31999R1215

Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 15/06/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1215/1999 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate(1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

(1) considerando che, con il regolametno n. 19/65/CEE(5), il Consiglio ha abilitato la Commissione a dichiarare mediante regolamento, fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio(6), primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, che l'articolo 81, paragrafo 1, non è applicabile a talune categorie di accordi, in particolare a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, tali impegni esclusivi di fornitura e di acquisto;

(2) considerando che, a norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato in particolare il regolamento (CEE) n. 1983/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva(7), e il regolamento (CEE) n. 1984/83, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo(8), nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising(9) (regolamenti di esenzione);

(3) considerando che il 22 gennaio 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle Restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria che ha provocato un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 del trattato agli accordi verticali o pratiche concordate;

(4) considerando che in seguito alla pubblicazione del Libro verde le osservazioni espresse dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni, nonché dagli ambienti interessati, permettono di individuare un orientamento generale favorevole ad una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia di accordi verticali; che ciò implica la revisione dei regolamenti di esenzione per categoria menzionati in precedenza;

(5) considerando che tale riforma deve rispondere alla duplice esigenza di assicurare al contempo una protezione efficace della concorrenza e un livello sufficiente di certezza del diritto per le imprese; che il perseguimento di tali obiettivi dovrebbe inoltre tener conto della necessità di semplificare il più possibile il controllo amministrativo nonché il quadro regolamentare; che a pari livello di potere di mercato le restrizioni verticali sono generalmente considerate meno dannose per la concorrenza delle restrizioni orizzontali;

(6) considerando che i summenzionati regolamenti di esenzione non si limitano a definire le categorie di accordi ai quali si applicano e a precisare le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi, ma elencano anche le clausole esentate; che tale approccio normativo è considerato generalmente troppo rigido per i rapporti contrattuali, in un contesto economico in cui le strutture e le tecniche della distribuzione evolvono rapidamente;

(7) considerando che detti regolamenti di esenzione riguardano soltanto le categorie di accordi esclusivi bilaterali, conclusi ai fini della rivendita, i quali hanno per oggetto la distribuzione e/o l'acquisto esclusivo di beni, oppure comportano restrizioni in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti di proprietà industriale; che sono tuttavia esclusi dal loro ambito di applicazione, tra l'altro, gli accordi verticali conclusi fra più di due imprese, gli accordi di distribuzione selettiva, gli accordi riguardanti i servizi nonché gli accordi di fornitura e/o di acquisto di servizi o prodotti destinati alla trasformazione o all'incorporazione; che pertanto numerosi accordi verticali possono beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato soltanto a seguito di un esame individuale da parte della Commissione, il che può limitare la certezza del diritto per le imprese interessate e appesantire inutilmente il controllo amministrativo;

(8) considerando che il dibattito suscitato dalla pubblicazione del Libro verde ha inoltre messo in evidenza la necessità di definire le condizioni di applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 tenendo debitamente conto degli effetti economici derivanti dagli accordi verticali; che l'introduzione di criteri economici che limitano l'applicabilità di un'esenzione per categoria a motivo degli effetti anticoncorrenziali che possono derivare dagli accordi in questione dovrebbe tener conto della quota di mercato rappresentata dalle imprese interessate;

(9) considerando che la Commissione dovrebbe essere pertanto abilitata a sostituire la normativa in vigore con una regolamentazione al contempo più semplice, più flessibile e più mirata, che possa applicarsi a tutte le categorie di accordi verticali; che ampliando in questo senso il campo di applicazione del regolamento di esenzione riguardante tali accordi si devono anche stabilire criteri, quali le soglie di quote di mercato, che permettano di determinare le circostanze in cui, tenuto conto degli eventuali effetti economici degli accordi, il regolamento di esenzione cessa di essere applicabile; che la fissazione di tali soglie di quote di mercato dovrebbe tenere conto del potere di mercato delle imprese interessate; che determinate gravi restrizioni verticali della concorrenza come prezzi di rivendita minimi e fissi e alcuni tipi di protezione territoriale dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del regolamento a prescindere dalla quota di mercato dell'impresa in questione;

