32000L0013

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 06/05/2000 pag. 0029 - 0042


Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(3) è stata modificata a più riprese ed in maniera sostanziale(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2) Differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.

(3) È pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno.

(4) La presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.

(5) Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.

(6) Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.

(7) Questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato.

(8) Un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.

(9) È pertanto necessario stabilire l'elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari.

(10) Tuttavia il carattere orizzontale della presente direttiva non ha permesso, in un primo tempo, di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all'elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari. Sarà necessario adottare, in un ulteriore momento, delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite.

(11) Inoltre, pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva, è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria.

(12) Tale procedura comunitaria deve tradursi in una decisione comunitaria allorché uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione.

(13) Occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi, in casi eccezionali, ad alcuni obblighi stabiliti in generale.

(14) Le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità.

(15) Per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che, nella fase precedente la vendita al consumatore finale, soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali.

(16) Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa. In tal caso dev'essere comunque garantita l'informazione del consumatore.

(17) Allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d'applicazione di carattere tecnico.

(18) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(19) La presente direttiva si deve applicare fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.

2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività".

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.

Articolo 2

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,

ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 95 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco non esaustivo delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato.

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti;

b) la pubblicità.

Articolo 3

1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

1) la denominazione di vendita;

2) l'elenco degli ingredienti;

3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;

4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfenzionati, il quantitativo netto;

5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l'indicazione del fabbricante, del condizionamento o del venditore.

Fatta salva l'informazione prevista all'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del secondo comma;

8) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;

9) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;

10) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve disposizioni più precise o più estese in materia di metrologia.

Articolo 4

1. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare, a titolo eccezionale e senza pregiudicare l'informazione dell'acquirente, agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 2) e 5).

2. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3.

In mancanza di esse, gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedure prevista dall'articolo 19.

3. Le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

b) È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente.

Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radicazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture:

- in spagnolo:

"irradiato" o "tratado con radiación ionizzante";

- in danese:

"bestrålet/..." o "strålekonserveret" o "behandlet med ioniserende stråling" o "konserveret med ioniserende stråling";

- in tedesco:

"bestrahlt" o "mit ionisierenden Strahlen behandelt";

- in greco:

"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" o "ακτινοβολημένο";

- in inglese:

"irradiated" o "treated with ionising radiation";

- in francese:

"traité par rayonnements ionisants" o "traité par ionisation";

- in italiano:

"irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti";

- in olandese:

"doorstraald" o "door bestraling behandeld" o "met ioniserende stralen behandeld";

- in portoghese:

"irradiado" o "tratado por irradiação o tratado por radiação ionizante",

- in finlandese:

"säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

- in svedese:

"bestrålad, behandlad med joniserande straålning".

Articolo 6

1. Gli ingredienti devono essere elencati conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli allegati I, II e III.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso:

a) - degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi,

- delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi quest'ultima caratteristica,

- degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

b) - dei formaggi,

- del burro,

- del latte e delle creme di latte fermentati,

purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,

- a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o

- a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione.

3. Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, entro il 22 dicembre 1982, le norme per l'etichettatura degli ingredienti.

4. a) Per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.

b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto.

c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:

i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

ii) gli additivi:

- la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,

- che sono utilizzati come ausiliari tecnologici;

iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.

d) Secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2 può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c) ii) e iii) siano soddisfatte.

5. L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso descresente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".

Tuttavia:

- l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5 % del prodotto finito,

- gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,

- nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell'acqua, l'enumerazione può rispettare l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l'elenco degli ingredenti sia accompagnato da un'indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingrediente del prodotto pronto per il consumo",

- nel caso dei miscugli di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile",

- nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile".

6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.

Tuttavia:

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possano essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20;

tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

tuttavia, la designazione "amidi modificati" che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;

- gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III,

- le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 95 del trattato.

7. Le disposizioni comuntarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall'indicazione di uno o più ingredienti determinati.

La procedura prevista all'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

8. Nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), un ingrediente composto può nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri ingredienti.

Tale enumerazione non è tuttavia obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25 % del prodotto finito; tuttavia questa disposizione non si applica agli additivi, fatto salvo il paragrafo 4, lettera c);

b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la regolamentazione comunitaria non richiede l'elenco degli ingredienti.

9. In deroga al paragrafo 5, l'indicazione dell'acqua non è rischiesta:

a) se l'acqua è utilizzata, nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione, nel suo stato d'origine, di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato.

Articolo 7

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o

d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

- il cui peso netto scoggiolato è indicato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4,

- la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie,

- che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante,

- che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura;

c) nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, quarto e quinto trattino;

d) nei casi stabili secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull'etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.

