32000D0585

2000/585/CE: Decisione della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE [notificata con il numero C(2000) 2492] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 06/10/2000 pag. 0001 - 0038


Decisione della Commissione

del 7 settembre 2000

che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE

[notificata con il numero C(2000) 2492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/251/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alla norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata dalla direttiva 1999/89/CE(2), in particolare gli articoli 11, 12 e 14,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(4), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/217/CE della Commissione(6), modificata da ultimo dalla decisione 2000/161/CE(7), definisce gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi.

(2) La decisione 97/218/CE della Commissione(8) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina (escluse le carni di suini selvatici) da paesi terzi.

(3) La decisione 97/219/CE della Commissione(9), modificata da ultimo dalla decisione 2000/162/CE(10), stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

(4) La decisione 97/220/CE della Commissione(11) stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di suini selvatici.

(5) Al fine di agevolare la consultazione e la trasparenza della legislazione dell'Unione europea e di aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio, si ritiene necessario creare un'unica decisione; le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/229/CE devono essere pertanto abrogate.

(6) Per i paesi esportatori interessati dev'essere istituito un nuovo regime di certificazione, la cui applicazione richiederà un certo periodo di tempo.

(7) La presente decisione dev'essere riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione veterinaria nei territori di origine e, in particolare, nell'ambito dell'applicazione degli accordi tra la Comunità e i paesi terzi sulle materie contemplate dalla presente decisione, specialmente per quanto riguarda l'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per "selvaggina di penna di allevamento" si intendono quaglie, piccioni, fagiani, pernici e qualsisi altro volatile selvatico; sono esclusi polli, tacchini, faraone, anatre, oche e ratiti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche delle seguenti categorie:

- carni, escluse le frattaglie, di artiodattili selvatici, ad eccezione dei suini selvatici,

- carni di artiodattili di allevamento, ad eccezione dei "suini selvatici" di allevamento,

- carni, escluse le frattaglie, di suini selvatici,

- carni di "suini selvatici" di allevamento,

- carni di selvaggina di penna, escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata,

- carni di "selvaggina di penna di allevamento",

- carni, escluse le frattaglie, di solipedi selvatici, definite come carni di zebra,

- carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri, escluse le frattaglie, tranne per i leporidi non scuoiati e non eviscerati,

- carni di conigli di allevamento,

- carni, escluse le frattaglie, di mammiferi terrestri selvatici, ad eccezione degli ungulati selvatici e dei leporidi selvatici,

in provenienza dai territori di cui all'allegato I, purché soddisfino le condizioni stabilite nel pertinente certificato sanitario che figura nell'allegato III, come previsto dall'allegato II della presente decisione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio in provenienza dal paese di origine secondo le condizioni specifiche previste dall'allegato II e descritte nell'allegato IV. Tali condizioni specifiche devono essere fornite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato di cui all'allegato III.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. Le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione sono abrogate alla data in cui entra in vigore la presente decisione, indicata all'articolo 3.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche contemplate dalla presente decisione, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione, durante i 35 giorni successivi alla data di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

(2) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

(6) GU L 88 del 3.4.1997, pag. 20.

(7) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 38.

(8) GU L 88 del 3.4.1997, pag. 25.

(9) GU L 88 del 3.4.1997, pag. 45.

(10) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 37.

(11) GU L 88 del 3.4.1997, pag. 70.

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

1. Le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili delle carni di selvaggina, escluse le frattaglie, di cui sopra, sono state rimosse nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.

2. Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse:

- che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento

e

- che sono state private delle principali ghiandole linfatiche.

3. Le carni di selvaggina disossate di cui sopra, durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti decisioni della Comunità europea per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone, le quali vengono immagazzinate in appositi vani).

4. Tenuto conto delle specifiche condizioni climatiche, il punto IV.3, lettera a), del presente modello di certificato D non è applicabile.

5. Tenuto conto delle specifiche condizioni di allevamento esistenti nel territorio di cui al punto IV.1, il punto IV.2, lettera d), del presente modello di certificato F non è applicabile.

6. Il branco da cui provengono i volatili:

a) non è vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;

b) al momento della macellazione è sottoposto, sulla base di un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun branco considerato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle presso un laboratorio ufficiale, la quale non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 0,4;

c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con volatili non rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

7. Le carni di suini selvatici di cui sopra sono state ottenute da carcasse

a) sottoposte, con esito negativo, a un test per l'isolamento del virus della peste suina classica (CSF) nel sangue (EDTA)(1), oppure

b) sottoposte, con esito negativo(2), a un test per l'isolamento del virus della CSF negli opportuni campioni(3), oppure

c) sottoposte, con esito negativo(4), a un test a immunofluorescenza diretta per l'antigene virale della CSF sugli opportuni campioni(5).

8. Gli animali sono stati spiumati ed eviscerati(6)/Gli animali non sono stati spiumati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea(7).

9. Gli animali sono stati spellati ed eviscerati(8)/Gli animali non sono stati spellati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea(9).

(1) Cancellare la menzione inutile.

(2) Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.

(5) Cancellare la menzione inutile.

(6) Cancellare la menzione inutile.

(7) Cancellare la menzione inutile.

(8) Cancellare la menzione inutile.

(9) Cancellare la menzione inutile.