32000D1031

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 18/05/2000 pag. 0001 - 0010


Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 13 aprile 2000

che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 marzo 2000,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l'azione di quest'ultima contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità. Tale obiettivo è stato fermamente ribadito dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, il quale indica che la Comunità deve anche promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante.

(2) Con la decisione n. 818/95/CE, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma "Gioventù per l'Europa"(5), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un programma d'azione relativo alla politica di cooperazione nel settore della gioventù. È opportuno, basandosi sui risultati di quest'ultimo, continuare e rafforzare la cooperazione e le azioni comunitarie nel settore.

(3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e il 21 novembre 1997, ha adottato una strategia coordinata per l'occupazione nell'ambito della quale l'istruzione e la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita devono svolgere un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione degli orientamenti contenuti nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997(6), per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità, lo spirito imprenditoriale e la promozione delle pari opportunità.

(4) Nella comunicazione "Per un'Europa della conoscenza" la Commissione ha definito gli orientamenti per la costruzione di uno spazio educativo europeo aperto e dinamico che consenta di conseguire l'obiettivo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita.

(5) Nel Libro bianco "Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva" la Commissione ha affermato che l'avvento della società conoscitiva richiede che venga promossa l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento. Nel Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale" la Commissione ha posto in rilievo i benefici della mobilità per le persone e la competitività dell'Unione europea.

(6) Occorre promuovere una partecipazione attiva alla vita collettiva e rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e la lotta a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e contro le varie forme di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'eliminazione delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini.

(7) Le azioni di questo programma dovrebbero coinvolgere i giovani in generale e non soltanto gli iniziati e/o i membri delle associazioni giovanili. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto impegnarsi a fornire le opportune informazioni sulle azioni in questione e a diffonderle adeguatamente.

(8) La presente decisione stabilisce un quadro comunitario mirante a contribuire allo sviluppo delle attività transnazionali di servizio volontario. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare misure adeguate e coordinate per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al fine di migliorare ulteriormente l'accesso dei giovani al programma e facilitare il riconoscimento della specificità del volontariato dei giovani.

(9) In particolare, gli scambi di giovani contribuiscono alla fiducia reciproca, al rafforzamento della democrazia, alla tolleranza, alla volontà di cooperazione e alla solidarietà tra i giovani e che tali scambi rivestono pertanto importanza fondamentale per la coesione e l'ulteriore sviluppo dell'Unione.

(10) La partecipazione dei giovani ad attività di servizio volontario costituisce una forma di educazione informale intesa all'acquisizione di conoscenze supplementari, la cui qualità andrebbe basata in ampia misura su appropriate azioni di preparazione, comprese quelle linguistiche e culturali. Essa contribuisce al loro orientamento futuro e all'ampliamento dei loro orizzonti, favorisce lo sviluppo delle loro conoscenze sociali, di una cittadinanza attiva e di un'integrazione equilibrata nella società da un punto di vista economico, sociale e culturale, compresa la preparazione alla vita attiva, e consente altresì di promuovere la consapevolezza di un'autentica cittadinanza europea.

(11) Nella risoluzione del 14 maggio 1998 sulla politica in materia di informazione e di comunicazione nell'Unione europea(7) il Parlamento europeo ha affermato che, per quanto concerne i programmi di sostegno e di azione, la selezione dei progetti dovrebbe essere resa più trasparente e la relativa valutazione meglio motivata nei confronti di coloro che presentano i progetti.

(12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la complementarità tra le attività del servizio volontario europeo e le svariate azioni analoghe a livello nazionale.

(13) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istruzione e la decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, sulla formazione hanno istituito programmi d'azione comunitaria nei settori, rispettivamente, dell'istruzione e della formazione, che contribuiscono con il programma Gioventù all'Europa della conoscenza.

(14) La politica di cooperazione nel settore della gioventù contribuisce a promuovere l'istruzione informale e, pertanto, la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita ed è necessario sviluppare ulteriormente questa politica.

(15) L'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è una componente essenziale del loro inserimento nella società, che passa anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di tutte le loro conoscenze e competenze acquisite nell'ambito di esperienze di istruzione informale.

(16) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, occorre che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicuri a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate nell'ambito della presente decisione e le altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

(17) È importante che il comitato del programma "Gioventù" si consulti, in base ad accordi da definire, con i comitati responsabili per la realizzazione dei programmi d'azione comunitaria in materia di formazione professionale e di istruzione (Leonardo da Vinci e Socrate). È importante che il comitato del programma "Gioventù" venga regolarmente informato delle iniziative comunitarie assunte nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù.

