31999R0330

Regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999 recante modificazione dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0023 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 330/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1999 recante modificazione dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che secondo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11;

considerando che è risultato che taluni ingredienti riportati nell'allegato VI, parte C, sono prodotti in quantità sufficiente dall'agricoltura biologica e devono essere pertanto soppressi dal suddetto allegato; che per quanto riguarda in particolare lo zucchero di barbabietole biologico la produzione è aumentata ma non ha ancora raggiunto quantitativi sufficienti a soddisfare i bisogni del mercato di questo importante ingrediente e che pertanto è prematuro in questa fase sopprimere tale prodotto dall'allegato VI, parte C;

considerando che alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 207/93, che sono state concesse autorizzazioni per l'uso di taluni ingredienti di origine non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91; che per alcuni di questi prodotti notificati è risultato che nella Comunità non c'è una produzione biologica sufficiente e che non è possibile importarli secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che tali prodotti devono essere pertanto inseriti nell'allegato VI, parte C;

considerando che occorre consentire una dilazione per permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adeguamento dell'industria ai nuovi requisiti;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I seguenti prodotti possono essere utilizzati alle stesse condizioni dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 gennaio 2000: concentrato di albicocca (Prunus armeniaca), concentrato di sambuco (Sambucus nigra), mango (Mangifera indica), fragola (Fragaria vesca), sotto forma di polvere essiccata o concentrato, polvere di cinque spezie, composta di finocchio (Foeniculum vulgare), chiodi di garofano (Syzygium aromaticum), zenzero (Zingiber officinale), anice (Pimpinella anisum) e cannella (Cinnamomum zeylanicum), grasso di cocco, grasso di cacao e amidi e fecole ottenuti da cereali e tuberi, non modificati chimicamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU L 247 del 5. 9. 1998, pag. 6.

(3) GU L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

(4) GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38.

ALLEGATO

«PARTE C - INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a):

C.1.1. Frutti e semi commestibili

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.3. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b):

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Zucchero di barbabietola

Fruttosio

Cialde di riso

Amido di riso e granturco ceroso

C.2.3. Prodotti vari

>SPAZIO PER TABELLA>

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura

Latticello in polvere

Gelatina

Miele

Lattosio

Siero di latte disidratato "herasuola"»