31999D0436

1999/436/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/07/1999 pag. 0017 - 0030


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen

(1999/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo Schengen);

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del protocollo di Schengen a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, quale definito nell'allegato al protocollo, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo;

(2) considerando che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli obblighi tuttora vigenti in virtù della convenzione del 1990;

(3) considerando che il mandato conferito al Consiglio dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del protocollo di Schengen, di determinare deliberando all'unanimità, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, prevede, tra gli altri obiettivi, quello di determinare la base giuridica di eventuali future proposte e iniziative volte a modificare o ad estendere l'acquis di Schengen, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 primo comma del protocollo Schengen, che saranno soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati, comprese quelle che definiscono la forma dell'atto da adottare e la procedura per l'adozione dello stesso;

(4) considerando che talune disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 prescrivono agli Stati membri di introdurre sanzioni ai fini della loro effettiva applicazione, senza tuttavia richiedere alcuna armonizzazione di dette sanzioni; considerando pertanto che la base giuridica da determinare per tali disposizioni dovrebbe essere quella determinata per le norme la cui violazione deve essere oggetto di sanzioni, fatte salve le basi giuridiche di eventuali future misure volte all'armonizzazione delle sanzioni;

(5) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen non pregiudica l'esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del TCE e dell'articolo 33 del TUE per quanto concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna;

(6) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen o il fatto di determinare che non è necessaria alcuna base giuridica per tali disposizioni o decisioni, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare controlli sulle merci soggette a divieti o restrizioni stabiliti dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;

(7) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea per le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 concernenti in particolare le condizioni di entrata nel territorio degli Stati contraenti o il rilascio di visti lascia impregiudicate le norme attuali in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio;

(8) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

(9) considerando che nell'ambito dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea occorre tener conto dei rapporti esistenti tra il protocollo sulla posizione della Danimarca, il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione a determinati aspetti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea ed il protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, sulla cui base sono previste diverse forme di accettazione e di partecipazione all'acquis di Schengen ed al suo ulteriore sviluppo;

(10) considerando che il protocollo Schengen stesso prevede l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, sulla base dell'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996;

(11) considerando che gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando, affinché sia assicurata la certezza del diritto e le disposizioni facenti parte del protocollo Schengen possano essere applicate in ogni momento;

(12) considerando che, tenuto conto dell'articolo 134 della Convenzione di Schengen, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito della Comunità europea lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, le autorità degli stessi ed i documenti di viaggio e di altro tipo da essi rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione determina la base giuridica per ciascuna delle disposizioni e delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, di cui agli allegati da A a D, ad eccezione delle disposizioni e decisioni per le quali il Consiglio - deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo Schengen - abbia deciso che una base giuridica non è necessaria.

Articolo 2

La base giuridica delle disposizioni della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (in appresso denominata convenzione di Schengen), nonché del relativo atto finale, è determinata ai sensi dell'allegato A.

Articolo 3

La base giuridica delle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), con il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati Bonn il 25 giugno 1991), con la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), con la Repubblica d'Austria (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), e relativi atti finali e dichiarazioni, è determinata ai sensi dell'allegato B.

Articolo 4

La base giuridica delle decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen è determinata ai sensi dell'allegato C.

Articolo 5

La base giuridica degli atti adottati ai fini dell'attuazione della convenzione di Schengen dagli organi ai quali il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali è determinata ai sensi dell'allegato D.

Articolo 6

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il campo di applicazione territoriale delle disposizioni o decisioni che formano l'acquis di Schengen, per le quali il Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del summenzionato protocollo, ha determinato una base giuridica nel titolo IV della terza parte del trattato CE, e il campo di applicazione territoriale di misure fondate su tali disposizioni o decisioni o che modificano le stesse, corrispondono al campo di applicazione stabilito nell'articolo 138 della Convenzione di Schengen del 1990 nonché nelle pertinenti disposizioni degli strumenti di adesione a tale Convenzione.

Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti di viaggio e d'identità rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 8

Gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia immediata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO A

Articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Articolo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C

Articolo 4

RIPARTIZIONE DELLE DECISIONI E DICHIARAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Decisioni del Comitato esecutivo

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazioni del Comitato esecutivo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO D

Articolo 5

DECISIONI DEL GRUPPO CENTRALE

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONI

1. All'atto dell'adozione della decisione il Consiglio ha fatto la seguente dichiarazione:

"Fatta salva la determinazione delle basi giuridiche per l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 8 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, conformente alle pertinenti disposizioni dei trattati, rimangono impregiudicati le responsabilità e i poteri degli Stati membri in relazione alle misure di sorveglianza, anche alle frontiere, per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna in conformità della legislazione nazionale e con i mezzi a loro disposizione."

2. Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno fatto la seguente dichiarazione in relazione agli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen:

"L'inserimento della prima dichiarazione di cui all'Atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen nella presente decisione va inteso nel senso che la decisione con cui si stabilisce che uno Stato aderente all'UE è in grado di applicare l'acquis di Schengen, consentendo così di eliminare i controlli alle frontiere interne, è adottata all'unanimità dal Consiglio composto dagli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen."

3. La Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

Dichiarazione relativa alla commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

"Conformemente all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, la cooperazione rafforzata Schengen 'è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea'. La Commissione ritiene quindi che l'integrazione della decisione del Comitato esecutivo relativa alla creazione di una commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 fin. del 16.9.1998] nell'ambito dell'Unione lasci del tutto impregiudicate le competenze che le sono conferite dai trattati e segnatamente la sua responsabilità in quanto custode dei trattati".

4. La delegazione dei Paesi Bassi ha fatto la seguente dichiarazione all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la determinazione della base giuridica ai fini dell'integrazione dell'acquis di Schengen:

"I Paesi Bassi ritengono che debbano essere adottate, quale base giuridica per talune decisioni e disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen, le disposizioni di cui al titolo IV della parte terza del trattato CE, in quanto sono contemplati aspetti della libera circolazione delle persone relativi al diritto applicabile agli stranieri."

Il Belgio si associa alla dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi.