32001R1726

Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 luglio 2001

che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

(2) Detta convenzione è stata approvata con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999(3).

(3) È necessario che l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio(4) sia adeguato nella sostanza per renderlo conforme a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue: "Articolo 21

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri sia almeno pari all'impegno previsto da detta convenzione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 108.

(2) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2001.

(3) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

(4) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.