32001D0546

2001/546/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che costituisce un comitato consultivo denominato "Foro europeo dell'energia e dei trasporti" [notificata con il numero C(2001) 1843]

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 19/07/2001 pag. 0058 - 0060


Decisione della Commissione

dell'11 luglio 2001

che costituisce un comitato consultivo denominato "Foro europeo dell'energia e dei trasporti"

[notificata con il numero C(2001) 1843]

(2001/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nelle sue conclusioni(1), il Consiglio "Trasporti", del 20 settembre 2000, ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta intesa a costituire presso la Commissione un Foro europeo composto di rappresentanti del settore per esaminare quali fattori incidano sulla competitività dei trasporti e per riflettere sull'adattamento delle strutture del medesimo settore. La proposta dovrà prendere in considerazione obiettivi di natura sociale e ambientale nonché obiettivi di sicurezza.

(2) Il mandato del comitato consultivo dell'energia istituito con decisione 96/642/CE della Commissione(2), è giunto al termine nel febbraio 2001.

(3) La necessità di un organismo di riflessione, di discussione e di consulenza, composto da personalità qualificate, che esamini la vasta gamma di questioni attinenti alle politiche dell'energia e dei trasporti, induce la Commissione a proporre la costituzione di un Foro europeo dell'energia e dei trasporti.

(4) Tenuto conto dell'interdipendenza delle politiche dell'energia e dei trasporti e della necessità di ravvicinare tali politiche, risulta utile e pertinente riunire in un'unica struttura di dialogo i rappresentanti dei settori dell'energie e dei trasporti.

(5) Tale dialogo consentirà alla Commissione di avere un parere sulle sue iniziative in materia di politica dell'energia e dei trasporti e di avvalersi delle competenze di un osservatorio.

(6) È opportuno costituire tale Foro, definirne il mandato e organizzarne le modalità di funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo denominato Foro europeo dell'energia e dei trasporti (in appresso il "Foro").

2. Il Foro, composto da personalità dotate delle qualifiche adeguate per riflettere sulle problematiche attinenti all'energia ed ai trasporti, nonché sull'interazione tra le relative politiche, comprende rappresentanti degli operatori, dei costruttori e dei gestori delle infrastrutture e delle reti, degli utenti dei trasporti e dei consumatori di energia, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e per la sicurezza, nonché del mondo universitario.

Articolo 2

Missione

1. La Commissione ha facoltà di consultare il Foro su qualsiasi questione relativa alla politica comunitaria dell'energia e dei trasporti.

2. Il Foro svolge compiti di osservatorio per le politiche dell'energia e dei trasporti, in particolare in tema di competitività e di adattamento delle strutture dei relativi settori, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e relativi alla sicurezza. Esso rifletterà, se del caso, su temi emergenti eventualmente dalla situazione contingente nei settori dell'energia e dei trasporti.

3. Il Foro formula pareri o presenta relazioni alla Commissione, a sua richiesta o di propria iniziativa; le deliberazioni del Foro non sono sottoposte a votazione. Quando la Commissione sollecita un parere o una relazione del Foro, può stabilire il termine entro il quale il parere o la relazione devono esserle trasmessi.

Articolo 3

Composizione - Nomina

1. Il Foro comprende trentaquattro membri titolari.

2. I seggi sono così attribuiti:

- nove (9) membri in rappresentanza degli operatori (produttori d'energia, operatori dei trasporti terrestre, marittimo, aereo, dell'industria manifatturiera),

- cinque (5) membri in rappresentanza dei settori infrastrutture e reti (gas, elettricità, rete ferroviaria, stradale, porti, aeroporti, gestione del traffico aereo),

- sette (7) membri in rappresentanza degli utenti e dei consumatori (utenti dei trasporti, consumatori d'energia, controllo della domanda),

- sei (6) membri in rappresentanza dei sindacati,

- cinque (5) membri in rappresentanza delle organizzazioni ambientaliste e delle organizzazioni incaricate della sicurezza, in particolare nei trasporti,

- due (2) membri in rappresentanza del mondo universitario o di gruppi di riflessione.

