32000R2667

Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 07/12/2000 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio

del 5 dicembre 2000

relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) L'assistenza a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stata fornita prevalentemente nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96(2) e del regolamento (CE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale(3).

(2) Il regolamento (CE) n. 1628/96 aveva creato l'agenzia europea per la ricostruzione.

(3) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000(4) (CARDS), che fornisce un quadro giuridico unificato per l'assistenza comunitaria a questi paesi e abroga il regolamento (CE) n. 1628/96.

(4) Occorre pertanto riprendere in un nuovo regolamento, adeguandole al regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS) e apportando nel contempo le necessarie modifiche, le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento dell'agenzia europea per la ricostruzione.

(5) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che l'agenzia europea per la ricostruzione, come autorità incaricata dell'attuazione del futuro programma CARDS, deve poter sfruttare tutto il suo potenziale per conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999.

(6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può delegare a un'agenzia l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS), a favore della Repubblica federale di Jugoslavia.

A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata "agenzia", con l'obiettivo di attuare quest'assistenza comunitaria.

Articolo 2

1. Nei limiti delle sue competenze ed ai sensi delle decisioni adottate dalla Commissione, l'agenzia svolge i seguenti compiti per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, secondo comma:

a) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti:

i) i danni di guerra, le esigenze connesse alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e degli sfollati, nonché le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale;

ii) le necessità più urgenti delle popolazioni interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità di ritorno di tali popolazioni;

iii) i settori e le zone geografiche prioritari in cui è necessaria un'assistenza urgente della comunità internazionale;

b) elaborare, secondo gli orientamenti indicati dalla Commissione, progetti di programmi per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia e il ritorno dei profughi e degli sfollati;

c) attuare l'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, per quanto possibile in collaborazione con la popolazione locale e avvalendosi, ogniqualvolta ciò sia necessario, di operatori selezionati mediante gara d'appalto. A tal fine, l'agenzia può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi di cui alla lettera b), in particolare:

i) stesura della descrizione delle prestazioni;

ii) preparazione delle gare d'appalto e valutazione delle offerte;

iii) firma dei contratti;

iv) conclusione di convenzioni di finanziamento;

v) aggiudicazione dei contratti ai sensi del presente regolamento;

vi) valutazione dei progetti di cui alla lettera b);

vii) controllo dell'esecuzione dei progetti di cui alla lettera b);

viii) pagamenti.

2. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 è informato dell'esecuzione dei compiti elencati al paragrafo 1. Esso adotta, se del caso, raccomandazioni che sono trasmesse alla Commissione e comunicate al comitato CARDS istituito dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 2666/2000.

3. Fatte salve le operazioni eventualmente cofinanziate nell'ambito delle competenze delegate all'agenzia a norma dell'articolo 1, l'agenzia può eseguire programmi di ricostruzione, di ripristino della società civile e dello stato di diritto e di assistenza al ritorno dei profughi e degli sfollati su incarico degli Stati membri e di altri donatori, specie nell'ambito della cooperazione instaurata dalla Commissione con la Banca mondiale, le istituzioni finanziarie internazionali e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

I programmi vengono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ai finanziamenti devono provvedere integralmente gli altri donatori;

b) i finanziamenti devono coprire anche le spese di funzionamento dei programmi;

c) la durata deve essere compatibile con il termine stabilito all'articolo 14 per lo scioglimento dell'agenzia.

4. La Commissione può inoltre incaricare l'agenzia del controllo, della valutazione e della revisione finanziaria delle decisioni riguardanti il sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2000(5).

Articolo 3

L'agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'agenzia è un organismo senza scopo di lucro.

L'agenzia può istituire centri operativi dotati di una notevole autonomia di gestione.

I servizi generali dell'agenzia sono situati presso la sua sede, a Salonicco.

Articolo 4

1. L'agenzia ha un consiglio direttivo composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.

2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dai rispettivi Stati membri, che li designano in base alle qualifiche e all'esperienza pertinenti in funzione delle attività dell'agenzia.

3. Il mandato dei rappresentanti ha una durata di trenta mesi.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dalla Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

5. La BEI designa un osservatore senza diritto di voto.

6. Il consiglio direttivo adotta il suo regolamento interno.

7. In seno al consiglio direttivo, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione dispongono di un voto ciascuno.

Le decisioni del consiglio direttivo sono adottate alla maggioranza dei due terzi.

8. Il consiglio direttivo stabilisce all'unanimità il regime linguistico dell'agenzia.

9. Il presidente convoca il consiglio direttivo ogniqualvolta ciò sia necessario e almeno una volta per trimestre, nonché su richiesta del direttore dell'agenzia o di un numero di membri pari almeno alla maggioranza semplice.

10. Il direttore informa il consiglio direttivo sul quadro strategico, sul programma pluriennale e sul programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2666/2000 nel quale si iscrive l'assistenza comunitaria alla Repubblica federale di Jugoslavia, nonché sull'elenco dei progetti da attuare.

11. Il direttore riferisce regolarmente al consiglio direttivo sullo stato di esecuzione dei progetti. Il consiglio direttivo può in tale occasione approvare raccomandazioni relative:

a) alle condizioni di attuazione e di corretta esecuzione dei progetti;

b) all'eventuale adeguamento dei progetti in corso di esecuzione;

c) ai singoli progetti aventi un carattere particolarmente sensibile.

12. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio direttivo sul funzionamento e sulle attività dei centri operativi istituiti a norma dell'articolo 3. Il consiglio direttivo può approvare raccomandazioni a tale proposito.

13. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo decide:

a) le modalità di valutazione dell'attuazione e della corretta esecuzione dei progetti;

b) le proposte di programmi degli altri donatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che l'agenzia potrebbe attuare;

c) la definizione, insieme all'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo, del quadro contrattuale pluriennale per l'attuazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2666/2000;

d) la presenza nel consiglio direttivo, in veste di osservatori, di rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni che affidano all'agenzia l'esecuzione dei loro programmi;

e) l'istituzione di nuovi centri operativi a norma dell'articolo 3, secondo comma.

14. Il consiglio direttivo presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività dell'agenzia per l'anno precedente e sul loro finanziamento.

La Commissione adotta la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

1. Il direttore dell'agenzia è nominato dal consiglio direttivo su proposta della Commissione per un periodo di trenta mesi. Si può porre fine al suo incarico secondo la stessa procedura.

Al direttore sono attribuite le seguenti mansioni:

a) preparazione del progetto di programma d'azione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2666/2000 e sua attuazione;

b) preparazione e organizzazione dei lavori del consiglio direttivo e informazione periodica di quest'ultimo;

c) informazione del consiglio direttivo riguardo agli avvisi di gara, agli appalti e ai contratti;

d) amministrazione corrente dell'agenzia;

e) preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'agenzia;

f) preparazione e pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento;

g) gestione di tutte le questioni relative al personale;

h) esecuzione delle decisioni del consiglio direttivo e degli orientamenti definiti per le attività dell'agenzia.

2. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio direttivo e partecipa alle sue riunioni.

3. Il direttore è il rappresentante legale dell'agenzia.

4. Il direttore esercita i poteri di autorità avente potere di nomina.

5. Il direttore presenta al Parlamento europeo una relazione trimestrale sull'attività dell'agenzia.

Articolo 6

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia devono essere oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'agenzia, che comprende la tabella dell'organico.

2. Nel bilancio dell'agenzia le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate dell'agenzia comprendono, fatte salve altre risorse, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti per servizi prestati, nonché fondi provenienti da altre fonti.

4. Il bilancio contiene anche precisazioni sui fondi destinati dai paesi beneficiari stessi a progetti che usufruiscono dell'assistenza finanziaria dell'agenzia.

Articolo 7

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio per l'agenzia che copre le spese di funzionamento e le spese operative per l'esercizio finanziario successivo e lo sottopone al consiglio direttivo.

2. Su tale base, il consiglio direttivo adotta, entro il 15 febbraio di ogni anno, un progetto di bilancio per l'agenzia e lo sottopone alla Commissione.

3. La Commissione esamina il progetto di bilancio per l'agenzia, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia.

Su tale base, e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia, essa fissa il contributo annuo indicativo al bilancio dell'agenzia, che deve essere iscritto nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

4. Il consiglio direttivo, ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio dell'agenzia all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi all'agenzia e ai fondi provenienti da altre fonti. Il bilancio precisa anche numero, grado e categoria delle persone occupate dall'agenzia durante l'esercizio in questione.

5. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio comunitario sono iscritti a parte tra le entrate dell'agenzia. Quanto alle uscite, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 8

1. Il direttore è incaricato dell'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

2. Il controllo finanziario è assicurato dai servizi competenti della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone alla Commissione, al consiglio direttivo e alla Corte dei conti i conti particolareggiati di tutte le entrate e di tutte le spese dell'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

Articolo 9

Il consiglio direttivo, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'agenzia precisando, in particolare, la procedura da seguire per la fissazione e l'esecuzione del bilancio dell'agenzia, a norma dell'articolo 142, del regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6).

Articolo 10

Il personale dell'agenzia è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio direttivo, d'intesa con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

Il personale dell'agenzia comprende un numero rigorosamente limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento delle funzioni direttive. Il resto del personale è composto da altri agenti assunti dall'agenzia per una durata strettamente legata alle sue necessità.

Articolo 11

Il centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea presta, in linea di massima, i servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'agenzia.

Articolo 12

Il consiglio direttivo decide in merito all'adesione dell'agenzia all'accordo interistituzionale sulle inchieste interne dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Esso adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento di dette inchieste interne.

Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco presso i beneficiari dei fondi dell'agenzia e gli intermediari che li distribuiscono.

Articolo 13

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'agenzia è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'agenzia.

Articolo 14

La Commissione sottopone al Consiglio una proposta di scioglimento dell'agenzia quando ritiene che questa abbia assolto il suo mandato, definito all'articolo 1. In ogni caso, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta sullo statuto dell'agenzia entro il 30 giugno 2004.

Articolo 15

La Commissione può delegare all'agenzia l'esecuzione dell'assistenza comunitaria decisa a favore della Repubblica federale di Jugoslavia nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Pierret

(1) Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 (GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1).

(3) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

(6) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.