32001L0010

Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 31/05/2001 pag. 0041 - 0041


Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 maggio 2001

che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria relative allo scrapie e applicabili all'immissione sul mercato di animali sono stabilite dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(4).

(2) Alla Commissione sono pervenuti pareri scientifici su vari aspetti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), in particolare dal comitato scientifico direttivo. È opportuno che le norme stabilite nella direttiva 91/68/CEE del Consiglio siano riesaminate alla luce di tali pareri.

(3) Occorre prevedere delle disposizioni per tutti gli aspetti relativi alle TSE applicabili in particolare alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(5).

(4) La presente direttiva riguarda direttamente la sanità pubblica e incide sul funzionamento del mercato interno e che pare pertanto appropriato assumere l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato quale base giuridica per stabilire le norme per la prevenzione e la lotta contro talune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 2, punto 7, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche I e II" sono sostituite dalle parole "elencate nell'allegato B, rubrica I".

2) All'articolo 6, la lettera b) è soppressa.

3) All'articolo 7, paragrafo 1, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "elencate nell'allegato B, rubrica III".

4) All'articolo 8, paragrafo 1, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "elencate nell'allegato B, rubrica III".

5) All'allegato B, la rubrica II è soppressa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o luglio 2001.

Quando gli Stati adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU C 45 del 19.2.1999, pag. 33.

(2) GU C 258 del 10.9.1999, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (GU C 339 del 29.11.2000, pag. 128) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2001.

(4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14).

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.