(18) I Consigli europei di Essen (9-10 dicembre 1994) e di Cannes (26-27 giugno 1995) hanno sottolineato la necessità di intraprendere nuove azioni per favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa. Le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze (21-22 giugno 1996) hanno sottolineato l'importanza di facilitare l'inserimento dei giovani nella vita attiva. Il Consiglio europeo di Amsterdam (15-17 giugno 1997) ha sottolineato l'importanza attribuita alle attività di volontariato. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1686/98/CE, del 20 luglio 1998, che stabilisce il programma d'azione comunitaria "Servizio volontario europeo per i giovani"(8).

(19) È necessario che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscano al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti, in particolare, nel caso dell'obiezione di coscienza e del servizio civile obbligatorio esistenti in vari Stati membri. Esse non dovrebbero avere l'effetto di limitare o sostituire il lavoro retribuito potenziale o esistente.

(20) La concessione della carta di soggiorno e, all'occorrenza, del visto è di competenza delle autorità degli Stati membri e il concetto di "legalmente residente" è definito dal diritto nazionale.

(21) Il 2 luglio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla promozione del ruolo delle associazioni e fondazioni in Europa(9). Del pari, il settore associativo dovrebbe svolgere un ruolo importante per consentire a tutti i giovani, in particolare a quelli in maggiore difficoltà, di partecipare a tali programmi.

(22) La Commissione e gli Stati membri si adoperano per favorire la loro cooperazione con le organizzazioni non governative operanti nel settore della gioventù, nonché nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della lotta contro le diverse forme di esclusione.

(23) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede un'ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. L'accordo SEE stabilisce procedure per la partecipazione dei paesi AELS/SEE ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(24) Occorrerebbe prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, di Cipro, finanziata con stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, finanziata con stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.

(25) Occorrerebbe assicurare, in collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio e una valutazione continui del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare delle priorità relative all'applicazione delle misure.

(26) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in materia di sviluppo e consolidamento di una politica di cooperazione nel settore della gioventù, ivi compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani in seno alla Comunità e con i paesi terzi, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per via della complessità e della diversità del settore della gioventù e possono, dunque a motivo delle dimensioni transnazionali delle azioni e misure comunitarie, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.

(27) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(10).

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù", in seguito denominato "il presente programma", relativo alla politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con i paesi terzi.

2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore della politica della gioventù basato sull'istruzione e sulla formazione informale. Esso promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo delle conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'idoneità all'occupazione.

4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Per consentire ai giovani di acquisire conoscenze, attitudini e competenze, gettando così le basi per il loro orientamento futuro, e di esercitare una cittadinanza responsabile che faciliti la loro integrazione attiva nella società e tenuto conto dell'importanza della promozione di pari opportunità, gli obiettivi del presente programma sono i seguenti:

a) promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali, all'interno della Comunità o con paesi terzi, favorire la comprensione della diversità culturale europea e i valori fondamentali comuni, sostenendo in tal modo il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;

b) rafforzare il loro senso di solidarietà intensificando la partecipazione dei giovani ad attività transnazionali al servizio della Comunità, all'interno della Comunità o con paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

c) incoraggiare lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale, nonché la creatività dei giovani, per consentire loro di integrarsi attivamente nella società, favorendo il riconoscimento del valore di un'esperienza educativa informale acquisita in un contesto europeo;

d) rafforzare la cooperazione nel settore della gioventù favorendo lo scambio di buone prassi, la formazione degli operatori/responsabili del settore "Gioventù" e lo sviluppo di azioni innovative a livello comunitario.

2. Il presente programma contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi di altri pertinenti settori delle politiche della Comunità.

Articolo 3

Azioni comunitarie

1. Gli obiettivi del presente programma enunciati all'articolo 2 sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti nell'allegato:

- gioventù per l'Europa,

- servizio volontario europeo,

- iniziative per i giovani,

- azioni congiunte,

- misure di accompagnamento.