3. Per ogni membro titolare è designato un membro supplente. Il supplente assiste alle riunioni del Foro o di un suo gruppo di lavoro soltanto in caso di impedimento o di assenza del membro titolare.

4. I membri titolari e i membri supplenti del Foro sono nominati ad personam dalla Commissione sulla base di criteri obiettivi di competenza e di esperienza riconosciute. Essi forniscono consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne. La durata del loro mandato è di due (2) anni ed è rinnovabile.

5. Alla scadenza del mandato, i membri del Foro ed i loro supplenti rimangono in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

6. Il mandato di un membro cessa prima della sua scadenza a seguito di dimissioni o di decesso. Il membro è sostituito per la durata residua del mandato.

7. Le funzioni esercitate non danno luogo a remunerazione.

8. Un invito a presentare candidature sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al fine di assegnare i seggi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tranne che per i membri di cui al quarto trattino per i quali la Commissione inviterà la Confederazione europea dei sindacati a designare i propri rappresentanti per i settori energia e trasporti. La Commissione selezionerà i membri in base alle candidature pervenute a seguito dell'invito. I criteri di selezione terranno conto delle competenze e dell'esperienza dei candidati, della loro rappresentatività, della capacità di contribuire a lavori strategici di riflessione e favoriranno una composizione equilibrata tra le categorie professionali dei differenti settori di attività, così come tra uomini e donne e sulla base all'origine geografica.

9. L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a fini di informazione.

Articolo 4

Gruppi di lavoro

1. Al fine di realizzare l'obiettivo definito all'articolo 2, il Foro può costituire gruppi di lavoro ad hoc.

2. I gruppi di lavoro comprendono al massimo undici (11) membri.

Articolo 5

Esperti

Il Foro può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, ogni persona che abbia una competenza particolare su uno dei temi iscritti all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle discussioni solamente per l'argomento che ne ha giustificato la presenza.

Articolo 6

Presidenza e ufficio di Presidenza

1. Il Foro elegge tra i suoi membri, per una durata di due (2) anni, un presidente e quattro (4) vicepresidenti che rappresentano rispettivamente gli operatori, gli utenti o i consumatori, i sindacati e i settori dell'ambiente e della sicurezza. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

2. Il presidente ed i vicepresidenti il cui mandato sia scaduto rimangono in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato del presidente o di uno dei vicepresidenti, la loro sostituzione è limitata alla durata residua del mandato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

4. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

5. L'ufficio di Presidenza prepara e organizza i lavori del Foro.

6. L'ufficio di Presidenza può invitare i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 7

Segreteria

La Commissione provvede alle funzioni di segreteria del Foro, dell'ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro.

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Foro, dell'ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 8

Pareri e relazioni

Il Foro trasmette i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Nel caso in cui il parere o le relazioni richiesti abbiano riscosso un consenso unanime, il Foro elabora conclusioni comuni che vengono allegate al verbale. Se un parere o una relazione non riscuotono un consenso unanime, il Foro comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno. La Commissione può pubblicare su Internet le relazioni, i pareri e i lavori del Foro sempreché non abbiano carattere riservato.

Articolo 9

Riunioni

1. Il Foro si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di questa.

2. L'ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del presidente in accordo con la Commissione.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Foro ed eventualmente degli esperti invitati a norma dell'articolo 5 sono rimborsate in base alle disposizioni in vigore nell'ambito della Commissione.

4. L'organizzazione delle riunioni del Foro ed eventualmente dei gruppi di lavoro è subordinata alla preventiva autorizzazione finanziaria dei servizi della Commissione.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del Foro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nei lavori del Foro o nei gruppi di lavoro, quando la Commissione comunica loro che il parere richiesto o la domanda posta si riferiscono ad una materia di carattere riservato. In questo caso, solo i membri del Foro ed i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

Revisione

La Commissione ha facoltà di modificare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Articolo 12

La decisione 96/642/CE è abrogata al pari della decisione 98/134/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) SI(2000) 816 del 21.9.2000.

(2) GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 34-36 e decisione 98/134/CE, del 3 febbraio 1998, relativa alla nomina dei membri (GU L 36 del 10.2.1998, pag. 14).