32000R0908

Regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 03/05/2000 pag. 0015 - 0017


Regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione

del 2 maggio 2000

relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce, segnatamente all'articolo 15, paragrafo 1, le condizioni generali relative alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 4 e, eventualmente, il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94(3).

(2) Al fine di assicurare pari condizioni per la concessione e il finanziamento di tali aiuti, occorre precisare le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata che è interessata dall'azione delle organizzazioni dei produttori, come pure i costi di gestione di dette organizzazioni. Tale calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti. Va tenuto tuttavia conto della difficoltà in taluni casi di disporre di dette basi, adottando a titolo sussidiario un metodo forfettario.

(3) È opportuno stabilire un massimale per gli aiuti di cui può beneficiare un'associazione di organizzazioni di produttori, in considerazione del fatto che ciascuna delle organizzazioni aderenti può fruire degli aiuti per la costituzione e il funzionamento.

(4) Occorre precisare le modalità per la definizione delle spese relative all'attuazione di un piano di miglioramento della qualità da parte di una organizzazione di produttori.

(5) È necessario definire le modalità per il rimborso del contributo comunitario relativo agli aiuti concessi dagli Stati membri anteriormente al 1o gennaio 2000, ma per i quali la decisione di rimborso non è stata adottata dalla Commissione prima di tale data.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti che possono essere accordati alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Articolo 2

1. I produttori aderenti la cui produzione può essere presa in considerazione per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono:

a) i produttori già membri dell'organizzazione alla data in cui questa è stata riconosciuta e che hanno mantenuto la qualifica di membri nel corso dell'intero anno per il quale è chiesto l'aiuto;

b) i produttori che hanno aderito all'organizzazione dopo la data del suo riconoscimento e che ne sono stati membri nel corso degli ultimi nove mesi dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può beneficiare di un aiuto a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, fino all'importo massimo di 180000 EUR.

Articolo 3

1. Per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999, il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori è stabilito forfettariamente, per ciascun anno, moltiplicando per ogni prodotto a cui si applica l'azione dell'organizzazione:

a) la produzione media ponderata, espressa in 100 kg netti, commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti il periodo per il quale è chiesto l'aiuto,

per

b) il prezzo medio ponderato alla produzione ottenuto da tali produttori nel corso dello stesso periodo, calcolato per 100 kg netti.

2. Per il calcolo della produzione media di cui al paragrafo 1, lettera a), la produzione commercializzata dai produttori aderenti nel corso di ciascuno dei tre anni ivi indicati è determinata:

a) sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante,

o, in mancanza,

b) sulla base di una valutazione forfettaria effettuata dai competenti servizi dello Stato membro, utilizzando parametri da essi precedentemente stabiliti in funzione del tipo di produzione di cui trattasi.

3. Per il calcolo del prezzo medio di cui al paragrafo 1, lettera b), il prezzo medio ottenuto dai produttori per ciascuno dei tre anni succitati è determinato dai servizi competenti dello Stato membro:

a) sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante,

o, in mancanza,

b) calcolando il corso medio annuo praticato per ciascun prodotto sul mercato principale per la zona di attività dell'organizzazione di produttori in questione.

Articolo 4

1. Le spese di gestione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per la propria costituzione e il proprio funzionamento, che rientrano nelle seguenti voci:

a) spese relative ai lavori preparatori per la costituzione dell'organizzazione nonché spese relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto o alla loro modifica;

b) spese relative al controllo del rispetto delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92;

c) spese relative al personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese per missioni) nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;

d) spese relative alla corrispondenza e alle telecomunicazioni;

e) spese relative al materiale degli uffici e all'ammortamento o alle spese di leasing per le attrezzature di tali uffici;

f) spese relative ai mezzi di cui dispongono le organizzazioni per il trasporto del personale;

g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese per interessi realmente pagati nonché altre spese e oneri risultanti dall'occupazione degli edifici necessari per il funzionamento amministrativo dell'organizzazione di produttori;

h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature.

2. L'organizzazione di produttori ha la facoltà di ripartire l'importo di tali spese sugli anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. L'importo delle spese di gestione, definite conformemente al paragrafo 1, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante.

Articolo 5

1. Le spese di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, sono le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità approvato conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92, che rientrano nelle seguenti voci:

a) spese relative agli studi preliminari, alla definizione e alla modifica del piano;

b) spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del presente regolamento;

c) spese relative alle azioni destinate ad informare gli aderenti sulle tecniche o sulle conoscenze in materia di miglioramento della qualità;

d) spese relative all'elaborazione e all'attuazione di un sistema destinato a controllare il rispetto delle misure decise dall'organizzazione per l'applicazione del piano di miglioramento della qualità.

2. L'organizzazione di produttori ha la facoltà di ripartire l'importo di tali spese sugli anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. L'importo delle spese di gestione, definite conformemente al paragrafo 1, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante, da cui risulta chiaramente che tali spese sono destinate all'esecuzione del piano.

Articolo 6

Sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1o gennaio 2000:

- i regolamenti (CEE) n. 1452/83(4), (CEE) n. 671/84(5), e (CE) n. 2374/96(6) della Commissione,

- l'articolo 1, secondo trattino, nonché gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2636/95 della Commissione(7).

Tuttavia, le disposizioni abrogate restano applicabili agli aiuti per i quali gli Stati membri hanno adottato la decisione di concessione anteriormente al 1o gennaio 2000, in base agli articoli 7 e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Per gli aiuti di cui al secondo comma del presente articolo, quando la domanda di rimborso del contributo comunitario non è stata oggetto di una decisione della Commissione anteriormente al 1o gennaio 2000, il rimborso è effettuato nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali per lo Stato membro interessato relativa al periodo 2000-2006.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

(3) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

(4) GU L 149 del 7.6.1983, pag. 5.

(5) GU L 73 del 16.3.1984, pag. 28.

(6) GU L 325 del 14.12.1996, pag. 1.

(7) GU L 271 del 14.11.1995, pag. 8.