31999R1182

Regolamento (CE) n.1182/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 09/06/1999 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 13 aprile 1999,

(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91(4), la Comunità e i suoi Stati membri hanno elaborato le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che inizia il 1o gennaio 1993 e termina all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine;

(2) considerando che la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, formulata nell'ambito dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno), mira a migliorare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare occupazione;

(3) considerando che la semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nell'ambito di SLIM e che proposte concrete formulate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sulle persone tenute a fornire l'informazione statistica, contenute in una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sono state favorevolmente accolte da dette istituzioni;

(4) considerando che una limitazione delle informazioni sulle dichiarazioni, mantenendo nel contempo un livello d'informazione accettabile per gli utilizzatori, costituisce uno strumento privilegiato della semplificazione dell'onere gravante sulle persone tenute a fornire l'informazione statistica;

(5) considerando che la soppressione del modo di trasporto e delle condizioni di consegna fa parte di tali misure di semplificazione; che, tuttavia, l'indicazione del paese d'origine, della regione d'origine e/o della regione di destinazione è particolarmente utile a numerosi utilizzatori e dovrebbe quindi essere mantenuta;

(6) considerando che è importante semplificare la nomenclatura combinata da utilizzare in modo uniforme sia per gli scambi intracomunitari sia per il commercio esterno al fine di facilitare, soprattutto per le piccole e medie imprese, l'applicazione del sistema; che in tale contesto si dovrebbero prendere in considerazione i risultati delle discussioni attualmente condotte dalla Commissione con gli Stati membri e le organizzazioni europee dell'industria e del commercio nel quadro dell'iniziativa SLIM, preservando il principio della nomenclatura unica;

(7) considerando che per taluni Stati membri risulta necessario prescrivere l'indicazione delle condizioni di consegna, del presunto modo di trasporto e del regime statistico; che taluni Stati membri possono desiderare di disporre di indicazioni diverse da quelle necessarie all'informazione nell'ambito del sistema statistico comunitario; che, tuttavia, al fine di evitare oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese, è auspicabile fissare, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, delle soglie al disotto delle quali gli Stati membri non possono prescrivere tali informazioni statistiche;

(8) considerando che, per venire incontro alle attese delle persone tenute a fornire l'informazione statistica e tenuto conto delle differenti strutture amministrative degli Stati membri, alle amministrazioni nazionali andrebbe concessa una maggiore flessibilità per fissare i termini di trasmissione delle dichiarazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è così modificato:

1) L'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. L'informazione statistica necessaria per il sistema Intrastat è oggetto di dichiarazioni periodiche, che le persone tenute a fornire l'informazione statistica trasmettono ai servizi nazionali competenti nei modi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 30."

2) L'articolo 23 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettere f) e g) è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri possono richiedere che nel supporto dell'informazione statistica siano indicati i dati aggiuntivi seguenti:

a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato può essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;

b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello Stato membro di arrivo, la regione di destinazione.";

c) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e viene inserito il seguente nuovo paragrafo 3: "3. Alle persone tenute a fornire l'informazione statistica per le quali il valore annuo degli arrivi e delle spedizioni è inferiore alle soglie stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, non è richiesto di indicare nel supporto dell'informazione statistica, per detti arrivi e dette spedizioni, altri dati che quelli previsti nei paragrafi 1 e 2.

Oltre ai dati previsti ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, solo per quanto riguarda le persone tenute a fornire l'informazione statistica per le quali il valore annuo delle spedizioni e degli arrivi è superiore alle soglie sopra indicate, richiedere che nel supporto dell'informazione statistica siano indicati i dati aggiuntivi seguenti:

a) le condizioni di consegna;

b) il modo di trasporto presunto;

c) il regime statistico.";

d) viene aggiunto il seguente paragrafo: "5. La Commissione assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un elenco dei dati richiesti dagli Stati membri alle persone tenute a fornire l'informazione statistica, nonché delle soglie di cui al paragrafo 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 203 del 3.7.1997, pag. 10, modificata dalla GU C 171 del 5.6.1998, pag. 12.

(2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 49.

(3) Parere del Parlamento europeo del 1o aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 89), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU C 285 del 14.9.1998, pag. 1), e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 153). Decisione del Consiglio del 22 aprile 1999. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999.

(4) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU L 307 del 23.10.1992, pag. 27).

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio esaminerà la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, con specifico riferimento alla nomenclatura dei prodotti, preservando il principio della nomenclatura unica e tenendo conto degli emendamenti del Parlamento europeo e dei risultati delle discussioni attualmente condotte dalla Commissione nel quadro dell'iniziativa SLIM.

Dichiarazione della Commissione

Tenuto conto della relazione del Gruppo di lavoro sulle statistiche, approvata dal Consiglio ECOFIN del 18 gennaio 1999, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine dell'anno, una relazione sul sistema Intrastat, nella quale si analizzeranno i risultati degli studi e dei lavori realizzati nell'ambito dell'iniziativa SLIM/Intrastat, con particolare riferimento alla qualità e agli oneri delle imprese, e in cui saranno illustrate le conseguenze per le attività nel quadro del programma Edicom. La Commissione proporrà tutte le modifiche che riterrà opportuno apportare al regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio.