32000D0220

2000/220/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2000, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Svezia [notificata con il numero C(2000) 554] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 17/03/2000 pag. 0054 - 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2000

che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Svezia

[notificata con il numero C(2000) 554]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2000/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3) La decisione 1999/503/CE della Commissione(2) ha definito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale della popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006. Per la Svezia, il massimale in questione è di 1223000 abitanti.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in base alle proposte di ognuno degli Stati membri la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone interessate dall'obiettivo n. 2, senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5) L'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che l'elenco delle zone a cui si applica l'obiettivo n. 2 sia valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Tuttavia, su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali in Svezia per il periodo dal 2000 al 2006 sono quelle che figurano in allegato.

L'elenco di tali zone può essere modificato nel corso del 2003.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2000.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE A CUI SI APPLICA L'OBIETTIVO 2 DEI FONDI STRUTTURALI IN SVEZIA

Periodo: 2000-2006

>SPAZIO PER TABELLA>