32000D2850

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0001 - 0006


Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 dicembre 2000

che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 ottobre 2000,

considerando quanto segue:

(1) Le azioni intraprese dalla Comunità nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario. La risoluzione e le decisioni adottate dal 1978(4) in poi costituiscono la base per tale cooperazione.

(2) Vari accordi regionali in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come l'accordo di cooperazione di Bonn, agevolano già l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

(3) Occorre tenere presenti le convenzioni e gli accordi internazionali applicabili ai mari e alle zone marittime europee, quali la convenzione OSPAR, la convenzione di Barcellona e la convenzione di Helsinki.

(4) Il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione degli Stati membri i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose. Tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati.

(5) È necessario istituire un regime di scambio di informazioni rapido ed efficiente.

(6) La task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti.

(7) Il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(5) presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano intensificate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali.

(8) La direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico(6), riveste un'importanza fondamentale nel contesto della presente decisione.

(9) Per "sostanza pericolosa" va intesa qualsiasi sostanza pericolosa o nociva il cui versamento in ambiente marino possa essere causa di preoccupazione.

(10) La cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente nonché a proteggere la salute umana.

(11) L'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. Tale quadro dovrebbe in larga misura ispirarsi all'esperienza acquisita in questo settore dal 1978.

(12) Un quadro comunitario di cooperazione dovrebbe anche aumentare la trasparenza nonché consolidare e rafforzare i vari interventi.

(13) L'inquinamento marino accidentale o intenzionale comprende altresì l'inquinamento proveniente dagli impianti off-shore e dai versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi illeciti delle navi.

(14) Le azioni intese a fornire informazioni e a preparare i responsabili e gli operatori che si trovano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale negli Stati membri sono importanti, aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti e contribuiscono a prevenire i rischi.

(15) L'azione comunitaria si rivela importante anche per perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze.

(16) Il sostegno operativo fornito agli Stati membri in situazioni di emergenza e la diffusione agevolata tra Stati membri delle esperienze acquisite in tali situazioni si sono rivelati estremamente significativi.

(17) Le azioni ai sensi del presente quadro dovrebbero anche promuovere il principio "chi inquina paga", che dovrebbe essere applicato conformemente alla vigente normativa nazionale e internazionale in campo ambientale e marittimo.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferita alla Commissione(7).

(19) La presente decisione determina per l'intera durata del quadro di cooperazione una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(8), il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

(20) Le disposizioni della presente decisione sostituiscono, in particolare, il programma d'azione istituito dalla risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1978, e il sistema comunitario di informazione introdotto dalla decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti di idrocarburi e di altre sostanze pericolose in mare o nelle principali acque interne(9). La decisione in questione dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale (in seguito denominato "quadro di cooperazione") per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006.

2. Il quadro di cooperazione intende:

a) fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, dei litorali e della salute umana contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale o intenzionale in mare, esclusi i flussi permanenti di inquinamento originati in terraferma;

i rischi di inquinamento marino dovuto a cause accidentali includono i versamenti di sostanze nocive nell'ambiente marino di qualsiasi origine, provenienti sia dalle navi che dalla costa o dagli estuari, compresi quelli legati alla presenza di materiali scaricati in mare, come le munizioni, a eccezione degli scarichi autorizzati e di quei flussi permanenti di inquinamento che hanno origine in terraferma;

b) contribuire a migliorare le capacità di intervento degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e a prevenirne i rischi. Conformemente alla ripartizione interna delle competenze nell'ambito degli Stati membri, tali Stati si scambieranno le informazioni sulle discariche di munizioni per agevolare l'identificazione dei rischi e il dispositivo di reazione;

c) consolidare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci tra gli Stati membri in questo settore e agevolarle e

d) promuovere la cooperazione tra Stati membri per prevedere un risarcimento dei danni secondo il principio "chi inquina paga".

Articolo 2

Fatta salva la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione attua le azioni previste dal quadro di cooperazione di cui agli allegati I e II.

a) Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

I tipi di azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano nell'allegato II.

b) Viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione.

