32000D0147

2000/147/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2000) 133] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0014 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2000) 133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE(3)".

(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, uso e ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.

(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale "sicurezza in caso di incendio". Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.

(4) Il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), grazie alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.

(5) La definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dall'entità di tale riduzione.

(6) L'entità della riduzione può essere espressa solo in funzione dei diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di applicazione finale.

(7) Il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione all'azione dell'incendio dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale o su piccola scala correlate agli scenari reali d'incendio.

(8) La soluzione armonizzata rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo.

(9) Il sistema di classi selezionato a tale fine fa riferimento a una serie di metodi di prova già noti agli organismi europei di normalizzazione.

(10) Nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione(4), che ha definito il sistema di classi, non sono state indicate le soglie delle classi B, C e D perché a quell'epoca la prova dell'incendio di singoli oggetti ("Single Burning Item" - SBI) non era stata sufficientemente sviluppata.

(11) I dati necessari sono ora disponibili e la decisione 94/611/CE deve essere sostituita da una nuova decisione che includa le soglie delle classi e alcuni adeguamenti al progresso tecnico. Una procedura di classificazione che preveda prove alternative dovrà essere definita organicamente in una prossima norma europea sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri, consultando il CEN/Cenelec e l'EOTA.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alle sue reazioni all'azione dell'incendio, a norma del sistema di classificazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato.

2. I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale.

Se la classificazione basata sulle prove normalizzate e sui criteri elencati alle tabelle 1 e 2 dell'allegato si rivela inadeguata, si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di classificazione che preveda prove alternative.

Articolo 2

La decisione 94/611/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata s'intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

(4) GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.

ALLEGATO

Simboli(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

Definizioni

"Materiale": una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.

"Prodotto omogeneo": un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

"Prodotto non omogeneo": un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali.

"Componente sostanziale": un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area >= 1,0 kg/m2 o spessore >= 1,0 mm è considerato un componente sostanziale.

"Componente non sostanziale": un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m2 o spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

"Componente non sostanziale interno": un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

"Componente non sostanziale esterno": un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

Tabella 1

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI ((Il trattamento di alcuni gruppi di prodotti (ad esempio, tubi, condotte, cavi) è in corso di revisione e potrebbe richiedere una modifica della presente decisione.))

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.