31999D0006

1999/6/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.280 - Sicasov) [notificata con il numero C(1998) 3452] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1999 pag. 0027 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.280 - Sicasov) [notificata con il numero C(1998) 3452] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (1999/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2, 4 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 26 ottobre 1994 dalla Sicasov (Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Anonyme à Capital Variable), di Parigi, Francia, riguardanti accordi-tipo di licenza per la produzione e la vendita di sementi,

visto il contenuto essenziale della notifica, pubblicata (2) in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. LE IMPRESE

a) La Sicasov

(1) La Sicasov raggruppa i costitutori di varietà vegetali protette in Francia. Nessun socio della Sicasov può detenere più del 10 % del capitale sociale o rappresentare più del 10 % dei diritti di voto. La Sicasov si prefigge i seguenti obiettivi:

- assumere in concessione esclusiva o non esclusiva dai soci le nuove varietà vegetali da questi ottenute nonché tutti gli altri diritti immateriali che interessano l'agricoltura e l'industria agroalimentare;

- provvedere a che siano messi a disposizione dei produttori agricoli e dell'industria agroalimentare materiali vegetali nuovi o migliorati, in condizioni tecniche ed economiche ottimali;

- accordare subconcessioni o sublicenze che permettano, sotto il suo controllo, la produzione, la moltiplicazione e la commercializzazione delle varietà vegetali dei costitutori;

- assicurare la salvaguardia delle varietà (ossia la produzione di materiale tecnico per le generazioni precedenti quella destinata alla vendita all'utilizzatore finale) e adottare tutte le disposizioni necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di scarsità;

- provvedere alle ricerche in comune sul nuovo materiale genetico;

- incoraggiare la selezione vegetale, promuovere i materiali vegetali e assicurarne la diffusione.

(2) In particolare la Sicasov ha il compito di gestire le varietà vegetali che le sono state affidate dai costitutori (o dai loro aventi diritto), i quali possono a tal fine:

a) affidare alla Sicasov un mandato che l'abilita a concedere licenze non esclusive di riproduzione e vendita, oppure

b) affidare alla Sicasov una concessione esclusiva di riproduzione e vendita comprendente il diritto della Sicasov di accordare subconcessioni non esclusive di riproduzione e vendita.

Gli accordi conclusi tra i costitutori e la Sicasov non sono oggetto della presente decisione.

La gestione delle varietà vegetali dei costitutori comporta in particolare la conclusione di contratti di produzione e vendita di sementi con le aziende moltiplicatrici in virtù dei quali Sicasov incassa diritti di licenza che versa ai costitutori dopo aver dedotto le spese amministrative. Tali contratti sono stati notificati e sono oggetto della presente decisione (cfr. considerando 37-42).

(3) Fino al 1993 la gestione delle varietà vegetali in Francia era affidata, oltre che alla Sicasov, alla Caisse de gestion des licences végétales, in prosieguo CGLV.

Il 1° gennaio 1994 la Sicasov ha incorporato la CGLV. Di conseguenza, vi è ormai in Francia un'unica società di gestione dei diritti dei costitutori, che raggruppa i soci già membri della Sicasov e della CGLV.

(4) La Sicasov gestisce per conto di numerosi costitutori francesi ed esteri circa 2 600 varietà di circa 50 gruppi di specie. La quasi totalità delle varietà vegetali producibili su contratto passa per la Sicasov. Ogni anno il gruppo di gestione conclude circa 9 500 contratti di licenza con circa 6 000 imprese francesi e 2 500 straniere.

b) I costitutori

(5) I costitutori sono organismi, privati o pubblici, che svolgono attività di ricerca al fine di creare nuove varietà vegetali conformi ai criteri necessari per ottenere la protezione giuridica in quanto ritrovati vegetali.

Fra i costitutori vanno in primo luogo ricordate le imprese agricole a conduzione familiare, che perpetuano una lunga tradizione di selezione e le cui dimensioni sono piuttosto differenziate, e le cooperative agricole. Debbono poi essere prese in considerazione talune imprese di vaste dimensioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto il loro ingresso nel settore delle costituzioni vegetali (in particolare, imprese già presenti nel settore chimico). Si possono infine ricordare gli organismi pubblici che effettuano attività di ricerca nel settore dell'agronomia (ad esempio l'Institut national de recherche agronomique (INRA), gli istituti d'agronomia, le facoltà universitarie) sia in Francia che all'estero.

Ogni costitutore dispone di un portafoglio di parecchie varietà, di cui una o più possono essere effettivamente molto competitive.

(6) La nuova varietà può essere moltiplicata dal costitutore stesso ma, molto spesso, quest'ultimo è incapace di soddisfare la domanda e di conseguenza affida questa attività ad un'azienda moltiplicatrice (cfr. considerando 7) al fine di ottenere quantitativi sufficienti di sementi destinate ad essere vendute agli agricoltori per la semina annuale. La qualità di costitutore conferisce diritti e impone obblighi che sono esaminati ai considerando da 11 a 36.

c) Le aziende moltiplicatrici

(7) La produzione delle sementi è effettuata dalle aziende moltiplicatrici (chiamate anche aziende produttrici o produttori sementieri, in prosieguo «aziende moltiplicatrici»). Tali aziende devono essere titolari di una tessera professionale e, per poter produrre sementi certificate, devono essere preventivamente ammesse al controllo degli organi amministrativi specificamente istituiti a tal fine (cfr. considerando 32). Per poter moltiplicare una nuova varietà, le aziende produttrici devono rivolgersi al gruppo di gestione onde ottenere la licenza concernente la varietà in questione.

Esistono attualmente in Francia circa 6 000 aziende moltiplicatrici.

(8) Molto spesso le aziende moltiplicatrici dispongono di una rete di agricoltori moltiplicatori ai quali affidano le sementi da moltiplicare. Queste ultime sono riacquistate dall'azienda moltiplicatrice che si incarica della loro certificazione e vendita. I rapporti tra imprese moltiplicatrici e agricoltori moltiplicatori sono disciplinati da un contratto-tipo di coltura che è elaborato dal Service officiel de Contrôle (in prosieguo SOC) e approvato dal ministero dell'Agricoltura.

(9) Gli agricoltori moltiplicatori non vanno confusi con gli agricoltori utilizzatori, vale a dire con coloro che utilizzano le sementi per la semina (e non per ottenere altre sementi) e che, pertanto, possono in qualche modo essere paragonati agli utilizzatori finali.