2. Tali azioni vengono realizzate tramite i seguenti tipi di misure che si possono, se del caso, combinare:

a) sostegno alla mobilità transnazionale dei giovani;

b) sostegno all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore "Gioventù";

c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione a livello europeo che consentano uno scambio di esperienze e di buone prassi;

d) sostegno a progetti transnazionali che mirino a promuovere la cittadinanza dell'Unione e l'impegno dei giovani a favore dello sviluppo dell'Unione;

e) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;

f) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nel settore "Gioventù";

g) sviluppo a livello europeo di metodi di analisi e seguito delle politiche della gioventù e della loro evoluzione (per esempio, banche dati, cifre chiave, reciproca conoscenza dei "sistemi") e di metodi di diffusione delle buone prassi.

Articolo 4

Accesso al programma

1. Il presente programma è destinato ai giovani - in linea di massima di età compresa fra i 15 e i 25 anni -, nonché a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono legalmente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Nell'ambito delle azioni 1.2, 2.2 e 5 di cui all'allegato, il presente programma può anche rivolgersi ai giovani - in linea di massima di età compresa tra i 15 e i 25 anni - e a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono nei paesi terzi, fatte salve le competenze degli Stati membri.

2. Occorre in particolare adoperarsi affinché tutti i giovani, senza discriminazione, abbiano accesso alle attività del presente programma.

3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché siano compiuti sforzi particolari a favore dei giovani e delle piccole associazioni locali che, per ragioni di ordine culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico, incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai pertinenti programmi d'azione sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, la Commissione tiene conto delle difficoltà incontrate da questo gruppo destinatario, contribuendo a contrastare l'emarginazione.

4. Gli Stati membri si sforzano di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al programma possano accedere all'assistenza sanitaria a norma del diritto comunitario. Lo Stato membro d'origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al Servizio volontario europeo possano conservare la loro protezione sociale.

Articolo 5

Realizzazione del programma e collaborazione con gli Stati membri

1. La Commissione assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma ai sensi dell'allegato.

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotta le misure descritte nell'allegato (azione 5) che consentono di valorizzare i risultati delle azioni svolte nell'ambito della cooperazione comunitaria nel settore della gioventù.

3. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per sviluppare le strutture istituite a livello comunitario e nazionale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, per agevolare, mediante un facile approccio, ai giovani e ad altri partner a livello locale l'accesso al programma, per garantire la valutazione e il controllo delle azioni previste dal programma ed applicare meccanismi di concertazione e di selezione trasparenti.

La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte ad agevolare l'accesso dei giovani alla mobilità transnazionale attraverso adeguati provvedimenti in materia di informazione e sensibilizzazione in tale settore. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal presente programma siano oggetto di un'informazione e di una pubblicità adeguate.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma; essi si adoperano inoltre, per quanto possibile, per adottare le misure che reputano necessarie e auspicabili al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso al presente programma.

5. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione fra le azioni svolte nell'ambito di precedenti programmi comunitari nel settore della gioventù (Gioventù per l'Europa III, Servizio volontario europeo) e quelle da realizzare ai sensi del presente programma.

Articolo 6

Azioni congiunte

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 8, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari in materia di gioventù, istruzione e formazione professionale.

Articolo 7

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

a) le modalità di attuazione del presente programma, compreso il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma;

b) l'equilibrio generale fra le diverse azioni del programma;

c) i criteri da applicare per stabilire la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire in modo decentrato;

d) i meccanismi per l'attuazione delle azioni congiunte;

e) le modalità di valutazione del programma;

f) le modalità per certificare la partecipazione di giovani volontari.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 520 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e nel rispetto del carattere proprio e della specificità di ciascun programma, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. Particolare attenzione viene rivolta alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra donne e uomini.

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra la realizzazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia di gioventù, in particolare nei settori della cultura e audiovisivo, del completamento del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, della protezione di consumatori, delle PMI, della politica sociale, dell'occupazione e della sanità pubblica.

3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché le misure del presente programma tengano conto degli orientamenti adottati dal Consiglio in materia di occupazione nell'ambito della strategia coordinata per l'occupazione.

4. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore della gioventù condotti nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità.

Articolo 11

Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), di Cipro, di Malta e della Turchia

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE,

- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese,

- di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.

Articolo 12

Cooperazione internazionale

La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo le procedure di cui all'articolo 7, rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare col Consiglio d'Europa.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione mira ad accrescere l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché ad accertarsi che sia garantita la parità di accesso al programma come stabilito all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Tale valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

I risultati delle azioni comunitarie formano oggetto di valutazioni esterne periodiche in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Entro il 31 dicembre 2004 ed il 30 giugno 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sulla realizzazione e sull'impatto del presente programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni:

- all'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte finanziarie per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, a norma delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. II Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima,

- entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione intermedia relativa agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma,

- entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sulla realizzazione del presente programma.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisone entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Vara

(1) GU C 311 del 10.10.1998, pag. 6.

(2) GU C 410 del 30.12.1998, pag. 11.

(3) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77.

(4) Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 210 del 22.7.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 10 aprile 2000 e decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 1.

(6) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

(7) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 230.

(8) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

(9) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 66.

(10) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

Gli aiuti accordati a titolo del presente programma devono rispettare i principi di cofinanziamento e di addizionalità delle risorse. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione, ci si deve adoperare per agevolare l'accesso dei giovani e delle piccole associazioni locali che incontrano difficoltà sul piano culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico. Il comitato di cui all'articolo 8 della decisione determina le modalità concrete che potrebbero seguire tali sforzi. La ripartizione del sostegno comunitario tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra le azioni di mobilità adottate e la parità delle opportunità di accesso dei giovani di ogni Stato membro, vale a dire quanto previsto nell'articolo 4, paragrafo 3.

Le iniziative volte a promuovere la tolleranza e l'accettazione delle differenze, nonché la lotta contro qualsiasi forma di esclusione, devono essere incoraggiate e stimolate in modo specifico. La Comunità è attenta alle iniziative che attribuiscono un ruolo preminente alla cultura e allo sport nell'ambito dell'istruzione informale per i giovani.

Per raggiungere gli obiettivi del presente programma, vengono realizzate cinque categorie di azioni basandosi sulle misure definite all'articolo 3 della decisione:

- Gioventù per l'Europa,

- Servizio volontario europeo,

- Iniziative per i giovani,

- Azioni congiunte,

- Misure di accompagnamento.

AZIONE 1 - GIOVENTÙ PER L'EUROPA

Azione 1.1: Scambi intracomunitari di giovani

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni all'interno della Comunità tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Queste attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani che ne implicano la partecipazione attiva, si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o avviare altre attività a livello europeo. Un'attenzione particolare è prestata alla partecipazione di giovani alla prima attività europea o di associazioni di piccola dimensione o a dimensione locale, senza esperienza a livello europeo.

Per conseguire un migliore equilibrio tra attività bilaterali e multilaterali, il sostegno comunitario è accordato progressivamente alle attività multilaterali di mobilità di gruppo. La mobilità bilaterale di gruppo riceve finanziamenti se questi si giustificano in termini di gruppi interessati o per un approccio pedagogico specifico.

A titolo della presente azione possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale.

Azione 1.2: Scambi di giovani con paesi terzi

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro o in un paese terzo. Tali attività di mobilità implicano almeno due Stati membri.

Dette attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani, ne implicano la partecipazione attiva e si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o ad avviare altre attività a livello europeo. Inoltre, questi progetti consentono ai paesi terzi partner di sperimentare tale modalità d'azione nel settore dell'istruzione informale e contribuire allo sviluppo della vita associativa e del lavoro dei giovani in detti paesi.

Possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale prima della loro partenza.

AZIONE 2 - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Nell'ambito del presente programma per "giovane volontario" s'intende una persona in linea di massima di età compresa tra i 18 e i 25 anni e che risiede legalmente in uno Stato membro.

I giovani volontari s'impegnano come cittadini attivi ad esercitare un'attività di solidarietà concreta per acquisire attitudini e conoscenze sociali e personali, gettando le basi del loro orientamento futuro, contribuendo nel contempo al benessere collettivo. A tale scopo i giovani volontari partecipano, in uno Stato membro diverso da quello dove risiedono o in un paese terzo, ad un'attività non lucrativa e non remunerata, di rilevanza per la Comunità e di durata limitata (12 mesi al massimo) nell'ambito di un progetto riconosciuto dallo Stato membro e dalla Comunità secondo gli obiettivi del presente programma stabiliti nell'articolo 2. In particolare, essa non deve sostituire un'attività lavorativa. Sono garantiti l'alloggio in pensione completa e la guida di un tutore pedagogico. Il progetto di servizio volontario assicura che i giovani volontari siano coperti da un'assicurazione in caso di malattia, nonché da altre assicurazioni adeguate. I giovani volontari ricevono un'indennità in denaro per le piccole spese personali.

