31999D0716

1999/716/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1999, recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo" e gli Stati membri [notificata con il numero C(1999) 3358] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 11/11/1999 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1999

recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) "Animo" e gli Stati membri

[notificata con il numero C(1999) 3358]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabli negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo della decisione 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) in seguito ai diversi lavori svoltisi in ambito comunitario, in particolare in occasione di studi e seminari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete Animo al fine di istituire un sistema veterinario che integri le diverse applicazioni informatiche;

(2) occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alla modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) "Animo" e gli Stati membri

(3), modificata da ultimo dalla decisione 98/222/CE(4), al fine de garantire la continuità della rete "Animo";

(3) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/486/CEE è modificata come segue:

All'articolo 2 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per il periodo compreso tra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati per un periodo di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità Animo quale risulta dalla decisione 96/295/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/167/CE(5)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

(4) GU L 82 del 19.3.1998, pag. 50.

(5) GU L 62 del 3.3.1998, pag. 33.