Articolo 8

1. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa:

- in unità di volume per i prodotti liquidi,

- in unità di massa per gli altri prodotti,

utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2. a) Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima, quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

b) Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono, per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità, prevedere altre indicazioni di quantità.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

c) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

d) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali che non sono considerati come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati prodotti alimentari, l'indicazione del numero totale degli imballaggi individuali.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

3. In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l'indicazione della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull'etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Ai sensi del presente paragrafo, per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

Questo elenco può essere completato secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2.

5. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere, in via eccezionale e purché non falsino l'informazione dell'acquirente, limiti superiori a 5 g o 5 ml.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. Le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Esso è indicato conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

- "da consumarsi preferibilmente entro il...", quando la data comporta l'indicazione del giorno,

- "da consumarsi preferibilmente entro fine...", negli altri casi.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate:

- della data stessa, oppure

- della menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

4. La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

Tuttavia:

- per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Le modalità per l'indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altri indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 22060091, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva,

- delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume,

- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle colletività,

- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

- degli aceti,

- del sale da cucina,

- degli zuccheri allo stadio solido,

- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

- delle gomme da masticare e prodotti analoghi,

- delle porzioni individuali di gelati alimentari.

Articolo 10

1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un periodo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

2. La data deve essere preceduta dalle parole:

- in spagnolo:

"fecha de caducidad",

- in danese:

"sidste anvendelsesdato",

- in tedesco:

"verbrauchen bis",

- in greco:

"ανάλωση μέχρι",

- in inglese:

"use by",

- in francese:

"à consommer jusqu'au",

- in italiano:

"da consumare entro",

- in olandese:

"te gebruiken tot",

- in portoghese:

"a consumir até",

- in finlandese:

"viimeinen käyttöajankohta",

- in svedese:

"sista förbrukningsdag".

Queste parole devono essere seguite:

- dalla data stessa, oppure

- dalla menzione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione.

3. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, può essere deciso in determinati casi se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un'adeguata utilizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono stabilire, per alcuni prodotti alimentari, le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l'uso.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 12

Le modalità per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.

Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 13

1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:

- destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,

- destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,

le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.

c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all'articolo 10 figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercilizzazione.

2. Le indicazioni previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

3. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4), 5) e 10), figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2.

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5).

Il paragrafo 3 non è applicabile in tale caso.

5. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all'articolo 3, paragrafo 1, e al paragrafo 3 del presente articolo per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 14

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

Articolo 15

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che, in mancanza di disposizioni comunitarie, disciplinano meno rigorosamente l'etichettatura di determinati prodotti alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli "ricordo".

Articolo 16

1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per una o più indicazioni dell'etichettatura.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.

Articolo 17

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 18

1. Gli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi;

- di tutela della salute pubblica,

- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 19

La seguente procedura si applica qualora sia fatto riferimento al presente articolo, quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione.

Esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio(6), qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato "il comitato".

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Ove siano necessarie delle misure transitorie per facilitare l'applicazione della presente direttiva, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 22

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate il 22 dicembre 1978, per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari.

Le modifiche necessarie per l'adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura rispettivamente applicabile a tali disposizioni.

Articolo 23

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 26

1. La direttiva 79/112/CEE, come modificata dalle direttive figuranti all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione, che figurano all'allegato IV, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU C 258 del 10.9.1999, pag. 12.

(2) Parere del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000.

(3) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21).

(4) Si veda allegato IV, parte B.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 291 del 29.11.1969, pag. 9.

ALLEGATO I

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE INDICATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAI LORO NOMI SPECIFICI O DAL NUMERO CE

Coloranti

Conservanti

Antiossidanti

Emulsionanti

Addensanti

Agenti gelificanti

Stabilizzanti

Esaltatori di sapidità

Acidi

Regolatori di acidità

Antiagglomeranti

Amidi modificati(1)

Edulcoranti

Agenti lievitanti

Agenti antischiumogeni

Agenti di rivestimento

Sali di fusione(2)

Agenti di trattamento della farina

Agenti rassodanti

Agenti umidificanti

Agenti di carica

Gas propulsore

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Gli aromi sono denominati con il termine di "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la preparazione(1), e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

3. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente, può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi ficisi, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

(1) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(previste all'articolo 26)

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1)

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 22), unicamente l'articolo 1, punto 9

Direttiva 86/197/CEE del Consiglio (GU L 144 del 29.5.1986, pag. 38)

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 17)

Direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 27)

Direttiva 93/102/CE della Commissione (GU L 291 del 25.11.1993, pag. 14)

Direttiva 95/42/CE della Commissione (GU L 182 del 2.8.1995, pag. 20)

Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21)

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(previsti all'articolo 26)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>