Il servizio volontario europeo si basa su un partenariato e sulla ripartizione delle responsabilità tra i giovani volontari, l'organizzazione che invia e quella di accoglienza.

Ai sensi delle disposizioni relative al comitato del programma di cui all'articolo 8, un documento, rilasciato dalla Commissione, attesta la partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante tale periodo.

Azione 2.1: Servizio volontario europeo intracomunitario

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in un contesto di società civile multiculturale.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico e interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

Azione 2.2: Servizio volontario europeo con paesi terzi

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in una società civile interculturale.

Possono essere sostenute azioni che consentono di gettare o consolidare le basi necessarie per lo sviluppo di progetti transnazionali di servizio volontario europeo con i paesi terzi.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico o interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

AZIONE 3 - INIZIATIVE PER I GIOVANI

Per favorire l'iniziativa e la creatività dei giovani, la Comunità sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad iniziative innovative e creative e ad iniziative imperniate sulla solidarietà dei giovani a livello locale, regionale, nazionale o europeo. Questi progetti consentono ai giovani di sviluppare il loro spirito d'impresa e mettere in pratica attività che hanno ideato e di cui sono gli attori principali.

La Comunità sostiene iniziative intese ad aiutare i giovani volontari a valorizzare e a mettere a frutto l'esperienza acquisita durante il loro periodo di servizio volontario e a promuovere la loro integrazione attiva nella società. Dette iniziative prese dai giovani al termine del loro servizio volontario europeo consentono loro di lanciare e promuovere attività di ordine sociale, culturale, socioculturale e economico e/o sono volte alla loro evoluzione personale. Esse riguardano in modo prioritario i giovani che ne hanno maggiormente bisogno.

Il sostegno mira inoltre a promuovere l'estensione dei progetti ad iniziative simili condotte in altri Stati membri, per rafforzarne il carattere transnazionale e demoltiplicare lo scambio di esperienze e la cooperazione tra giovani. Il sostegno può comprendere l'organizzazione di riunioni di giovani promotori di iniziative a livello europeo. Un aiuto finanziario può essere accordato all'effettiva costituzione di partenariati stabili fra tali progetti.

AZIONE 4 - AZIONI CONGIUNTE

Tenuto conto dell'esigenza di un approccio flessibile e creativo quale premessa alla cooperazione tra settori, un sostegno comunitario può essere accordato alle azioni di cui all'articolo 6 della decisione e a azioni congiunte con altri interventi comunitari che si riferiscono all'Europa della conoscenza, in particolare i programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, intende sviluppare un dispositivo di informazione, osservazione e diffusione comune delle buone prassi nel settore della conoscenza e dell'insegnamento lungo tutto l'arco della vita, nonché azioni comuni sui multimedia educativi e di formazione. Detti progetti comprendono una gamma di azioni che rientrano in numerosi settori, fra cui la gioventù, e possono essere sostenuti in modo complementare da diversi programmi comunitari e attuati tramite inviti a presentare proposte comuni.

Possono essere adottate misure idonee per promuovere, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra gli attori che partecipano al presente programma, nonché ai programmi relativi alla formazione professionale e all'istruzione. In questo contesto si può dare il sostegno ad attività intese a far conoscere le opportunità offerte ai giovani dalla Comunità.

AZIONE 5 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Azione 5.1: Formazione e cooperazione degli attori della politica della gioventù

Sono accordati aiuti a:

1) attività intese al perfezionamento degli attori del settore della gioventù - in particolare gli operatori didattici del servizio volontario europeo, i lavoratori/animatori per i giovani, i responsabili di progetti europei, i consulenti delle iniziative giovani - che intervengono nelle azioni che coinvolgono direttamente i giovani, previste nelle azioni 1, 2 e 3 del presente programma, per garantire la qualità del loro contenuto. Un'attenzione particolare è prestata a coloro che si adoperano per promuovere la partecipazione di giovani che incontrano maggiori difficoltà a partecipare alle azioni comunitarie;

2) attività intese a sviluppare moduli europei che rispondono alle esigenze di un lavoro transnazionale di cooperazione;

3) attività - quali visite di studio, studi di fattibilità, seminari, tirocini pratici - che riguardano in modo prioritario lo scambio di esperienze e di buone prassi in relazione ad azioni congiunte o a problematiche d'interesse comune, o volte a facilitare e promuovere la costituzione di partenariati transnazionali sostenibili e/o reti multilaterali tra attori del settore della gioventù;

4) attività sperimentali che costituiscono una fonte di innovazione e di arricchimento per la politica della gioventù mediante la messa in pratica di nuovi approcci, nuovi temi di cooperazione, nonché mediante la collaborazione di attori provenienti da orizzonti differenti;

5) conferenze e convegni che si prefiggono di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi nel settore della gioventù, come pure altre misure di valorizzazione e diffusione dei risultati di progetti e attività condotte con sostegno di azioni comunitarie relative al settore della gioventù possono del pari ricevere un aiuto comunitario.

