1999/253/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania [notificata con il numero C(1999) 497] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 13/04/1999 pag. 0015 - 0016
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1999 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania [notificata con il numero C(1999) 497] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/253/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 19, (1) considerando che, a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, devono essere adottate le decisioni necessarie per disciplinare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una situazione che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana o animale; (2) considerando che le autorità dell'Uganda hanno riferito alla Commissione alcuni casi di avvelenamento del pesce catturato nel lago Vittoria; che si sospetta che l'avvelenamento del pesce sia causato dalla presenza di pesticidi nelle acque del lago Vittoria e da attività di pesca illecite; (3) considerando che le autorità dell'Uganda hanno adottato misure cautelari ed hanno sospeso le esportazioni di pesce a destinazione della Comunità europea a decorrere dal 22 marzo 1999 fino a quando sarà possibile garantire la sicurezza dei prodotti della pesca; (4) considerando che il Kenia e la Tanzania condividono con l'Uganda le acque del lago Vittoria e quindi il pesce ivi catturato; che il Kenia e la Tanzania hanno adottato misure cautelari, ma non hanno sospeso le esportazioni dei prodotti della pesca a destinazione della Comunità; che tali misure cautelari non sono quindi sufficienti a garantire, attualmente, la sicurezza dei prodotti della pesca; (5) considerando che occorre quindi sospendere l'importazione dei prodotti della pesca catturati nel lago Vittoria, provenienti e originari del Kenia e della Tanzania; (6) considerando che è opportuno rivedere la presente misura in base alle informazioni sull'andamento della situazione e in base alle garanzie che verranno fornite dalle competenti autorità in merito alla sicurezza dei prodotti della pesca; (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria, provenienti ed originari del Kenia e della Tanzania. Essa non si applica ai prodotti della pesca catturati in acqua di mare. Articolo 2 Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio dei prodotti della pesca di cui all'articolo 1. Articolo 3 Le spese sostenute ai fini dell'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario Articolo 4 La presente decisione sarà riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle competenti autorità del Kenia e della Tanzania in merito alla sicurezza dei prodotti della pesca. Articolo 5 Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alle disposizioni della presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1. (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.