B. I PRODOTTI

(10) I prodotti in causa nella presente procedura sono le sementi e i tuberi-seme appartenenti alle seguenti specie o gruppi di specie: cereali, piante foraggere, piante proteaginose, granturco, sorgo, ortaggi, piante oleaginose, piante da fibre, patate. Ai fini della presente decisione, le sementi ed i tuberi-seme saranno designati congiuntamente con il termine «sementi».

C. LA PROTEZIONE CONFERITA DAL DIRITTO DI PRIVATIVA PER VARIETÀ VEGETALI

a) La normativa comunitaria

(11) La maggior parte degli Stati membri prevede regimi di protezione giuridica per le varietà vegetali. Tuttavia tali regimi non sono stati armonizzati a livello comunitario e continuano ad essere disciplinati dalle rispettive legislazioni degli Stati membri.

Alla luce di tale situazione, il Consiglio ha adottato, il 27 luglio 1994, il regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (4). Detto regolamento istituisce, parallelamente ai regimi nazionali, un regime comunitario che consente la concessione di diritti di costituzione vegetale validi su tutto il territorio della Comunità. Tale regime comunitario non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare titoli nazionali di protezione delle varietà vegetali (salvo divieto di cumulo delle protezioni). A partire dal 1° aprile 1995, è possibile presentare domande di protezione comunitaria della costituzione di varietà vegetali.

(12) La privativa comunitaria per varietà vegetali può essere accordata per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. Essa conferisce al titolare un diritto di esclusiva per quanto riguarda: a) la produzione o riproduzione (moltiplicazione); b) il condizionamento ai fini della moltiplicazione; c) l'offerta in vendita; d) la vendita o altra forma di commercializzazione; e) l'esportazione fuori dalla Comunità; f) l'importazione nella Comunità; g) la detenzione ai fini indicati alle lettere da a) a f).

(13) La durata della privativa comunitaria per varietà vegetali è di venticinque anni (trent'anni nel caso di viti ed alberi).

b) La normativa francese

(14) In Francia, la privativa per varietà vegetali nuove s'ispira alla convenzione internazionale per la protezione della costituzione di varietà vegetali, firmata a Parigi il 2 dicembre 1961 (in prosieguo «convenzione UPOV»).

Secondo la legge 70-489 dell'11 giugno 1970, qualsiasi costituzione di varietà vegetale omogenea e stabile può formare oggetto di un titolo denominato «certificato di costituzione di varietà vegetale» che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di produrre, introdurre in Francia, vendere oppure offrire in vendita qualsiasi elemento di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà considerata.

(15) Secondo detta legge, la durata del diritto esclusivo è di venti anni a partire dal rilascio del certificato, ma è di venticinque anni qualora la costituzione degli elementi di riproduzione delle specie esiga tempi lunghi. Il decreto 71-75 del 9 settembre 1971 elenca le specie per le quali la durata è rispettivamente di venti o di venticinque anni.

(16) Per quanto riguarda la proprietà e la trasmissione dei diritti di privativa per la costituzione di varietà vegetali, la legge del 1970 rinvia alle norme applicabili in generale ai brevetti. Di conseguenza risulta che la titolarità e il godimento del diritto del costitutore possono essere trasmessi altrettanto liberamente di quelli relativi al diritto di brevetto.

D. LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

(17) In Francia la produzione, il controllo e la certificazione delle sementi sono soggetti ad una regolamentazione dettagliata che risponde anche alle esigenze fissate dalle norme comunitarie adottate in materia.

a) La normativa comunitaria

(18) A livello comunitario sono state adottate varie direttive per istituire un controllo molto elaborato delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle sementi all'interno della Comunità, al fine di garantirne la libera circolazione. Tali direttive mirano ad ottenere una maggiore produttività in materia di coltura delle varie specie vegetali, imponendo agli Stati membri l'applicazione di norme unificate e il più possibile rigorose per la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Esse stabiliscono pertanto per la Comunità un sistema unificato di certificazione avente lo scopo di garantire, mediante un controllo ufficiale, l'identità e la purezza delle varietà. Detto sistema è applicabile tanto alla commercializzazione nei mercati nazionali quanto agli scambi fra gli Stati membri. È importante sottolineare che le sementi possono essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate da un organismo pubblico appartenente ad uno degli Stati membri.

(19) Le direttive finora adottate riguardano la commercializzazione della maggior parte delle specie vegetali (cereali, barbabietole, piante foraggere, patate, piante oleaginose e da fibre etc.).

Inoltre la direttiva 70/457/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

(20) Le direttive stabiliscono, per ogni specie vegetale, le condizioni che le sementi devono soddisfare per poter essere commercializzate, in particolare i requisiti minimi di identità e di purezza delle varietà nonché le condizioni di coltura. Sono inoltre state fissate norme comunitarie riguardanti l'imballaggio, la campionatura, la chiusura e l'apposizione dei marchi.

i) Sementi di base e sementi certificate

(21) Basandosi sulla terminologia internazionale preesistente, le direttive comunitarie relative alla commercializzazione delle sementi distinguono tra «sementi di base» e «sementi certificate».

(22) Le sementi di base sono le sementi

- che sono state prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le norme di selezione conservatrice,

- che sono previste per la produzione di sementi certificate,

- che rispondono alle condizioni fissate dalla direttiva in materia di coltura, identità e purezza delle varietà,

- per le quali è stato constatato nel corso di un esame ufficiale il rispetto delle suddette condizioni.

Sulla base di questa definizione, si può dedurre che le sementi di base non sono sementi destinate ad essere vendute agli agricoltori (direttamente o tramite cooperative o commercianti), ma sementi destinate esclusivamente a produrre altre sementi appartenenti ad una generazione successiva. Di conseguenza, esse possono essere paragonate, in un certo senso, ad un materiale industriale intermedio. Va però sottolineato, a questo proposito, che dal punto di vista giuridico nulla impedisce al costitutore di utilizzare le sementi di base per la semina o di venderle agli agricoltori affinché le utilizzino per la semina (o autorizzare i suoi licenziatari a farlo). Una tale ipotesi è tuttavia destinata a verificarsi con frequenza estremamente rara, dato che le sementi di base hanno un valore piuttosto elevato e sarebbe pertanto antieconomico utilizzarle per la semina.

(23) Le sementi certificate sono le sementi:

- che provengono direttamente da sementi di base,

- che sono previste per una produzione diversa da quella di sementi (ossia sono previste per la vendita, diretta o indiretta, agli agricoltori utilizzatori per le loro semine),

- che rispondono alle condizioni fissate dalla direttiva in materia di coltura, identità e purezza delle varietà,

- per le quali è stato constatato nel corso di un esame ufficiale il rispetto delle suddette condizioni.

