32001R1941

Regolamento (CE) n. 1941/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 03/10/2001 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 1941/2001 della Commissione

del 2 ottobre 2001

che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001(4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame.

(2) L'ultima modifica del regolamento in questione, in particolare, ha adeguato le categorie di prodotti fissate all'allegato I aggiungendo alla categoria 3 i prodotti appartenenti alla categoria 4, al fine di facilitare l'utilizzo dei titoli per le diverse presentazioni dei polli interi e consentire l'esportazione di tutti i tipi di polli mediante lo stesso titolo.

(3) Le nuove norme più flessibili sono applicabili ai titoli richiesti a decorrere dal 10 luglio 2001. Tuttavia, alcuni problemi commerciali emersi nell'ambito degli scambi con la Russia a seguito dell'insorgenza dell'afta epizootica in diversi Stati membri hanno reso impossibile l'utilizzo di taluni titoli richiesti prima del 10 luglio 2001. È quindi opportuno prolungare la validità dei titoli in questione ed applicare ad essi le nuove norme.

(4) Dato che i titoli in questione scadono il 24 settembre 2001, risulta necessario applicare il presente regolamento a decorrere da tale data.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1372/95 si applica anche ai titoli d'esportazione richiesti anteriormente al 10 luglio 2001 e il cui periodo di validità non sia scaduto prima di tale data.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1372/95, su richiesta del titolare il periodo di validità dei titoli di cui al paragrafo 1 è prolungato di 45 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

(3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

(4) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.