31999L0018

Direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0082 - 0097


DIRETTIVA 1999/18/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori(3), modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/762/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/762/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/762/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/762/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 19 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione(7);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/762/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore".

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

3) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3."

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva."

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

6) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore fendinebbia anteriore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori,

per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, e di qualsiasi tipo di proiettore fendinebbia anteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai proiettori fendinebbia anteriori in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/762/CEE, purché tali proiettori:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 1o aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(5) GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(7) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 43 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste;

1.3.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

1.3.2.1. tredici trasparenti;

1.3.2.1.1. sei trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm), misurante almeno 15 mm × 15 mm nella parte centrale;

1.3.2.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

1.3.2.2. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

1.3.3. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova relativo alle rispettive caratteristiche, qualora le prove siano già state effettuate.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;

2.1.2 nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;

2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE

NB:

La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva con un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di proiettore fendinebbia anteriore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, i proiettori fendinebbia anteriori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/762/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 02;

4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1. la lettera "B";

4.2.3.2. sui proiettori fendinebbia anteriori aventi un trasparente di materia plastica, accanto al simbolo di cui al punto 4.2.3.1 vanno apposte le lettere PL;

4.2.3.3. In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato 4(1) e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato 4(2) vanno indicati nella scheda di omologazione di cui al punto 3.2.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente.

nelle unità conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento o i filamenti di una funzione non si accendono simultaneamente a quelli di qualsiasi altra funzione con la quale sia mutuamente incorporata, nel marchio di omologazione di tale funzione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo

tuttavia, se unicamente il proiettore fendinebbia anteriore e il fascio anabbagliante non si accendono simultaneamente, la linea obliqua è inserita dopo il simbolo del proiettore fendinebbia, il quale è apposto separatamente oppure alla fine di una combinazione di simboli

sulle unità conformi alle prescrizioni dell'allegato 4(3) unicamente se alimentate con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X). Un proiettore anabbagliante e un proiettore fendinebbia anteriore possono essere mutuamente incorporati, se questa operazione è conforme alle disposizioni della direttiva 76/756/CEE.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4., per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1.)

4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2.);

4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2.) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati per altri tipi di proiettori:

4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2

4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. In particolare le prove da svolgere in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate nell'allegato 5, paragrafo 3, e nell'allegato 6 e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X sono fissati nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

6.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.

(1) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

(2) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

(3) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1a

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Figura 1b

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Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

La figura 1a indica che il proiettore fendinebbia anteriore ha un trasparente di materia plastica e che non si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

La figura 1b indica che il proiettore fendinebbia anteriore si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

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Nota:

I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 e 101250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

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L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 e 101250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02;

oppure

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

oppure

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

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o

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o

>PIC FILE= "L_1999097IT.009603.EPS">

o

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ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-8 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 19 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- la serie di modifiche 02 inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 02(1),

- il supplemento 5 alla serie di modifiche 02 comprendente le rettifiche alla revisione 3 del regolamento n. 19(2),

- il supplemento 6 alla serie di modifiche 02(3),

- il supplemento 7 alla serie di modifiche 02(4),

- il supplemento 8 alla serie di modifiche 02(5),

ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

1.2. Nel punto 5.1 per "paragrafo 2.2.3" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".

1.3. Nell'allegato 5, punto 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "punto 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.2 dell'allegato I della presente direttiva".

1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B per "punto 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".

1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1" si intende "punto 1.3.2.1.1 dell'allegato I alla presente direttiva".

1.6. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 12" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 11.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE".

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4) TRANS/WP.29/568

(5) TRANS/WP.29/617".