Le sementi certificate non possono dunque essere lecitamente utilizzate per ottenere sementi di una generazione successiva. Le sementi ottenute sulla base di sementi certificate non potrebbero essere a loro volta certificate e non potrebbero pertanto essere commercializzate. Di conseguenza le sementi certificate possono essere unicamente utilizzate per la semina o per la vendita (diretta oppure tramite cooperative o commercianti) agli agricoltori che le impiegheranno per le loro semine. In tal senso le sementi certificate sono spesso designate con la formula di «sementi commerciali» o «sementi in libera pratica». Di conseguenza le sementi certificate sono in certo senso paragonabili ad un prodotto industriale finito, tutelato da brevetto.

(24) Tuttavia la situazione è più complessa nel caso di alcune specie vegetali (come l'avena, l'orzo, il riso, il grano, la spelta). Infatti, per dette specie, le direttive comunitarie ammettono, oltre alle sementi certificate della prima riproduzione, anche sementi certificate della seconda riproduzione. Pertanto possono esistere due generazioni di sementi certificate. Le direttive comunitarie forniscono le seguenti definizioni:

a) sementi certificate di prima riproduzione: le sementi

- che provengono direttamente dalle sementi di base,

- che sono previste sia per la produzione di sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione sia per una produzione diversa da quella sementiera (vale a dire che sono previste per la vendita, diretta o indiretta, agli agricoltori utilizzatori per le loro semine),

- che rispondono alle condizioni fissate dalla direttiva in materia di coltura, identità e purezza delle varietà,

- per le quali è stato constatato nel corso di un esame ufficiale, il rispetto delle suddette condizioni;

b) sementi certificate di seconda riproduzione: le sementi

- che provengono direttamente dalle sementi certificate di prima riproduzione,

- che sono previste per una produzione diversa da quella sementiera (vale a dire che sono previste per la vendita diretta o indiretta agli agricoltori utilizzatori per le loro semine),

- che rispondono alle condizioni fissate dalla direttiva,

- per le quali è stato constatato nel corso di un esame ufficiale il rispetto delle suddette condizioni.

Certe direttive prevedono anche sementi certificate di terza riproduzione.

(25) Risulta dalle suddette definizioni che le sementi certificate di prima riproduzione possono svolgere una duplice funzione: a) essere utilizzate per ottenere altre sementi certificate; b) essere utilizzate per le semine. Nel primo caso, le sementi certificate hanno una funzione identica a quella svolta dalle sementi di base di cui al considerando 22 (e sono pertanto paragonabili ad un materiale intermedio). Per contro, nel secondo caso le sementi certificate svolgono la funzione di vere e proprie «sementi commerciali» destinate ad essere vendute per le semine (e sono pertanto paragonabili ad un prodotto industriale finito). Il potere di decidere in merito all'utilizzo della semente certificata di prima riproduzione spetta in primo luogo al costitutore (o al suo licenziatario). Tuttavia, un terzo che abbia lecitamente acquisito tali sementi certificate (e che sia abilitato dagli organismi nazionali all'esercizio della professione di moltiplicatore) potrebbe a sua volta produrre sementi di seconda riproduzione e farle certificare dagli organismi pubblici.

(26) Con riferimento alle distinzioni di cui ai considerando 21-25, è opportuno precisare che le direttive comunitarie si limitano a garantire la libera circolazione intracomunitaria delle sementi (di base e certificate) che soddisfano le disposizioni delle direttive stesse. Tuttavia, non obbligano gli Stati membri a prevedere nelle loro normative due generazioni distinte di sementi certificate (di prima e di seconda riproduzione). Pertanto, anche qualora siano possibili più riproduzioni, alcuni Stati membri si limitano a prevedere una sola riproduzione. Di conseguenza, per quanto riguarda una stessa specie vegetale, vi saranno Stati membri che autorizzano unicamente le sementi di prima riproduzione, mentre altri Stati membri autorizzano sia le sementi di prima riproduzione che quelle di seconda (o di una riproduzione successiva).

(27) Si può così dare il caso di sementi certificate, originarie di uno Stato membro che prevede un'unica riproduzione, esportate in altri Stati membri che ammettono invece due o più riproduzioni, le quali in uno di questi ultimi Stati, siano oggetto di un atto di moltiplicazione. Il settore commerciale designa spesso queste sementi con il termine «sementi tecniche», tuttavia tale denominazione non appare nei testi comunitari. Essa è utilizzata nella pratica per designare un gruppo di sementi particolari che possono essere così identificate: le sementi certificate che sono esclusivamente «commerciali» nel paese d'origine (non potendo essere utilizzate per produrre altre sementi) mentre possono aver funzione di «sementi di base» (per la produzione di nuove sementi certificate) nel paese di destinazione.

ii) Il catalogo comune delle varietà

(28) La direttiva 70/457/CEE ha previsto l'istituzione di un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che si basa sui diversi cataloghi nazionali degli Stati membri. Ogni Stato membro redige uno o più cataloghi delle varietà ufficialmente ammesse alla certificazione e alla commercializzazione sul suo territorio.

(29) Le sementi di una varietà ammessa in un catalogo nazionale non possono più essere soggette ad alcuna restrizione per quanto riguarda la commercializzazione negli altri Stati membri:

- a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'iscrizione di tali varietà nel catalogo nazionale,

oppure

- a decorrere dal momento in cui tutti gli Stati membri avranno comunicato al comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione la propria intenzione di non assoggettare a restrizioni la commercializzazione delle sementi della varietà iscritta nel suddetto catalogo.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole») l'elenco di tutte le varietà le cui sementi non sono soggette ad alcuna restrizione in materia.

(30) Sulla base delle suddette disposizioni, le sementi appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comune possono circolare liberamente in tutti gli Stati membri della Comunità anche quando la varietà in causa non sia riconosciuta nello Stato di destinazione.

Per produrre sementi certificate fuori dello Stato di prima certificazione, è invece necessario iscrivere la varietà nel catalogo nazionale dello Stato in cui si intende avviare la produzione. In altri termini, la direttiva comunitaria garantisce la possibilità di commercializzare le sementi in tutta la Comunità, ma non il diritto di produrre in tutti gli Stati membri.

b) La normativa francese

(31) La regolamentazione tecnica generale della produzione e della commercializzazione delle sementi in Francia, in gran parte derivata dalle direttive comunitarie summenzionate, istituisce, al fine di salvaguardare la qualità dei prodotti, controlli molto rigorosi che comportano notevoli interventi di gestione pubblica del settore. A questo proposito, il ruolo centrale è affidato al SOC, emanazione del Ministero dell'agricoltura francese e la cui gestione è affidata al Groupement National Interprofessionnel des Semences (in prosieguo: GNIS).