Ove necessario, la Commissione può prevedere altre azioni oltre a quelle di cui all'allegato II. Tali azioni supplementari sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili e sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 7 milioni di EUR.

Le risorse di bilancio assegnate alle azioni di cui alla presente decisione sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. Il piano aperto destinato all'attuazione del quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.

2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:

a) capacità di contribuire a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o partecipano agli interventi in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale, comprese eventualmente le autorità portuali, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;

b) capacità di contribuire a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze e a migliorare le tecniche di valutazione dei danni causati all'ambiente marino e litoraneo;

c) capacità di contribuire a migliorare l'informazione del pubblico per aiutare a precisare i rischi e per trasmettere le informazioni sugli incidenti;

d) capacità di contribuire a rafforzare la cooperazione di organismi locali competenti e di organizzazioni protezionistiche, in materia di prevenzione dei rischi e di relativo intervento;

e) capacità di contribuire a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni.

3. Ogni singola azione è attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Qualora è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

La Commissione valuta l'attuazione del quadro di cooperazione, a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della decisione e, successivamente, sei anni dopo l'entrata in vigore della medesima. Nella relazione finale, la Commissione propone, se del caso, nuove misure per la prosecuzione del presente quadro.

Articolo 6

La decisione 86/85/CEE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. Gayssot

(1) GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20.

(2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 16.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 82), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1999 (GU C 87 del 24.3.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2000.

(4) GU C 162 dell'8.7.1978, pag. 1; GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52; GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33; GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.

(5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(6) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(9) GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 88/346/CEE (GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32).

ALLEGATO I

ELEMENTI DEL SISTEMA COMUNITARIO DI INFORMAZIONE

Il sistema comunitario di informazione utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Nel sito Internet saranno disponibili nella "home page" della Comunità informazioni generali di base a livello comunitario e, nelle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

Separatamente una parte stampata del sistema verrà mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede mobili, contenente informazioni sulla gestione delle crisi in ogni Stato membro.

1. La Commissione aprirà un sito web con una pagina di accesso generale al sistema e una home page della Comunità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri provvedono a:

a) nominare l'autorità competente, o le autorità competenti, per la gestione della parte nazionale del sistema e a informarne la Commissione;

b) aprire o mantenere una home page nazionale o home pages nazionali interconnesse. Tale home page nazionale o una delle home pages interconnesse saranno collegate a tutto il sistema attraverso la pagina comunitaria di accesso generale al sistema stesso;

c) inserire nella propria home page nazionale (nelle proprie home pages nazionali) le opportune informazioni, in particolare:

i) una descrizione delle strutture nazionali e dei collegamenti tra autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale, compresi i punti centrali a cui rivolgersi per interventi d'emergenza;

ii) informazioni generali su squadre e attrezzature esistenti per l'intervento e la pulizia in caso di emergenza, in particolare:

- squadre di intervento (marittime) composte da navi antiversamento,

- squadre di intervento (terrestri) per combattere l'inquinamento litoraneo, organizzare il deposito temporaneo e svolgere azioni per il ripristino di zone litoranee sensibili,

- gruppi di esperti per il monitoraggio ambientale dell'inquinamento e/o per valutare l'impatto delle tecniche di lotta utilizzate, compresa la dispersione chimica,

- altri mezzi meccanici, chimici e biologici per combattere l'inquinamento marino e per ripulire il litorale, compresi i sistemi di alleggerimento delle petroliere,

- aeromobili per la sorveglianza aerea,

- localizzazione delle riserve,

- capacità di rimorchio d'emergenza,

- numero(i) telefonico(i) d'emergenza di pubblica utilità;

iii) i requisiti per fornire assistenza.

A richiesta, i punti centrali forniranno informazioni supplementari.

3. Gli Stati membri aggiornano la propria home page nazionale (le proprie home pages nazionali) di cui al punto 2 non appena intervengono cambiamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi riferimenti verranno inserite nel fascicolo operativo a schede mobili della Comunità.

5. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede mobili comunitario.

6. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

I modelli delle home pages comunitaria e nazionali e gli ulteriori orientamenti per l'attuazione del sistema comunitario di informazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL CONTRIBUTO COMUNITARIO

>SPAZIO PER TABELLA>