(10) considerando che i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 19/65/CEE non le permettono di procedere a una riforma delle norme attualmente in vigore che includa tutte le categorie di accordi verticali; che di conseguenza è necessario estendere la portata dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento per ricomprendervi tutti gli accordi contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi ("accordi verticali"), ivi compresi gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo, di franchising e di distribuzione selettiva, nonché le loro combinazioni, e alcuni accordi verticali non reciproci conclusi fra imprese concorrenti, e gli accordi verticali fra un'associoazione di piccoli e medi dettaglianti e i suoi membri o fra tale associazione e i suoi fornitori;

(11) considerando che i citati regolamenti di esenzione conferiscono alla Commissione, a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, il potere di revocare il beneficio dell'applicazione di detti regolamenti se, in un caso determinato, un accordo o una rete di accordi simili producono effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3; che per assicurare una sorveglianza efficace dei mercati e una appliczaione più decentralizzata delle regole comunitarie di concorrenza appare opportuno prevedere che, quando un accordo produce tali effetti sul territorio di uno Stato membro, o in parte di esso, avente tutte le caratteristiche di un mercato distinto, l'autorità competente di tale Stato membro possa revocare sul suo territorio il beneficio dell'esenzione per categoria, adottando una decisione intesa ad eliminare tali effetti; che è pertanto necessario completare l'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE per precisare le circostanze in cui le autorità competenti degli Stati membri possono revocare il beneficio dell'applicazione del regolamento di esenzione per categoria;

(12) considerando che, al fine di garantire un controllo efficace degli effetti derivanti in un dato mercato dalla presenza di reti parallele di accordi simili, un regolamento di esenzione per categoria può stabilire le condizioni in virtù delle quali queste reti di accordi possono essere escluse dalla sua applicazione mediante regolamento; che tali condizioni possono essere basate su criteri quali il tasso di copertura del mercato ad opera delle reti di accordi in questione; che la Commissione sarà di conseguenza abilitata a decretare, mediante regolamento in relazione ad un dato mercato, che per gli accordi in questione sussistono le suddette condizioni; che in tale caso la Commissione dovrà fissare un periodo di transizione non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'esenzione per categoria cesserà di essere applicabile agli accordi in questione per quel dato mercato; che questo regolamento che stabilisce la non applicazione del regolamento di esenzione per categoria agli accordi interessati in relazione ad un particolare mercato ha come effetto l'applicazione dell'articolo 81 del trattato mediante esame individuale; che la Commissione consulterà il comitato consultivo prima dell'adozione di tale regolamento e, a richiesta di uno Stato membro, anche prima della pubblicazione del progetto di regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 19/65/CEE è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, e a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1 non si applica a:

a) categorie di accordi conclusi fra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi,

b) categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali";

b) al paragrafo 2, lettera b) le parole "le clausole che devono figurare negli accordi o" sono soppresse;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle categorie di pratiche concordate."

2) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 1 bis

Un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 può definire le condizioni che possono portare all'esclusione dal suo campo di applicazione di determinate reti parallele di accordi o di pratiche concordate simili, operanti in un particolare mercato; la Commissione può stabilire mediante regolamento che dette condizioni sussistono e fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento ai sensi dell'articolo 1 non è più applicabile ai pertinenti accordi o pratiche concordate su quel mercato. Tale periodo non deve essere inferiore a sei mesi."

3) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

a) per quanto riguarda un regolamento adottato a norma dell'articolo 1, prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento;

b) per quanto riguarda un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 bis, prima di pubblicare un progetto di regolamento, se richiesto da uno Stato membro e prima di adottare un regolamento."

4) All'articolo 7, l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Quando, in un caso determinato, gli accordi o le pratiche concordate previsti da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 producono taluni effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, avente tutte le caratteristiche di un mercato distinto, l'autorità competente di tale Stato membro può, d'ufficio o su domanda della Commissione o di persone fisiche o giuridiche titolari di un legittimo interesse, revocare il beneficio dell'applicazione di tale regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) Nota editoriale: il titolo del regolamento n. 19/65/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originario era l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

(2) GU C 365 del 26.11.1998, pag. 27.

(3) Parere espresso il 15 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 116 del 28.4.1999.

(5) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(6) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(7) GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27).

(8) GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97.

(9) GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.