32000R1073

Regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 20/05/2000 pag. 0027 - 0031


Regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione

del 19 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Occorre estendere la possibilità prevista nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 di utilizzare microrganismi per l'attivazione del compost in modo da contemplarne anche l'impiego per migliorare le condizioni generali del terreno e la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture. Occorre inoltre escludere l'impiego a tali fini di microrganismi geneticamente modificati e adeguare le disposizioni relative all'impiego di letame alle disposizioni corrispondenti contenute nella parte B, sezione 7 di tale allegato.

(2) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni per l'inserimento di determinati prodotti nell'allegato II o per la modifica di talune disposizioni dell'allegato suddetto.

(3) Le modifiche dell'allegato II riguardano prodotti usati correntemente prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate nella Comunità e che pertanto sono conformi al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Le modifiche relative ad alcuni di questi prodotti sono urgenti, in vista della prossima stagione agricola.

(4) I prodotti "glicerolo", "diossido di silicio" e "isopropanolo" sono essenziali per la preparazione di alcune derrate alimentari. Detti prodotti possono essere pertanto inseriti nell'allegato VI tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 345/97(4), che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5) È necessario chiarire nei "Principi generali" dell'allegato VI che la pratica dell'affumicatura è autorizzata nella preparazione di derrate alimentari prodotte con metodi biologici.

(6) È necessario adeguare le disposizioni dell'allegato VI concernenti gli organismi geneticamente modificati e i prodotti ottenuti sulla loro base al divieto generale introdotto nell'ambito del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio(5).

(7) Occorre introdurre per determinati prodotti alcune modifiche secondarie di ordine tecnico o redazionale. Occorre inoltre introdurre alcune modifiche redazionali per tenere conto delle modifiche del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica immediatamente. Tuttavia le disposizioni dell'allegato I, parte intitolata "A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI", punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano a decorrere dal 24 agosto 2000.

Il prodotto "carbone animale" riportato nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

Il prodotto "carbonati di calcio" riportato nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, soggetto a condizioni di utilizzazione più limitative di quelle applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere ancora utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.

(3) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

(4) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 8.

(5) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

ALLEGATO

I. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 il testo del punto 2 della parte intitolata "A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI" è sostituito dal testo seguente: "2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;

b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;

c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora:

- un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c),

- per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato.

2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche", a base di polveri di roccia, letame o piante.

2.4. È consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo."

II. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) La parte intitolata "A. PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO DEL TERRENO" è modificata nel modo seguente: a) Il testo introduttivo tra il titolo e la tabella è sostituito dal testo seguente: "Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I,

- impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato."

b) Nella tabella "Prodotti o sottoprodotti di origine animale in appresso indicati" è soppresso il prodotto "carbone animale".

c) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "solfato di potassio contenente sale di magnesio" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Nella parte intitolata "B. ANTIPARASSITARI" le tabelle relative alla sezione "1. Prodotti fitosanitari" sono modificate nel modo seguente: a) Nella tabella intitolata "I. Sostanze di origine vegetale o animale" le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) Nella tabella intitolata "III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici" le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "feromoni" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) Nella tabella intitolata "IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica" le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "zolfo calcico (polisolfuro di calcio)" sono sostituite dalle disposizioni seguenti.

">SPAZIO PER TABELLA>"

III. L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo della prima frase del terzo comma della parte intitolata "Principi generali" è sostituito dal testo seguente: "Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari."

2) La parte A è modificata nel modo seguente: a) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: "SEZIONE A - INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA [DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3C E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 LETTERE a) E d), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91]"

b) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "E 170 Carbonati di calcio" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) Nella tabella dopo "E 416 Gomma karaga" è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

">SPAZIO PER TABELLA>"

d) Nella tabella le disposizioni concernenti l'inserimento del prodotto "E 516 Solfato di calcio" sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

e) Nella tabella dopo "E 524 Idrossido di sodio" è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

">SPAZIO PER TABELLA>"

f) Nella sottosezione A.4 "Preparazioni a base di microrganismi" il punto ii) è soppresso.

3) La sezione B è modificata nel modo seguente: a) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: "SEZIONE B - AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, LETTERE a) ED e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91."

b) Nella tabella dopo "acido solforico" è inserito il prodotto seguente, con le relative condizioni di utilizzazione:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) Il testo alla fine della sezione intitolata "Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi" è sostituito dal testo seguente: "Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE e degli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE."

4) Nella sezione C, sottosezione C.2.2 , la parte di frase "di barbabietola" è sostituita da: zucchero di barbabietola, solo fino all'1.4.2003.