32001D0539

2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0038 - 0038


Decisione del Consiglio

del 5 aprile 2001

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal)

(2001/539/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che i vettori aerei della Comunità europea operino secondo regole uniformi e precise in materia di responsabilità per danno e che queste regole siano identiche a quelle applicabili ai vettori di paesi terzi.

(2) La Comunità ha partecipato alla conferenza diplomatica internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999 che ha portato all'adozione della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) ed ha firmato tale convenzione il 9 dicembre 1999.

(3) Le organizzazioni di integrazione economica regionale competenti per talune questioni disciplinate dalla convenzione di Montreal possono essere parti di essa.

(4) La Comunità ed i suoi Stati membri condividono competenze in questioni coperte dalla convenzione di Montreal ed è pertanto necessario che essi la ratifichino simultaneamente per garantire un'applicazione uniforme e completa delle sue disposizioni nell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) è approvata per conto della Comunità europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, in nome della Comunità, lo strumento di cui all'articolo 53, paragrafo 3, della convenzione di Montreal, presso l'organizzazione per l'aviazione civile internazionale, insieme ad una dichiarazione di competenza.

Tale strumento è depositato contemporaneamente agli strumenti di ratifica di tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 225.

(2) Parere espresso il 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).