(32) La certificazione delle sementi è la fase conclusiva di un processo di controllo che permette al SOC di accertare che le sementi sottoposte al suo esame posseggano un minimo di purezza delle varietà o genetica.

La certificazione delle sementi può essere effettuata unicamente negli stabilimenti delle aziende produttrici preliminarmente ammesse al controllo. Tale certificazione si effettua mediante l'apposizione di certificati o di cartellini ufficiali, ed eventualmente di sigilli rilasciati dal SOC, sugli imballaggi contenenti sementi certificate.

L'ammissione al controllo è accordata con decisione del ministro dell'Agricoltura, su proposta del SOC, per una o più specie e, per ciascuna di esse, per una o più categorie.

(33) La normativa tecnica generale istituisce le seguenti categorie di sementi:

a) Materiale di partenza

Si tratta del materiale iniziale (linee, cloni o avvio di moltiplicazione) che permette di ripetere o proseguire ogni anno la selezione conservatrice della varietà.

b) Sementi di prebase (generazioni anteriori alle sementi di base)

Si tratta delle sementi di una generazione che si situa tra il materiale di partenza e la semente di base.

c) Sementi di base

Si tratta di sementi prodotte secondo le norme di selezione conservatrice della specie e che normalmente servono alla produzione delle sementi certificate

d) Sementi certificate

Si tratta di sementi che provengono direttamente dalla moltiplicazione di sementi di base o eventualmente, su richiesta del costitutore e previo accordo del SOC, da una semente di prebase. Questa categoria può essere suddivisa in sementi certificate di prima riproduzione (R1) e sementi certificate di seconda riproduzione (R2).

Nel quadro della presente decisione le sementi citate alle lettere a), b) e c) di cui sopra saranno designate congiuntamente con il termine «sementi di base» e le sementi citate alla lettera d) saranno designate «sementi certificate».

(34) La produzione del materiale di partenza, delle sementi di prebase e delle sementi di base è posta sotto la responsabilità del costitutore, che controlla la produzione delle sue varietà.

Gli specifici regolamenti di ordine tecnico precisano le condizioni di produzione del materiale di partenza, delle sementi di prebase, delle sementi di base e delle sementi certificate.

In Francia, la maggioranza dei regolamenti specifici di ordine tecnico consente un'unica generazione di sementi certificate.

(35) Diversa è invece la situazione in altri Stati membri, in cui possono essere ammesse due o più generazioni di sementi certificate (cfr. considerando 26): in questo caso potranno esservi esportate sementi certificate francesi, che vi potranno essere oggetto di un atto di moltiplicazione non ammissibile in Francia («sementi tecniche»).

(36) Per questo motivo la normativa francese prevede la possibilità di «declassificazione» delle sementi certificate. Quest'operazione consiste nel ricondizionare gli imballaggi contenenti sementi della prima riproduzione, sostituendo il certificato o cartellino. Di conseguenza le suddette sementi non potranno più essere utilizzate per produrre altre sementi nello Stato di destinazione.

E. GLI ACCORDI NOTIFICATI

(37) Gli accordi notificati sono dei contratti tipo con i quali la Sicasov organizza la produzione e la vendita delle sementi protette dai diritti di costituzione di specie vegetale ad essa affidati in gestione dai costitutori.

Gli accordi possono essere di due tipi diversi:

a) nel caso in cui la Sicasov agisca in qualità di mandatario del costitutore [cfr. considerando 2, lettera a)], essa conclude con l'azienda produttrice un accordo denominato «Contratto di licenza di produzione e vendita di materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di varietà vegetale»;

b) invece, nel caso in cui la Sicasov agisca in qualità di concessionario del costitutore [cfr. considerando 2, lettera b)], conclude con l'azienda produttrice un accordo denominato «Contratto di subconcessione di produzione e vendita di materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di varietà vegetale».

(38) In base agli accordi notificati, la Sicasov concede al licenziatario una licenza non esclusiva di riproduzione e vendita di una determinata varietà vegetale. La licenza è personale e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né integralmente né parzialmente.

Il licenziatario può affidare a terzi, integralmente o parzialmente, la produzione di sementi della varietà oggetto del contratto solo previo accordo della Sicasov.

Gli accordi notificati riguardano gruppi di specie, così ripartite:

- cereali;

- erbe e leguminose da foraggio;

- mais/sorgo, piante aromatiche, da olio e da fibra;

- patate.

(39) Gli accordi notificati prevedono che la produzione e la commercializzazione delle sementi siano soggette alle seguenti condizioni:

a) la licenza di produzione e di riproduzione è concessa per la produzione e la vendita di sementi sul territorio francese o sul territorio oggetto della protezione (articolo 2, lettera A) (6);

b) il licenziatario non può né esportare né importare sementi di base senza l'accordo espresso della Sicasov (articolo 2, lettera C, primo paragrafo);

c) il licenziatario che vende sementi di base deve ottenere dall'acquirente l'impegno che dette sementi non saranno oggetto di esportazione diretta né indiretta (articolo 2, lettera C, paragrafo 2);

d) il licenziatario non può esportare direttamente (o tramite qualsiasi impresa appartenente allo stesso gruppo o soggetta allo stesso divieto di esportazione) le sementi certificate quando la varietà non sia iscritta nel catalogo comune da almeno quattro anni (articolo 2, lettera D);

e) il licenziatario non può esportare sementi certificate di prima riproduzione in Stati membri che ammettono due o più gradi di riproduzione né esportare sementi certificate di seconda riproduzione in Stati membri che ammettono tre gradi di riproduzione o più. Il licenziatario s'impegna a ripercuotere tale obbligo su tutti i suoi acquirenti (articolo 2, lettera E, primo paragrafo). Tuttavia il costitutore s'impegna a concedere sistematicamente il suo accordo per la declassificazione delle sementi alle autorità nazionali di certificazione, a condizione che l'esportatore lo informi della sua intenzione e che le autorità di certificazione precisino al costitutore (o al suo avente diritto) le quantità di sementi declassificate e il paese di destinazione (articolo 2, lettera E, paragrafo 2). Detta autorizzazione sistematica è concessa unicamente per le varietà iscritte al catalogo comune da più di quattro anni (articolo 2, lettera E, paragrafo 3);

f) il licenziatario non può esportare sementi certificate in Stati membri che non prevedono protezione legale per le costituzioni vegetali. Il licenziatario s'impegna a ripercuotere tale obbligo su tutti i suoi acquirenti (articolo 2, lettera E, primo paragrafo);

g) il licenziatario non può esportare sementi certificate in Stati che non sono membri della Comunità o membri dell'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (in prosieguo UPOV). Il licenziatario si impegna a ripercuotere tale obbligo su tutti i suoi acquirenti (articolo 2, lettera E, primo paragrafo).

