31999D0622

1999/622/CE, Euratom: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [notificata con il numero C(1999) 2533] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 17/09/1999 pag. 0051 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

[notificata con il numero C(1999) 2533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/622/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato(1), in particolare l'articolo 1,

(1) considerando che il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC 2a edizione) non specifica chiaramente il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti;

(2) considerando che, nel calcolo del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) in forza dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, occorre chiarire il trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti ai fini del SEC 2a edizione;

(3) considerando che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(2), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE(3), specifica le nozioni di soggetto passivo, soggetto non passivo e di attività esente;

(4) considerando che i provvedimenti forniti nella presente decisione concordano con il parere espresso dal comitato all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel fissare gli aggregati dei conti nazionali ai fini di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom, i rimborsi dell'IVA sugli acquisti effettuati a

- soggetti non passivi,

- soggetti passivi per le loro attività esenti,

devono essere trattati, in base al SEC 2a edizione, come trasferimenti correnti (nel conto del reddito - C3) o trasferimenti di capitali (nel conto capitale - C5) e non come se fossero deducibili dall'IVA.

Per un'applicazione armonizzata della presente decisione, i soggetti non passivi sono definiti all'articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE, e le attività esenti prese in considerazione sono quelle elencate all'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai dati relativi al PNL, ai sensi della direttiva 89/130/CEE, Euratom, a partire dal 1988.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l' 8 settembre 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(3) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63.