31999R1609

Regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 856/1999 relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 23/07/1999 pag. 0014 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1609/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 856/1999 relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999 che istituisce uno speciale meccanismo di assistenza a favore dei fornitori tradizionali ACP di banane(1), in particolare l'articolo 8,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 856/1999 fissa, per un periodo non superiore a dieci anni, uno speciale meccanismo di assistenza tecnica e finanziaria a favore dei fornitori tradizionali ACP affinché questi ultimi possano adattarsi alle nuove condizioni del mercato secondo le modifiche apportate all'organizzazione comune del mercato della banana;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 856/1999 stabilisce che sarà fornita assistenza tecnica e finanziaria onde contribuire all'applicazione di programmi intesi a migliorare la competitività nel settore della banana oppure, nei casi in cui non sia sostenibile un miglioramento della competitività, a sostenere la diversificazione;

(3) considerando che i programmi presentati ai fini del finanziamento devono essere coerenti con gli obiettivi generali di sviluppo dei fornitori ACP tradizionali interessati;

(4) considerando che, per garantire tale coerenza nonché la conformità di tali programmi con gli obiettivi specifici definiti dal regolamento (CE) n. 856/1999, è necessario che gli stessi programmi si basino su una strategia a lungo termine coerente;

(5) considerando che questa strategia dovrà essere definita dal fornitore ACP tradizionale interessato, di concerto con gli operatori del settore, e che dovrà essere accettata dalla Commissione;

(6) considerando che, ai fini di un'impostazione integrata, i programmi di cui si chiede il finanziamento dovranno avere la forma di piani d'azione annuali basati sulla strategia convenuta;

(7) considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 856/1999, l'importo massimo che sarà messo a disposizione, nell'ambito della dotazione globale per un anno determinato, di ciascun fornitore ACP tradizionale ai fini del finanziamento di programmi intesi ad aumentare la competitività nel settore della banana verrà fissato in base al divario di competitività rilevato e tenendo conto del livello di produzione di banane nel paese interessato; che, a norma dello stesso articolo, laddove vengano attuati soltanto programmi di diversificazione, dovrà essere assegnato un importo paragonabile a quello attribuito ad altri fornitori tradizionali;

(8) considerando che dovranno essere fissate precise modalità in relazione al metodo di calcolo delle singole attribuzioni per paese;

(9) considerando che il divario di competitività relativo a ogni singolo fornitore ACP tradizionale dovrà essere fissato sulla base delle differenze di prezzo osservate all'arrivo sul mercato comunitario tenendo conto dei quantitativi esportati nella Comunità; che per evitare l'impatto a breve termine delle fluttuazioni, la differenza di prezzo da prendere in considerazione dovrà essere calcolata sulla base di un periodo di riferimento abbastanza lungo immediatamente precedente l'anno di applicazione; che per garantire la parità di condizioni a tutti i fornitori ACP tradizionali, indipendentemente dall'obiettivo specifico da essi perseguito, la differenza media riscontrata tra i prezzi ACP verrà presa in considerazione quando le esportazioni siano cessate a seguito della diversificazione; che, dato l'obiettivo economico del regolamento (CE) n. 856/1999 di far sì che i fornitori ACP tradizionali mantengano sul mercato comunitario una posizione equivalente a quella di cui godevano prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 1637/98 del Consiglio(2), i quantitativi da prendere in considerazione per determinare il divario competitivo dovranno essere quelli registrati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del suddetto regolamento;

(10) considerando che l'importanza della produzione di banane per l'economia del fornitore ACP tradizionale interessato si riflette soprattutto nella quota rappresentata dal settore bananiero nel PIL del paese; che a questo proposito le statistiche più accurate vengono fornite dall'FMI, o in loro mancanza dall'UNCTAD, e che devono essere utilizzate; che, per quel che riguarda i quantitativi di esportazione, il regolamento (CE) n. 865/1999 stabilisce che le statistiche da usare debbano essere quelle relative ai tre anni precedenti l'anno di entrata in vigore del regolamento (CE) 1637/98, anno per il quale sono disponibili dati statistici;

(11) considerando che, dato che i fattori economici di base del commercio della banana variano notevolmente all'interno del gruppo dei fornitori ACP tradizionali, i migliori risultati saranno ottenuti se ai criteri per il calcolo delle assegnazioni ai singoli paesi verrà attribuita la stessa ponderazione;

(12) considerando che, ai fini dell'attuazione dei programmi da finanziare, dovrà nondimeno essere fissata un'assegnazione minima;

(13) considerando che si dovrà tenere particolarmente conto di soluzioni specifiche per la Somalia;

(14) considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 856/1999, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo un coefficiente massimo di riduzione del 15 % dovrà essere applicato all'assistenza prestata ai singoli fornitori ACP tradizionali; che nei casi in cui vengano attuati programmi volti ad aumentare la competitività, tale coefficiente di riduzione dovrà essere diminuito proporzionalmente all'aumento di competitività rilevato rispetto all'anno precedente;

(15) considerando che, per garantire che vengano sfruttate al massimo le opportunità offerte dal regolamento (CE) n. 856/1999, di aiutare i fornitori ACP tradizionali ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato, è necessario riassegnare, nell'ambito dell'esercizio finanziario, i fondi inutilizzati;

(16) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 1637/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le richieste di assistenza tecnica e finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 856/1999 dovranno essere presentate alla Commissione dai fornitori ACP tradizionali interessati all'inizio di ogni anno civile e non oltre 60 giorni dopo la notifica delle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2. Si terrà conto della situazione particolare della Somalia.

2. Tali richieste dovranno essere conformi a una coerente strategia a lungo termine per il settore della banana definita dal paese ACP in consultazione con gli operatori interessati e accettata dalla Commissione. La strategia dovrà stabilire l'obiettivo specifico perseguito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 856/1999, valutarne l'efficacia e stabilire l'impostazione necessaria alla realizzazione dello stesso. Dovranno inoltre essere fornite le informazioni necessarie a valutare la sua coerenza con gli obiettivi generali di sviluppo del fornitore ACP tradizionale interessato. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla possibilità di realizzare progetti a livello regionale.

3. I programmi presentati ai fini del finanziamento dovranno essere elaborati in base alla strategia convenuta e nella forma di piani d'azione annuali.

Articolo 2

L'importo massimo per il finanziamento di programmi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di cui sopra dovrà essere fissato annualmente. Fatto salvo l'articolo 6 che segue, esso dovrà essere calcolato individualmente per ogni fornitore ACP tradizionale in base al divario di competitività rilevato e all'importanza della produzione bananiera per l'economia del paese interessato, attribuendo a entrambi i criteri la stessa ponderazione.

Articolo 3

1. Il divario di competitività deve essere calcolato in base ai quantitativi di riferimento e alla differenza tra il prezzo di riferimento del paese terzo e quello ACP.

2. Il quantitativo di riferimento deve corrispondere al quantitativo medio di banane esportate nella Comunità da ogni singolo fornitore ACP nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1637/98. In deroga a quanto precede e tenendo conto della situazione particolare del paese, il quantitativo di riferimento per la Somalia è fissato a 60000 t. I quantitativi di riferimento da applicare sono elencati all'allegato I.

3. Il prezzo di riferimento del paese terzo deve essere il prezzo medio minimo per tonnellata di banane prodotte in ogni singolo paese terzo fornitore riconosciuto diverso da un paese ACP ed esportate nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno di applicazione per il quale viene chiesta l'assistenza e per il quale sono disponibili dati statistici.

4. Il prezzo di riferimento ACP deve essere il prezzo medio per tonnellata di banane prodotte dal fornitore ACP interessato ed esportate nella Comunità durante lo stesso periodo. Nei casi in cui le esportazioni di banane siano cessate a seguito della diversificazione, si applicherà il prezzo di riferimento medio ACP.

5. I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prezzi cif. Le statistiche necessarie per il calcolo del divario competitivo dovranno essere quelle che l'Ufficio statistico della Comunità europea ha elaborato e pubblicato relativamente alle importazioni della Comunità.

Articolo 4

L'importanza della produzione di banane per l'economia del fornitore tradizionale ACP interessato sarà stabilita in base alla quota rappresentata dal settore bananiero nel PIL totale del fornitore ACP tradizionale nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1637/98 e per i quali sono disponibili dati statistici. Le statistiche occorrenti per valutare l'importanza della produzione di banane saranno quelle dell'FMI o, in loro mancanza, dell'UNCTAD. In deroga a quanto precede e tenendo conto della situazione particolare del paese, il fattore di calcolo per la Somalia è fissato a 1,0. Il fattore di calcolo derivante da tali statistiche è indicato all'allegato II.

Articolo 5

Fermi restando gli articoli 2-4 di cui sopra, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo, alle assegnazioni verrà applicato un coefficiente automatico di riduzione. Tale coefficiente verrà fissato individualmente al livello opportuno onde garantire che, nell'anno di applicazione, l'assistenza a ogni singolo fornitore ACP tradizionale sia ridotta di non oltre il 15 % rispetto alla dotazione finanziaria attribuita nell'anno precedente.

Articolo 6

Se i calcoli effettuati in conformità con gli articoli 2-5 di cui sopra danno un importo inferiore a 0,5 milioni di EUR all'anno, verrà assegnato un importo minimo di 0,5 milioni di EUR.

Articolo 7

Qualora un fornitore ACP tradizionale non abbia presentato una richiesta di assistenza tecnica e finanziaria entro i termini fissati all'articolo 1, paragrafo 1, o qualora i programmi presentati non siano in linea con la strategia a lungo termine definita all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione riassegna ai rimanenti fornitori ACP i quantitativi inizialmente messi a disposizione, sulla base dei programmi presentati e in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) 856/1999. Si terrà conto della situazione particolare della Somalia.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

ALLEGATO I

Elenco di cui all'allegato 3, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 4

>SPAZIO PER TABELLA>