32001L0077

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0033 - 0040


Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 settembre 2001

sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

(2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: "il Libro bianco")(5), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco(6).

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.

(4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili(7) hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità(8), ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

(5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

(7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12 % contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.

(8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti(9). Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

(9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.

(12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(10) che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 e 88.

(13) È necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.

(14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi.

(16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato interno dell'elettricità in espansione. È quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario, in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni, mantenere la fiducia degli investitori ed evitare costi non recuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.

(17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.

(18) È importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.

(20) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.

(21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare l'affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere compensazioni finanziarie.

(22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbe tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

d) "consumo di elettricità", la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(11).

Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,

- provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in quale misura:

- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,

- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

Articolo 4

Regimi di sostegno

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;

c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori.

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine:

- specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

- consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

Articolo 6

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda:

- il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione,

- l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili,

- la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla ripartizione dei costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.

7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.

Articolo 8

Relazione di sintesi

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

- descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,

- prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué

(1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 320 e GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 89.

(2) GU C 367 del 20.12.2000, pag. 5.

(3) GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.

(4) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 294), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001. Decisione del Consiglio del 7 settembre 2001.

(5) GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

(6) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

(7) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 143.

(8) GU C 378 del 29.12.2000, pag. 89.

(9) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

(10) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(11) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

ALLEGATO

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 (*)

(*)Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

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