(40) Il gruppo di gestione può imporre al licenziatario ogni controllo giudicato necessario per accertare la regolarità delle operazioni di cui è responsabile ed esigere che il licenziatario gli invii ogni anno un prospetto delle vendite o certificazioni a seconda della specie.

(41) In contropartita dei diritti che gli sono concessi, il licenziatario s'impegna a versare al gruppo di gestione una tassa di iscrizione e una tassa calcolata sulla base delle quantità vendute o certificate in autunno o in primavera. Quest'ultima va pagata dalle aziende moltiplicatrici licenziatarie quando affidano ai loro agricoltori moltiplicatori sementi su licenza di cui hanno curato la produzione o il condizionamento.

(42) Se la specie oggetto dell'accordo è una specie annuale, la licenza è concessa per il solo raccolto proveniente dalla semina o dalla messa a dimora successiva alla firma dell'accordo stesso. Se la specie oggetto dell'accordo è una specie pluriannuale, la licenza è accordata per il numero di raccolti provenienti dalla semina o dalla messa a dimora successiva alla firma dell'accordo stesso, ivi specificati.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

(43) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato vieta come incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(44) La Sicasov è un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato perché esercita un'attività economica consistente nella gestione e nel controllo dei diritti di costituzione di varietà vegetali in Francia. I licenziatari sono anch'essi imprese perché esercitano un'attività economica di produzione e commercializzazione delle sementi.

(45) Dal punto di vista dei prodotti gli accordi notificati riguardano un numero molto elevato di mercati di riferimento diversi. Ogni specie costituisce infatti un mercato diverso e, molto spesso, all'interno della stessa specie è possibile individuare gruppi di varietà che sono da considerarsi mercati separati.

(46) I mercati di cui sopra corrispondono ai territori degli Stati membri. Va osservato in primo luogo che la produzione e la commercializzazione delle sementi sono disciplinate da normative nazionali (per quanto riguarda la Francia cfr. considerando da 31 a 36), anche se queste ultime devono essere conformi alle direttive comunitarie di applicazione in questo settore. In secondo luogo va sottolineato che le reti di distribuzione delle sementi sono organizzate essenzialmente su base nazionale. Tuttavia il fatto che i mercati di riferimento siano nazionali non esclude l'esistenza di flussi, spesso consistenti, di importazione ed esportazione.

(47) Gli accordi notificati sono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato. È dunque necessario verificare se le clausole previste da detti accordi siano suscettibili di restringere la concorrenza e di incidere sul commercio fra Stati membri.

a) Considerazioni di carattere generale

(48) Prima però di valutare la compatibilità delle clausole degli accordi notificati con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, è opportuno esaminare quale sia il campo d'applicazione del diritto di costituzione di varietà vegetali al fine di identificare le clausole dell'accordo che riguardano l'esistenza stessa del suddetto diritto.

(49) È opportuno a questo proposito un rinvio sia al succitato regolamento (CE) n. 2100/94 che alla convenzione UPOV ratificata dalla maggioranza degli Stati membri della Comunità.

Queste normative conferiscono al costitutore, fra l'altro, il diritto di subordinare alla propria autorizzazione preliminare tutti gli atti che riguardano la produzione, la riproduzione, il condizionamento, l'immissione in commercio, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione e la detenzione delle sementi della varietà protetta.

Di conseguenza, ogni atto di produzione, sia di sementi di base che di sementi certificate, rientra nell'ambito dell'esclusività conferita al costitutore ed è pertanto inerente all'esistenza stessa del diritto di costituzione di varietà vegetali.

(50) Sulla base di queste considerazioni, risulta che il costitutore ha il diritto di controllare la destinazione di tutte le sementi a partire dalle quali è ancora giuridicamente possibile un atto di produzione, tenuto conto della normativa pubblica vigente in materia (cfr. considerando 21-27 e 31-36). Di conseguenza l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica agli accordi che mirano unicamente ad assicurare il rispetto del diritto del costitutore su sementi che, sulla base della normativa pubblica applicabile in materia, possono essere lecitamente utilizzate per produrre altre sementi. Un accordo che, ad esempio, imponga al licenziatario il divieto di vendita o di esportazione di sementi che non appartengono all'ultima generazione lecitamente riproducibile e che sono state messe a sua disposizione a soli fini di moltiplicazione, non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (7).

Le considerazioni suesposte valgono anche per le sementi cosiddette tecniche (cfr. considerando 27). Occorre pertanto ammettere che, in assenza di armonizzazione comunitaria, il costitutore inserisca tutte le disposizioni contrattuali necessarie alla protezione del proprio diritto. A tal fine il costitutore può introdurre clausole contrattuali che gli permettono di subordinare alla propria autorizzazione e al proprio controllo ogni atto di produzione di sementi di qualsivoglia generazione (prima riproduzione, seconda riproduzione ecc.). Tali clausole possono però essere ammesse solo se indispensabili a garantire la protezione del diritto di costituzione e se compatibili con le norme comunitarie di concorrenza. L'esame dei singoli casi accerterà se tali requisiti siano pienamente rispettati.

(51) Invece, il diritto di controllo del costitutore è esaurito quando quest'ultimo ha prodotto (o ha concesso l'autorizzazione a produrre) sementi considerate, in base alla normativa pubblica vigente in materia, come non più lecitamente riproducibili e le ha immesse in circolazione (o ne ha autorizzata l'immissione in circolazione). Tali sementi non possono più essere utilizzate per produrre altre sementi, ma possono soltanto essere vendute (direttamente o tramite intermediari) agli agricoltori per la produzione di beni di consumo. In tal caso, le sementi vanno considerate come una merce paragonabile a un prodotto industriale finito.

Tutti gli accordi miranti a limitare la produzione o la commercializzazione delle suddette sementi possono dunque essere esaminati alla luce delle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CE.

