32000D0274

2000/274/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2000, recante approvazione del programma concernente nuovi impianti di olivi in Grecia [notificata con il numero C(2000) 825] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 07/04/2000 pag. 0020 - 0020


Decisione della Commissione

del 27 marzo 2000

recante approvazione del programma concernente nuovi impianti di olivi in Grecia

[notificata con il numero C(2000) 825]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2000/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1273/1999(3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede che gli olivi supplementari e le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1o maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1o novembre 2001. Tuttavia, a norma dello stesso articolo, possono essere presi in considerazione, entro limiti da stabilirsi, gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio oliveto e i nuovi impianti su superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione.

(2) Per quanto riguarda la Grecia, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede programmi che la Commissione deve autorizzare per una superficie di 3500 ha.

(3) Il programma nazionale greco concernente i nuovi impianti, notificato dalle autorità greche per approvazione alla Commissione il 24 gennaio 2000, precisa gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98. Tale programma interessa l'intera superficie prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma nazionale greco concernente i nuovi impianti di olivi su 3500 ettari di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 è approvato.

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(2) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(3) GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.