31999R1823

Regolamento (CE) n. 1823/1999 della Commissione, del 20 agosto 1999, che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 21/08/1999 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1823/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1999

che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare l'articolo 14 bis,

(1) considerando che, in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/1999(4), la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote;

(2) considerando che, su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità;

(3) considerando che il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 31 agosto 1999, poiché l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che, a decorrere dal 1o settembre, lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità sono esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 1999:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47.