32000R2563

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 2820/98

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 23/11/2000 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

del 20 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 2820/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(1), non si applica né alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fatta eccezione per le importazioni di vino, né alle importazioni dalla Repubblica federale di Iugoslavia.

(2) La sospensione, mediante scambio di lettere, delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(2), firmato il 29 aprile 1997, consente di concedere a detto paese preferenze commerciali autonome.

(3) Alla luce dei recenti sviluppi nel paese, la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) soddisfa le condizioni di base per la concessione di preferenze commerciali autonome in linea con le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997. Il Consiglio Affari generali del 9 ottobre 2000 ha invitato la Commissione a presentare proposte per estendere alla RFI il beneficio delle misure commerciali eccezionali di cui al regolamento (CE) 2007/2000.

(4) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è stato assoggettato ad un'amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), che ha istituito un'amministrazione doganale a parte.

(5) È quindi opportuno estendere integralmente il regime di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del CSNU del 10 giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, anziché "originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in prosieguo Kosovo)" leggasi "originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999";

2) all'articolo 1, paragrafo 2, depennare "e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia";

3) l'articolo 1, paragrafo 3 è abrogato;

4) all'articolo 2, paragrafo 2, anziché "l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia" leggasi "l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Iugoslavia";

5) all'articolo 4, paragrafo 1, anziché "dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia" leggasi "dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1";

6) all'articolo 4, paragrafo 2,

a) anziché "10900 tonnellate" leggasi "22525 tonnellate";

b) aggiungere la lettera c) "c) 1650 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di 'baby-beef' originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia" e la lettera d) "d) 9975 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di 'baby-beef' originari della Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo";

c) il terzo comma è sostituito da "Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di 'baby-beef' definiti nell'allegato II e originari dell'Albania";

7) all'articolo 4 aggiungere il paragrafo seguente:

"3. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento e, in particolare, l'articolo 12, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli ed alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune ai sensi delle norme del competente comitato di gestione";

8) l'articolo 5 è abrogato;

9) all'articolo 7, depennare "e all'articolo 5";

10) all'articolo 13, inserire "XM ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1)" dopo "BA Bosnia-Erzegovina (1)";

11) all'articolo 16, paragrafo 1, dopo "il 1o gennaio 2001" inserire "e alle merci originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immesse in libera pratica nella Comunità entro il primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2563/2000 che modifica il presente regolamento";

12) all'articolo 17, i termini "31 dicembre 2002" sono sostituiti da "31 dicembre 2005";

13) l'allegato I è sostituito dall'allegato che segue:

"ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>"

14) l'allegato III è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal primo giorno del primo mese successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.