32000D0530

2000/530/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 2000, che stabilisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia [notificata con il numero C(2000) 2327] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 04/09/2000 pag. 0001 - 0069


Decisione della Commissione

del 27 luglio 2000

che stabilisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia

[notificata con il numero C(2000) 2327]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/530/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali mira a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2) L'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che la Commissione e gli Stati membri cercano di garantire che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite della Comunità e nell'ambito geografico più appropriato.

(3) La decisione 1999/503/CE della Commissione(2) ha stabilito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006; per l'Italia, tale massimale è di 7402000 abitanti.

(4) L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che, sulla scorta delle proposte presentate dagli Stati membri, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2, tenendo conto delle priorità nazionali e senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento.

(5) Il paragrafo 44, lettera m), delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino indica che durante l'esame dell'ammissibilità per l'obiettivo 2 sarà riservata particolare attenzione alle zone dell'Abruzzo adiacenti alle regioni dell'obiettivo 1. A tal fine, le quattro province che formano la regione dell'Abruzzo sono state assimilate a regioni di livello NUTS III, che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5 o 6 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(6) Le autorità italiane hanno proposto alla Commissione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un elenco ricevibile delle zone ammissibili in data 21 giugno 2000. Esse hanno chiesto alla Commissione che dati pertinenti, che tengono conto della data alla quale la proposta in questione è stata trasmessa, vengano utilizzati per l'applicazione all'insieme delle province italiane non coperte dall'obiettivo 1 dei criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999. La Commissione ha accolto tale richiesta dopo aver verificato che nessuno Stato membro era contrario.

(7) L'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2 è valido sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000; tuttavia, su proposta di uno Stato membro, in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso dell'anno 2003, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 10 del citato articolo 4, senza aumentare la copertura di popolazione all'interno di ogni singola regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali in Italia per il periodo dal 2000 al 2006 figura in allegato.

Tale elenco può essere modificato nel corso nell'anno 2003.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE A CUI SI APPLICA L'OBIETTIVO 2 DEI FONDI STRUTTURALI IN ITALIA

Periodo: 2000-2006

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