dei suoi familiari (suo fratello e sua sorella). Dal 17 luglio 1999 la sorella di Ralf Pollmeier, Doris Tegelkamp, detiene anche il 38 % della nuova impresa Pollmeier Leimholz GmbH, Rietberg.

(82) La Commissione dubita che questo cambiamento di proprietà abbia avuto altri motivi a parte l'aggiramento della definizione di PMI. Secondo il considerando 18 della raccomandazione "occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI". La Commissione ha il compito di garantire che il diritto comunitario e, nel caso in questione, la definizione di PMI non sia aggirata ed ha agito di conseguenza in altri casi(19).

(83) La Germania e il beneficiario dell'aiuto non hanno fornito alcuna giustificazione per il cambiamento della partecipazione al capitale del gruppo Pollmeier. Apparentemente questa ristrutturazione ha il solo scopo di garantire che la Pollmeier GmbH, Malchow possa fruire dei vantaggi concessi alle PMI per compensare gli svantaggi che devono affrontare a causa delle loro dimensioni. Considerando la struttura del gruppo Pollmeier, il rapporto fra gli azionisti delle diverse società Pollmeier e l'interdipendenza economica di queste società non si ha l'impressione che il gruppo subisca gli svantaggi specifici delle PMI, a cui si riferisce la disciplina comunitaria. In particolare la Pollmeier GmbH, Malchow trae vantaggio dalla presenza di altre società del gruppo Pollmeier sul mercato e dalla tecnologia delle segherie esistenti, non dovendo superare le difficoltà (tecnologiche e di distribuzione) che comporta l'introduzione nel mercato in questione.

(84) La Commissione è inoltre del parere che anche se l'impresa beneficiaria fosse formalmente una PMI, è evidente che essa non deve far fronte agli svantaggi propri delle PMI. Questa constatazione conferma la Commissione nella sua conclusione che il beneficiario dell'aiuto non è una PMI nel senso della definizione contenuta nella raccomandazione.

5.3. La compatibilità dell'aiuto

(85) L'aiuto a favore della Pollmeier GmbH, Malchow, con un'intensità del 48,18 %, è stato concesso a quanto pare a titolo dei programmi di sostegno autorizzati. Per gli investimenti effettuati nel Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, il 27o piano-quadro prevede un'intensità massima d'aiuto del 35 % per le grandi imprese e del 50 % per le PMI. Queste intensità d'aiuto corrispondono alle soglie stabilite per gli aiuti regionali dalla carta regionale tedesca in vigore al momento della concessione dell'aiuto(20).

(86) Poiché il beneficiario dell'aiuto è una grande impresa, l'aiuto concesso corrisponde alle condizioni del programma di sostegno solo fino al 35 % e può quindi essere considerato un aiuto esistente solo fino a tale quota, mentre il rimanente 13,18 % va considerato un nuovo aiuto. Essendo stato concesso senza l'approvazione della Commissione, quest'aiuto è illegale.

(87) L'aiuto è stato concesso per un investimento in Meclemburgo-Pomerania occidentale, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Secondo la parte 2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(21) (qui di seguito: "orientamenti regionali"), questi orientamenti sono applicabili agli aiuti regionali in tutti i settori economici ad esclusione di quelli in cui vigono regole specifiche. Poiché la produzione di pannelli di legno non è soggetta a regole specifiche di alcun tipo, l'aiuto in questione va valutato in base alle disposizioni degli orientamenti regionali.

(88) Conformemente agli orientamenti regionali, una deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti regionali enunciato all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE può essere concessa soltanto se è possibile garantire un equilibrio fra le distorsioni della concorrenza che ne derivano e i vantaggi dell'aiuto in termini di sviluppo di una regione sfavorita. Gli orientamenti regionali stabiliscono inoltre che un aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa può avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre il suo effetto sullo sviluppo regionale rischia di essere troppo limitato. Un aiuto ad hoc può però essere considerato compatibile se non supera le soglie fissate dalla Commissione per gli aiuti regionali.

(89) L'aiuto di 3650860 EUR corrisponde a un'intensità d'aiuto che supera del 13,18 % il limite massimo previsto per gli aiuti regionali concessi alle grandi imprese del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, conformemente alla carta tedesca degli aiuti regionali. Per le ragioni sopraindicate, il beneficiario non è una PMI ai sensi degli orientamenti comunitari e del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(22). Il limite massimo del 35 % approvato dalla Commissione è stato fissato considerando la natura e l'intensità dei problemi regionali in questione. La concessione di un'intensità d'aiuto supplementare del 13,18 % non può quindi essere giustificata con problemi regionali.

(90) La Germania non ha addotto nessun altro motivo che potesse giustificare la compatibilità dell'aiuto nel caso in questione. Le deroghe enunciate all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non sono applicabili in questo caso, poiché non si tratta di aiuti di carattere sociale concessi al singolo consumatore, né di aiuti destinati a rimediare a danni causati da calamità naturali o da altri eventi straordinari, né di aiuti concessi all'economia di certe regioni delle Repubblica federale tedesca colpite dalla divisione della Germania. La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE non è applicabile, poiché il progetto non costituisce chiaramente un importante progetto di comune interesse europeo. Non è applicabile neanche la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (riguardante lo sviluppo di taluni settori economici), poiché l'aiuto non è destinato ad agevolare lo sviluppo di taluni settori economici. Questa disposizione richiede inoltre che gli aiuti "non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". La Commissione ritiene che questa condizione non sia stata soddisfatta. L'aiuto in questione ha infatti l'effetto principale di favorire la competitività del beneficiario in un settore di produzione in cui vige una forte concorrenza internazionale. Non è applicabile neppure la deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), poiché l'aiuto non è certamente destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale.

(91) Di conseguenza, l'intensità d'aiuto supplementare del 13,18 % non soddisfa le condizioni richieste per essere giudicata compatibile con il mercato comune e deve quindi essere recuperata dall'impresa beneficiaria.

6. CONCLUSIONI

(92) La Commissione prende atto dell'annullamento della decisione relativa alla concessione di un aiuto a favore della società Pollmeier & Co KG, Kässlitz.

(93) La Commissione constata che la Germania ha concesso illegalmente, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto per un importo di 3650860 EUR alla società Pollmeier GmbH, Malchow. Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, la Commissione conclude inoltre che l'aiuto in questione non soddisfa le condizioni richieste per essere ritenuta compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Pollmeier GmbH, Malchow, per l'importo di 3650860 EUR, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale tedesca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 166 del 9.6.2001, pag. 5.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) Italia/Commissione, Racc. 1994, I-4635.

(4) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(5) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(6) Cfr. nota 1.

(7) GU C 166 del 12.6.1999, pag. 9.

(8) SG (98) D 12438 del 30.12.1998.

(9) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 e alla sentenza nella causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. 1994, I-4635.

(10) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14.11.1984 nella causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. 1984, 3808.

(11) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettifica GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(12) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

(13) GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25.

(14) Racc. 1994, II-121.

(15) 27o piano-quadro, legge sui premi d'investimento, fondi PRE.

(16) Secondo la definizione di PMI dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione.

(17) Sentenza del 14.11.1984 nella causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. 1984, 3808.

(18) Posizione della Germania nella causa C-41/2001, aiuto di Stato a favore della società Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG.

(19) Aiuto di Stato C 17/2000 a favore di Solar Tech Sprl. Decisione della Commissione del 15.11.2000.

(20) Aiuto di Stato N 613/96, autorizzato con la decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, GU C 288 del 23.9.1997 pag. 3.

(21) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(22) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.