31999L0059

Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0063 - 0064


DIRETTIVA 1999/59/CE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1999

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che:

(1) l'articolo 14 del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;

(2) le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di telecomunicazioni, a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore;

(3) il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali distorsioni e, di conseguenza, l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di attività;

(4) per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, andrebbe assicurata in particolare l'imposizione, all'interno della Comunità, di tali servizi utilizzati da clienti in essa stabiliti;

(5) per conseguire tale obiettivo, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni rese a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo sono in linea di massima soggette a imposizione nel luogo del destinatario dei servizi;

(6) ai fini di una tassazione uniforme delle prestazioni dei servizi di telecomunicazioni fornite da soggetti passivi stabiliti in un paese terzo a persone non aventi lo status di soggetto passivo stabilite nella Comunità e che vengono in essa effettivamente utilizzati e impiegati, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della facoltà di spostare il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE; che per corrispondenti prestazioni di servizi ad altri destinatari nella Comunità può tuttavia continuare ad applicarsi l'articolo 9, paragrafo 3 di tale direttiva;

(7) per stabilire una norma speciale di localizzazione delle operazioni di telecomunicazioni, occorre definire tali servizi ed è opportuno ispirarsi a definizioni già acquisite a livello internazionale, in particolare per i servizi di instradamento e terminali di messaggi telefonici internazionali, nonché per quanto riguarda l'accesso a reti globali di informazioni;

(8) la tassazione nel luogo del beneficiario della prestazione comporta altresì che i soggetti passivi non debbano ricorrere alle procedure di cui alle direttive 79/1072/CEE(5) e 86/560/CEE(6); è opportuno inoltre evitare che soggetti passivi stranieri a causa delle nuove norme relative alla localizzazione debbano essere registrati per motivi d'imposizione in un altro Stato; ciò si consegue rendendo il beneficiario della prestazione obbligatoriamente debitore dell'imposta, sempre che siffatto beneficiario sia un soggetto passivo;

(9) è pertanto opportuno modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Alla fine dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente trattino:

"- prestazioni di servizi di telecomunicazioni. Sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione. Ai sensi della presente disposizione è considerata come facente parte di una prestazione di servizi di telecomunicazioni anche la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni."

2) Dopo l'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera e) fornite da un soggetto passivo, stabilito fuori della Comunità, ad una persona che non ha lo status di soggetto passivo, stabilita nella Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b)."

3) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente: "b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, registrato all'interno del proprio territorio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia gli Stati membri possono disporre che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. MÜNTEFERING

(1) GU C 78 del 12.3.1997, pag. 22.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 28.

(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/49/CE (GU L 139 del 2.6.1999 pag. 27).

(5) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo mediante l'atto di adesione del 1994.

(6) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.