Vero è che le suddette sementi sono soggette a numerosi controlli da parte delle autorità pubbliche (cfr. considerando da 31 a 36). Tuttavia, da questo punto di vista la situazione giuridica del costitutore non è diversa da quella del titolare di un brevetto o di un diritto di marchio su un prodotto soggetto a controllo da parte delle autorità pubbliche (come un prodotto farmaceutico). Non si può quindi ritenere che le sementi protette dal diritto di costituzione di varietà vegetale presentino caratteristiche talmente specifiche da richiedere, per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza, un trattamento diverso da quello dei prodotti tutelati da altri diritti di proprietà industriale. Questa conclusione non pregiudica la necessità di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza, la natura specifica delle sementi (8).

b) Le clausole cui non si applica l'articolo 85, paragrafo 1

(52) La concessione da parte della Sicasov di un diritto non esclusivo di moltiplicazione delle sementi oggetto degli accordi in Francia o sul territorio cui si riferisce la protezione (ossia, nel caso del diritto di privativa comunitaria, l'intero territorio della Comunità) non limita la libertà della Sicasov di concedere licenze a tutte le aziende moltiplicatrici che ne fanno richiesta, a condizione che queste ultime soddisfino le condizioni imposte dalla legislazione francese in materia di certificazione delle sementi. A tale proposito, la politica seguita dalla Sicasov è consistita nel concedere senza difficoltà le licenze a tutti i richiedenti per le varietà prescelte.

Va inoltre sottolineato che il costitutore resta libero di vendere in Francia e altrove le sementi oggetto del contratto sia direttamente che tramite distributori. Questa clausola va dunque considerata come non restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

(53) L'obbligo per il licenziatario di non affidare sementi di base a terzi (salvo previo accordo della Sicasov) al fine di produrre sementi certificate costituisce una delle facoltà che discendono dall'esistenza stessa del diritto di costituzione di varietà vegetale. Va sottolineato a questo proposito che la produzione di sementi di base comporta sacrifici economici considerevoli e può dare luogo a rischi non trascurabili, senza contare che le sementi di base sono prodotte sotto la responsabilità del costitutore (cfr. considerando 22). Si deve ammettere quindi che il costitutore possa tutelarsi contro qualsiasi manipolazione abusiva di dette sementi. A questo scopo, egli deve avere il diritto di riservare la moltiplicazione delle sementi di base alle sole aziende selezionate da Sicasov come licenziatarie (9). Ne consegue che il costitutore ha il diritto di limitare la circolazione delle sementi di base. Sulla base delle considerazioni che precedono, va ritenuto che l'obbligo imposto al licenziatario di non affidare sementi di base a terzi è compatibile con l'articolo 85, paragrafo 1.

(54) L'obbligo imposto al licenziatario di non esportare sementi di base dev'essere altresì considerato come espressione dell'esercizio di una delle facoltà da riconoscere al costitutore. Va ammesso infatti che il costitutore (o, come nella fattispecie, il suo avente diritto) deve poter limitare la destinazione delle sementi di base per evitare qualsiasi manipolazione abusiva delle varietà. A tal fine, egli deve avere il diritto di vietare ai licenziatari da lui scelti (o, come nella fattispecie, scelti dal suo avente diritto) di vendere e di esportare le sementi di base (10). Risulta pertanto chiaro che il costitutore, che si sobbarca i rischi economici e legali connessi alla produzione delle sementi, può controllare la destinazione di queste ultime, compresa la vendita all'estero. Sulla base di queste considerazioni si può ritenere che il divieto di esportazione delle sementi di base sfugga al divieto imposto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

(55) Considerazioni analoghe possono essere sviluppate per quanto riguarda il divieto di importazione delle sementi di base. Il diritto di costituzione di specie vegetale permette infatti al suo titolare di vietare a terzi l'importazione delle sementi protette. Questo diritto può essere considerato esaurito solo quando il costitutore ha immesso in libera circolazione le sementi o ha concesso il proprio accordo in tal senso. Nel caso delle sementi di base il costitutore organizza la produzione e la distribuzione sulla base di una rete di moltiplicatori che non possono disporre liberamente delle suddette sementi. Risulta pertanto ammissibile che il costitutore rafforzi questo sistema tramite un divieto di importazione delle sementi di base che viene imposto a ciascun licenziatario. Si deve pertanto concludere che a questa clausola non si applica l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE.

(56) L'obbligo imposto al licenziatario di ripercuotere su ogni acquirente il divieto di esportare sementi di base deve essere anch'esso considerato come espressione di una delle facoltà da riconoscere al costitutore. Infatti, anche in questo caso il costitutore deve poter controllare la destinazione delle sementi di base al fine di evitare qualsiasi manipolazione abusiva delle varietà che potrebbe verificarsi non solo quando il licenziatario esporta direttamente, ma anche quando vende (con il consenso della Sicasov) a un terzo che successivamente esporta le sementi di base. Di qui la necessità per il costitutore di detenere il controllo sulla destinazione finale delle sementi di base. Alla luce di queste considerazioni, si può ritenere che l'obbligo imposto al licenziatario di ottenere dall'acquirente l'impegno a non esportare le sementi di base sfugge al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1.

(57) L'obbligo imposto al licenziatario di non esportare sementi certificate di prima o seconda riproduzione, quando queste ultime non appartengano al grado più basso di protezione previsto dal paese destinatario («sementi tecniche») e non siano state preventivamente declassificate, mira a garantire il controllo del costitutore sugli atti di riproduzione che rientrano nel suo ambito di esclusiva. Infatti, negli Stati membri che ammettono più riproduzioni, le sementi di prima riproduzione importate dalla Francia potrebbero essere utilizzate come sementi di base al fine di ottenere altre sementi (lo stesso dicasi per le sementi di seconda riproduzione quando si tratta di paesi che ammettono tre o più riproduzioni). Potrebbero di conseguenza verificarsi atti di riproduzione effettuati da moltiplicatori non scelti dal costitutore e che sfuggono al controllo di quest'ultimo (11).

Va sottolineato che la declassificazione non diminuisce né il valore intrinseco delle sementi né il loro valore commerciale. L'operazione di declassificazione ha come unica conseguenza quella di rendere le sementi non riproducibili (dal punto di vista giuridico). Si deve infine tenere presente che sarebbe quasi impossibile al detentore impedire, con i soli mezzi contrattuali, il verificarsi di atti di riproduzione senza il suo accordo nello Stato membro di destinazione che ammette più generazioni. A tale proposito, occorre ricordare che negli Stati suddetti gli atti di riproduzione verso generazioni successive sono pienamente leciti e che le autorità nazionali non sono affatto obbligate a chiedere una autorizzazione al costitutore né a comunicargli atti di certificazione di sementi di una generazione successiva alla prima.

È vero che l'autorizzazione alla declassificazione è concessa dal costitutore solo una volta decorsi quattro anni dall'iscrizione al catalogo comune e che, di conseguenza, nel corso del periodo suddetto i licenziatari non potranno esportare direttamente in certi Stati membri. Si deve tuttavia ritenere che, in assenza di armonizzazione comunitaria, una tale misura è giustificata e non costituisce una restrizione della concorrenza.