Queste misure riguardano attività intracomunitarie o con paesi terzi. Un'attenzione particolare è prestata agli attori del settore della gioventù e a livello regionale o locale che hanno scarse o nulle esperienze od opportunità di contatto a livello europeo, e alle attività in cui i giovani sono gli attori principali.

Azione 5.2: Informazione per i giovani e studi sulla gioventù

1. In collegamento con gli obiettivi del programma e, in particolare, al fine di favorire l'accesso di tutti i giovani, la promozione della loro capacità d'iniziativa e la loro partecipazione attiva alla società, la Commissione incoraggia l'intervento degli attori nel settore della gioventù nell'informazione dei giovani a livello europeo, nonché la cooperazione tra i sistemi di informazione e di comunicazione dei giovani realizzati negli Stati membri e a livello comunitario. In tale contesto, uno sforzo particolare è profuso affinché la cooperazione possa aprirsi ai settori dell'istruzione e della formazione, al dialogo tra i giovani e con i giovani.

2. In quest'ottica viene accordato un sostegno ad iniziative intese:

- all'acquisizione delle esperienze e competenze necessarie alla realizzazione di progetti di informazione dei giovani che comportano una cooperazione transnazionale, nonché in materia di erogazione di servizi di informazione dei giovani e, in particolare, di orientamento,

- alla realizzazione di progetti di cooperazione che consentano: la diffusione di informazioni; la sensibilizzazione del pubblico giovane ad argomenti connessi al campo d'interesse del programma; l'accesso dei giovani a qualsiasi informazione che consenta di raggiungere gli obiettivi del programma,

- alla messa in atto, nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale, di meccanismi che consentano il dialogo tra i giovani e con i giovani, poggiando in particolare sull'utilizzo dei massmedia giovanili e delle nuove tecnologie.

3. Per quanto riguarda gli studi sulla gioventù in relazione agli obiettivi del programma, la Comunità sostiene studi che mettono in rilievo tra l'altro l'impatto delle misure adottate a favore dei giovani e, in particolare, quelle che cercano di promuovere la cooperazione in questo settore. Tali studi analizzano l'impatto delle altre politiche sul mondo della gioventù e mirano a dare un'immagine più chiara e globale delle esigenze dei giovani e delle condizioni in cui vivono.

La priorità sarà data agli studi che riguardano i percorsi dei giovani svantaggiati o emarginati; tali studi analizzano in particolare i fattori che hanno favorito o impedito l'inserimento sociale dei giovani e mettono in rilievo gli interventi del settore dell'istruzione non formale e del terzo settore in generale. Sarà data altresì priorità agli studi comparativi delle misure di promozione dello spirito d'iniziativa, inclusa la loro incidenza sullo sviluppo locale, soprattutto attraverso la creazione di attività (creazione di posti di lavoro, creazione di imprese culturali o sociali, ecc.). Gli studi possono assumere la forma di studi di casi, i più rilevanti dei quali saranno resi pubblici.

Azione 5.3: Informazione e visibilità delle azioni

La Commissione adotterà le misure necessarie, fra l'altro, per raccogliere presso una serie di fonti informazioni sulle misure riguardanti la gioventù, mettere a profitto i progetti dell'UE a favore dei giovani e dare maggiore visibilità alle azioni destinate ai giovani a livello comunitario sviluppando mezzi adeguati per il dialogo con essi anche attraverso Internet.

Azione 5.4: Misure di sostegno

1. Agenzie nazionali

Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture create dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della decisione.

2. Assistenza tecnica e supporto operativo

In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma. Alle stesse condizioni, la Commissione può rivolgersi ad esperti. La Commissione potrà inoltre procedere a qualsivoglia studio valutativo e all'organizzazione di seminari, colloqui o altre riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, compresa l'applicazione dell'articolo 12 della decisione. La Commissione può del pari promuovere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.