31999D0501

1999/501/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [notificata con il numero C(1999) 1769]

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0049 - 0052


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1999

che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

[notificata con il numero C(1999) 1769]

(1999/501/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

(1) considerando che l'articolo 1, primo comma, punto 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali mira a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;

(2) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che il 69,7 % della dotazione dei Fondi strutturali sarà destinato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3 % per il sostegno transitorio;

(3) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che la Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione del periodo dal 2000 al 2006, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(3), vale a dire la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nel quadro degli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio, le assegnazioni in parola sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma dello stesso paragrafo e la ripartizione annuale di tali stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1o gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999; che il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni e che la Commissione ha preso in considerazione le domande formulate a tale riguardo dagli Stati membri, tenuto conto della ripartizione annuale delle risorse dei Fondi strutturali che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(5) considerando che l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che, nel quadro dell'obiettivo n. 1, è istituito per il periodo dal 2000 al 2004 un programma di aiuto al processo di pace nell'Irlanda del Nord (PEACE) a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda secondo le stesse modalità applicate al medesimo programma relativo al periodo 1994-1999;

(6) considerando che l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che, nel quadro dell'obiettivo n. 1, è istituito per il periodo dal 2000 al 2006 un programma speciale di assistenza per le regioni svedesi di livello NUTS II non comprese nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento e che soddisfano i criteri previsti all'articolo 2 del protocollo n. 6 allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia(4);

(7) considerando che nella dichiarazione della Commissione allegata al verbale del Consiglio del 21 giugno 1999 è indicato il metodo che la Commissione utilizzerà per stabilire, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti per l'obiettivo n. 1;

(8) considerando che, sulla base del metodo suddetto, il Consiglio europeo svoltosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha fissato, al paragrafo 44, lettere a), b), c), e), f), h), i) e j) delle Conclusioni della Presidenza, gli importi relativi a situazioni particolari per il periodo dal 2000 al 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo dal 2000 al 2006, compresi il programma PEACE e il programma speciale per le regioni svedesi, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro e per anno degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio per l'obiettivo n. 1 per il periodo dal 2000 al 2006 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(3) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

(4) GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 11.

ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

>SPAZIO PER TABELLA>