32001R2055

Regolamento (CE) n. 2055/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 20/10/2001 pag. 0012 - 0012


Regolamento (CE) n. 2055/2001 della Commissione

del 19 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1929/2000(3), fissa per i regolamenti menzionati al paragrafo 1 dello stesso articolo la data entro cui la Commissione deve ricevere la domanda di pagamento affinché possa proseguire il finanziamento da parte del FEAOG, sezione orientamento. Tale disposizione abbrevia il periodo di tempo previsto in precedenza dalle decisioni della Commissione relative alla concessione di un sostegno da parte della sezione orientamento del FEAOG, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(5).

(2) Questo termine più breve entro cui la Commissione deve aver ricevuto le domande di pagamento potrebbe comportare spese notevolmente inferiori da parte del FEAOG, sezione orientamento. È quindi opportuno prolungare il termine in causa in modo da permettere l'intera utilizzazione degli stanziamenti disponibili nell'ambito della sezione orientamento del FEAOG.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "2. I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al 1o gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, e per i quali le spese sono sostenute dagli Stati membri anteriormente al 1o gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento, secondo le condizioni fissate nei pertinenti regolamenti di cui al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili."

2. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Il sostegno comunitario per spese pluriennali relative ad interventi di cui al paragrafo 2, primo comma, per i quali le spese sono sostenute dagli Stati membri dopo il 1o gennaio 2002, è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, nelle zone non rientranti nell'obiettivo 1 quali definite a decorrere dal 1o gennaio 2000."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

(3) GU L 231 del 13.9.2000, pag. 5.

(4) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

(5) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.