Sulla base di queste considerazioni risulta che l'obbligo imposto al licenziatario di declassificare le sementi di prima riproduzione (o eventualmente di seconda riproduzione) prima di esportarle in Stati membri che ammettono due o più riproduzioni non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

(58) L'obbligo imposto al licenziatario di ripercuotere il divieto di esportare le sementi di cui sopra mira ad impedire che, tramite uno o più acquirenti terzi, si porti pregiudizio ai diritti del costitutore nello Stato membro di destinazione, con gli effetti ricordati al considerando precedente. Di conseguenza, quest'obbligo va considerato compatibile con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

(59) L'obbligo imposto al licenziatario di non esportare sementi certificate verso Stati membri che non prevedono la protezione legale per le costituzioni vegetali mira ad impedire ai terzi di effettuare, senza l'autorizzazione del costitutore, atti di riproduzione delle stesse sementi al fine di ottenere generazioni successive. Va sottolineato, a questo proposito, che negli Stati suddetti chiunque può riprodurre le sementi fino all'ultima generazione ammessa dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive comunitarie. Di conseguenza, la sola possibilità che il costitutore ha di assoggettare tali atti al proprio controllo consiste nel limitare la commercializzazione delle sementi. Il diritto del costitutore non si esaurisce infatti nel caso delle sementi che non appartengono a specie vegetali autoriproducibili.

Tale autoriproducibilità rende la situazione diversa rispetto a quella esistente nel settore dei brevetti. Un prodotto industriale brevettato già immesso in commercio (dal titolare o con il consenso di questi) non può infatti essere utilizzato per ottenere una molteplicità di prodotti analoghi (che esista o no protezione nel quadro del diritto di brevetto). Il divieto di esportazione di sementi in Stati membri che non riconoscono protezione legale per la specie in questione equivale invece a vietare al licenziatario di trasmettere un materiale intermedio, che serve a fabbricare un prodotto tutelato da brevetto nello Stato d'origine, a terzi situati in uno Stato membro che non prevede protezione nel quadro del diritto brevettuale. Quest'ultimo divieto non deve essere considerato come una restrizione della concorrenza.

Sulla base di queste considerazioni, l'obbligo imposto al licenziatario di non esportare sementi negli Stati che non prevedono protezione giuridica per la varietà in questione va considerato come non restrittivo della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

(60) L'obbligo imposto al licenziatario di ripercuotere su ogni acquirente l'obbligo di cui al considerando 59 mira anch'esso ad impedire il verificarsi di atti di riproduzione che sfuggono al controllo del costitutore. Risulta per questo motivo che un tale obbligo non ricade nell'ambito d'applicazione del divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

(61) L'obbligo di non esportare sementi certificate in Stati che non sono membri della Comunità o membri dell'UPOV risponde agli stessi obiettivi sopra menzionati (cfr. considerando 57-60).

c) La clausola cui si applica l'articolo 85, paragrafo 1

(62) L'obbligo imposto ai licenziatari di non esportare direttamente (né tramite imprese appartenenti allo stesso gruppo né tramite altri licenziatari) all'esterno della Francia le sementi certificate, nel corso di un periodo di quattro anni calcolato a decorrere dall'iscrizione della varietà nel catalogo comune, impedisce ai licenziatari non solo di svolgere una politica attiva di vendita al di fuori della Francia, ma anche di dar seguito a richieste non sollecitate provenienti da clienti situati in altri Stati membri. Ne consegue che il licenziatario non potrà approvvigionare i clienti stabiliti negli Stati membri diversi dalla Francia, anche se la vendita delle sementi ha luogo sul territorio francese. Va inoltre sottolineato che tale obbligo si applica anche nel caso in cui la vendita sia effettuata tramite un intermediario (che agisce in nome e per conto del cliente situato al di fuori della Francia).

L'obbligo in questione impedisce pertanto qualsiasi esportazione diretta e lascia sussistere unicamente la possibilità di effettuare esportazioni indirette (ossia esportazioni effettuate tramite un'impresa terza stabilita in Francia).

Risulta dunque che tale obbligo ha come finalità l'eliminazione dei licenziatari in quanto rivenditori diretti delle sementi ad imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Francia. Le imprese situate al di fuori della Francia hanno unicamente la possibilità di acquistare le sementi presso intermediari stabiliti sul territorio francese. Questi acquisti risultano in generale più difficili e meno vantaggiosi di quelli effettuati direttamente presso il licenziatario. Di conseguenza, la clausola in questione riduce il grado di concorrenza negli altri Stati membri poiché il costitutore (o l'impresa da questi autorizzata a produrre e/o a vendere) si trova a competere solamente con le vendite di terzi che hanno acquistato le sementi oggetto dell'accordo in Francia (presso licenziatari del gruppo di gestione o presso lo stesso costitutore) e le hanno in seguito esportate nello Stato in questione.

(63) Sulla base delle considerazioni suesposte, l'obbligo sopra menzionato al considerando 59 ha per oggetto una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato per lo meno nel caso di esportazioni verso Stati che non riconoscono al costitutore (o ai suoi aventi diritto) il diritto di opporsi alle importazioni in provenienza da altri Stati membri. In tal modo, l'obbligo in questione permette al costitutore di conseguire un risultato che non gli sarebbe possibile raggiungere facendo valere esclusivamente eventuali normative relative ai diritti di costituzione di varietà vegetali adottate dagli Stati membri nei quali sono importate le sementi.

(64) L'obbligo menzionato al considerando 62 è atto ad eliminare una corrente di scambi di sementi dalla Francia verso gli altri Stati membri, che avrebbe potuto altrimenti svilupparsi. Di conseguenza quest'obbligo va considerato come atto a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità.

B. ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO N. 26

(65) L'articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12), modificato dal regolamento n. 49 (13), stabilisce che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti agricoli che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica agraria comune enunciati nell'articolo 39 del trattato.

(66) Le sementi figurano nell'allegato II del trattato e vanno dunque considerate come prodotti agricoli. È pertanto opportuno esaminare se le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 26 si applichino agli accordi di licenza notificati.

(67) Va ricordato in primo luogo che gli accordi di licenza non costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale del mercato delle sementi. Una tale organizzazione non esiste infatti né in Francia né negli altri Stati membri della Comunità europea, dato che questo settore è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (15).

(68) Occorre quindi esaminare se gli accordi notificati siano necessari alla realizzazione degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del trattato CE.

