31999D0595

1999/595/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa alla ripartizione indicativa dello stanziamento finanziario comunitario annuale nell'ambito delle misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale [notificata con il numero C(1999) 2431]

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 27/08/1999 pag. 0023 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativa alla ripartizione indicativa dello stanziamento finanziario comunitario annuale nell'ambito delle misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

[notificata con il numero C(1999) 2431]

(1999/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 11;

(1) considerando che nell'ambito delle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006, decise dal Consiglio europeo nella riunione di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 e riprese dall'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, è stato fissato il limite per i tre strumenti di preadesione; che l'importo indicato per il suddetto regolamento ammonta a un totale annuo costante di 520 milioni di euro (espresso a prezzi 1999); che le assegnazioni finanziarie della Comunità sono comunque limitate in funzione degli stanziamenti adottati dall'autorità di bilancio;

(2) considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 11 del regolamento citato, la Commissione è tenuta a comunicare ai paesi candidati la decisione relativa alla ripartizione finanziaria indicativa delle risorse disponibili loro attribuite;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento citato, lo stanziamento finanziario delle risorse comunitarie disponibili deve tener conto della popolazione agricola, della superficie agricola, del prodotto interno lordo espresso in potere d'acquisto e della situazione territoriale specifica;

(4) considerando che i paesi destinatari preparano e presentano alla Commissione il piano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento citato e che la conoscenza dell'importo dello stanziamento finanziario attribuito dalla Commissione è una condizione necessaria per l'elaborazione di tale piano;

(5) considerando che occorre rammentare che, per il paese candidato, la concessione del sostegno comunitario nell'ambito dello strumento agricolo di preadesione è subordinata al rispetto delle disposizioni segnatamente finanziarie contenute nel protocollo di finanziamento stabilito tra la Comunità e i paesi beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'attribuzione finanziaria indicativa per paese beneficiario dell'importo massimo annuale dello stanziamento finanziario comunitario nell'ambito del regolamento (CE) n. 1268/1999 è stabilita conformemente all'allegato della presente decisione. Gli importi sono espressi a prezzi costanti 1999.

La ripartizione è fissata per il periodo 2000-2006. Se del caso, essa è riesaminata in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1268/1999.

Se necessario, le assegnazioni sono adeguate in funzione degli stanziamenti adottati dall'autorità di bilancio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa per paese beneficiario dell'importo massimo annuale in euro, ai prezzi 1999, dello stanziamento finanziario comunitario

>SPAZIO PER TABELLA>