31999D0879

1999/879/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0071 - 0072


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE

(1999/879/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) ai sensi dell'articolo 1 della decisione 90/218/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)(3), gli Stati membri devono provvedere affinché, fino al 31 dicembre 1999, non sia autorizzata nei rispettivi territori l'immissione sul mercato della somatotropina bovina ai fini della commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, alle vacche da latte;

(2) in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, della suddetta decisione, il Consiglio ha incaricato la Commissione di affidare ad un gruppo di personalità scientifiche indipendenti il compito di valutare, in collaborazione con gli Stati membri, gli effetti dell'impiego della BST tenendo conto del parere del comitato per i medicinali veterinari, in particolare per quanto concerne l'incidenza dell'impiego di tale prodotto sui casi di mastite;

(3) l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione autorizza gli Stati membri a procedere a prove pratiche limitate di impiego della somatotropina bovina, sotto il controllo di un veterinario ufficiale, al fine di ottenere altri dati scientifici che possano essere presi in considerazione dal Consiglio al momento della decisione finale; la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione in merito a tali prove e, in considerazione del divieto stabilito dalla decisione, non è necessario che se ne autorizzi il proseguimento;

(4) il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali annesso al trattato invita la Comunità e gli Stati membri a tenere pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione della politica agricola comunitaria, delle esigenze in materia di salute e benessere degli animali;

(5) con decisione 78/923/CEE(4), la Comunità ha approvato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (in appresso denominata "la convenzione") ed ha depositato il relativo strumento di approvazione; tutti gli Stati membri hanno ratificato la suddetta convenzione;

(6) ai sensi del punto 18 dell'allegato alla direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(5), nessun'altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali o l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere;

(7) la BST non viene prodotta per scopi terapeutici ma solo per aumentare la produzione di latte;

(8) il 10 marzo 1999, il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali (CSSBA) ha adottato la relazione sull'impatto dell'utilizzazione di somatotropina bovina sulla salute e il benessere degli animali, in cui si afferma che la BST aumenta il rischio di mastite clinica e la durata della relativa cura, che aumenta l'incidenza di disturbi alle zampe e ai piedi, che può avere effetti negativi sulla riproduzione e indurre gravi reazioni nel punto di iniezione;

(9) per salvaguardare la salute e la produttività dei bovini da latte, è importante ridurre al minimo i fattori di stress che possono produrre un aumento di malattie quali mastiti, lesioni dei piedi e reazioni nel punto di iniezione; il CSSBA è del parere che l'uso della BST provochi un aumento di tali patologie, che risultano dolorose e debilitanti e possono incidere negativamente sul benessere degli animali e provocare un aumento della morbilità degli stessi; il CSSBA ritiene dunque che la BST non dovrebbe essere somministrata alle vacche da latte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal momento in cui la presente decisione ha effetto, gli Stati membri provvedono affinché sia proibita nel territorio della Comunità, l'immissione sul mercato di somatotropina bovina ai fini della commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, alle vacche da latte.

Articolo 2

Le aziende che acquistano o producono sostanze a base di somatotropina bovina e le aziende autorizzate a commercializzare a qualsiasi titolo tali sostanze devono tenere registri in cui vengano specificati, in ordine cronologico, i quantitativi prodotti o acquistati e quelli venduti o utilizzati a fini diversi dall'immissione sul mercato di cui all'articolo 1 nonché i nomi delle persone a cui tali quantitativi sono stati venduti o da cui sono stati acquistati. Le informazioni di cui sopra devono essere messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta di quest'ultima; nel caso dei registri informatizzati deve esserne fornita una versione stampata.

Articolo 3

Il divieto di cui all'articolo 1 non incide sulla produzione e sulle importazioni di somatotropina bovina negli Stati membri ai fini dell'esportazione di questo prodotto verso i paesi terzi.

Articolo 4

La decisione 90/218/CEE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2000.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) Parere espresso il 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere espresso il 9 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 116 dell'8.5.1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/936/CE del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 19).

(4) GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

(5) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.