32001E0931

Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0093 - 0096


Posizione comune del Consiglio

del 27 dicembre 2001

relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

(2001/931/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1373(2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso.

(3) L'8 ottobre 2001, il Consiglio ha ricordato la determinazione dell'Unione a colpire le fonti di finanziamento del terrorismo, in stretta concertazione con gli Stati Uniti.

(4) Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1333(2000), il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/154/PESC(1) che prevede tra l'altro il congelamento dei fondi di Usama Bin Laden e dei soggetti e delle entità associate a quest'ultimo. Di conseguenza tali persone, gruppi ed entità non sono contemplati dalla presente posizione comune.

(5) L'Unione europea dovrebbe adottare ulteriori misure per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001).

(6) Gli Stati membri hanno trasmesso all'Unione europea le informazioni necessarie per attuare alcune di dette ulteriori misure.

(7) È necessaria un'azione della Comunità volta ad attuare alcune di dette ulteriori misure. È altresì necessaria un'azione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di forme di cooperazione di polizia e giudiziarie in materia penale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell'allegato, coinvolti in atti terroristici.

2. Ai fini della presente posizione comune per "persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici" si intendono:

- persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

- gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate.

3. Ai fini della presente posizione comune per "atto terroristico" si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:

i) intimidire seriamente la popolazione; o

ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o

iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un'organizzazione internazionale:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);

j) direzione di un gruppo terroristico;

k) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

Ai fini del presente paragrafo, per "gruppo terroristico" s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

4. L'elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell'elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per "autorità competente" s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un'equivalente autorità competente nel settore.

5. Il Consiglio si adopera affinché nell'elenco, in allegato, delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi o delle entità siano inseriti dettagli sufficienti a consentire l'effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi, in modo da discolpare più agevolmente coloro che hanno un nome identico o simile.

6. I nomi delle persone ed entità riportati nell'elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

Articolo 2

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all'allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell'Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri.

Articolo 5

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1(1)

1. PERSONE

*- ABAUNZA MARTINEZ, Javier (attivista dell'ETA) nato il 1o.1.1965 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 78.865.882

*- ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) nato il 7.10.1963 a Durango (Guascogna), carta di identità n. 78.865.693

*- ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) nato il 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

*- ALCALDE LINARES, Angel (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 2.5.1943 a Portugalete (Vizcaya), carta di identità n. 14.390.353

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN, pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadino saudita

- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadino saudita

- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1996 a Tarut, Arabia Saudita, cittadino saudita

*- ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA), nato l'8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207

- ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadino libanese

*- ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.10.1973 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.394.062

- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadino saudita

*- FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 2.12.1972 a Baracaldo (Guascogna), carta di identità n. 20.172.692

*- GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) nato il 29.4.1967 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 44.556.097

*- GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna), nata il 23.12.1967 a Vegara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556

*- IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA), nata il 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819

- IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, Ahmed; pseudonimo SA-ID, pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadino libanese

- MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Kuwait, cittadino kuwaitiano

*- MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052

*- MÚGICA GOÑI, Ainhoa (attivista dell'ETA) nata il 27.6.1970 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.101.243

- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, nato il 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

*- MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nata il 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa), carta di identità n. 35.771.259

*- NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA), nato il 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101

*- OLARRA GURIDI, Juan Antonio (attivista dell'ETA), nato l'11.9.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.084.504

*- ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.9.1972 a Basauri (Guascogna), carta di identità n. 45.622.851

*- OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato l'8.10.1972 a Itsasondo (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976

*- PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521

*- SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687

*- URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 25.5.1969 a Ondarroa (Guascogna), carta di identità n. 30.627.290

*- VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI O ENTITÀ

*- Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (E.T.A.)

(Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)

*- Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppo di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)

- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)

*- Loyalist Volunteer Force (LVF)

*- Orange Volunteers (OV)

- Jihad islamica palestinese (PIJ)

*- Real IRA

*- Red Hand Defenders (RHD)

*- Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines

*- Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

*- Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*- Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

(1) Le persone contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4.