È opportuno sottolineare a questo proposito che, trattandosi di una deroga alla norma d'applicazione generale dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, tale eccezione va interpretata secondo criteri restrittivi (16).

È inoltre giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali comunitari che l'eccezione in questione si applichi unicamente se un accordo favorisce la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato (17).

Occorre infine considerare che gli accordi, che non figurino nel novero dei mezzi previsti dal regolamento costitutivo dell'organizzazione comune per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato non sono necessari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26. Al proposito, si deve constatare che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi non prevede la conclusione di accordi di licenza.

(69) Risulta da quanto sopra che l'eccezione di cui all'articolo 2 del regolamento n. 26 dev'essere nella fattispecie respinta e che, di conseguenza, si applica l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

C. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

(70) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando nel contempo agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(71) La Commissione può applicare l'articolo 85, paragrafo 3, mediante decisione individuale o mediante regolamento.

(72) Il regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione (18) può applicarsi a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia relativi a certificati riguardanti le nuove varietà vegetali [articolo 8, paragrafo 1, lettera h)].

Tuttavia lo stesso regolamento non si applica agli accordi notificati perché il divieto di esportazione delle sementi certificate non corrisponde ad alcuno degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso. Va sottolineato in particolare che gli accordi notificati non prevedono né la concessione di territori a licenziatari (cfr. punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, paragrafo 1), né che certi territori possano essere riservati al licenziante (cfr. articolo 1, paragrafo 1, punto 3).

(73) Pur non essendo applicabile in quanto tale, il regolamento (CE) n. 240/96 può tuttavia fornire criteri utilizzabili, nel quadro della presente decisione individuale, per la valutazione del divieto di esportazione delle sementi certificate.

È pertanto opportuno, al fine di valutare se il divieto di esportazione delle sementi certificate soddisfi le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, tener conto delle considerazioni esposte ai paragrafi seguenti.

(74) Il divieto di esportazione delle sementi certificate contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione nonché a promuovere il progresso tecnico ed economico.

In primo luogo esso facilita la diffusione di nuove varietà negli Stati membri diversi dalla Francia, poiché spinge le imprese situate in tali Stati ad accettare i rischi connessi alla produzione o alla commercializzazione delle nuove varietà selezionate dai costitutori francesi. Tali imprese saranno infatti più facilmente disposte ad intraprendere la diffusione di nuove varietà se avranno la certezza di non dover far fronte ad esportazioni dirette provenienti dalla Francia durante il periodo di lancio delle nuove varietà. È dunque opportuno che il produttore francese abbia la possibilità di tutelare i suoi licenziatari e distributori (situati negli Stati membri diversi dalla Francia) dalla concorrenza diretta dei licenziatari francesi, imponendo a questi ultimi clausole contrattuali di divieto di esportazione delle sementi certificate. I licenziatari ed i distributori situati negli Stati membri diversi dalla Francia, che di norma vantano, rispetto ai costitutori francesi, una migliore conoscenza dei rispettivi mercati, potranno commercializzare le sementi appartenenti a nuove varietà in condizioni ottimali ed assicurare un approvvigionamento regolare agli utilizzatori.

In secondo luogo, l'obbligo di non esportare migliora l'organizzazione della produzione e della distribuzione di sementi in Francia perché spinge i licenziatari francesi a concentrare i propri sforzi sul territorio francese così da assicurare agli agricoltori-utilizzatori un approvvigionamento regolare e sufficiente.

Va altresì ricordato che il regolamento (CE) n. 240/96 esonera il divieto di vendita attiva (articolo 1, paragrafo 1, punto 5) e passiva (articolo 1, paragrafo 1, punto 6) imposto ai licenziatari, perché tali divieti contribuiscono generalmente a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico.

(75) Gli agricoltori-utilizzatori, stabiliti sia in Francia che negli altri Stati membri, potranno trarre una congrua parte dell'utile risultante dal migliore approvvigionamento del mercato delle sementi di cui al considerando 74. In primo luogo, il divieto di esportazione spinge le imprese situate negli Stati membri diversi dalla Francia a concludere accordi di produzione o distribuzione con i costitutori francesi e permette inoltre agli agricoltori-utilizzatori di tali Stati membri di accedere a nuove varietà che permetteranno migliori raccolti.

Inoltre gli agricoltori francesi beneficiano di un consistente e regolare approvvigionamento perché i licenziatari francesi sono obbligati a concentrare i propri sforzi soprattutto sul mercato di tale paese.

Per salvaguardare questi effetti positivi è tuttavia necessario che restino sempre libere le esportazioni parallele in provenienza dal territorio francese. Questa esigenza è rispettata nel caso in oggetto perché gli accordi notificati non prevedono alcuna clausola che vieti al licenziatario di vendere agli utilizzatori e ai rivenditori stabiliti nel territorio francese, i quali possono a loro volta esportare in altri Stati membri.

Le considerazioni sopra svolte sono compatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 240/96, secondo le quali i divieti di esportazione imposti al licenziatario, quali previsti dall'articolo 1, permettono in generale di attribuire agli utenti una congrua parte dell'utile che risulta dall'offerta di prodotti sul mercato.

(76) Il divieto di esportazione diretta di sementi risulta indispensabile ad assicurare la diffusione di nuove varietà negli Stati membri diversi dalla Francia e, pertanto, a raggiungere l'obiettivo di promozione del progresso tecnico ed economico a beneficio degli utilizzatori situati in tali Stati. Non risulta, in particolare, che il periodo di protezione di 4 anni, calcolato a partire dalla data di iscrizione nel catalogo comune, sia eccessivo rispetto all'obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione di una nuova varietà su un mercato. Va ricordato a tale proposito che il regolamento (CE) n. 240/96 permette di vietare le esportazioni passive per un periodo di 5 anni calcolato a decorrere dalla data di prima immissione in commercio del prodotto in questione. Per quanto riguarda la data a partire dalla quale è calcolato il divieto di esportazione, va ricordato che in generale (ad eccezione cioè del caso di iscrizione parallela nel catalogo nazionale del paese di destinazione) una varietà può circolare liberamente nella Comunità unicamente a decorrere dalla data di iscrizione nel catalogo comunitario. Risulta pertanto opportuno scegliere tale momento come punto di partenza per il calcolo del periodo di protezione.

(77) L'obbligo imposto al licenziatario di non esportare direttamente sementi non permette ai costitutori di eliminare la concorrenza. Va considerato in primo luogo che la maggior parte delle nuove varietà di sementi si trova in concorrenza con le varietà già esistenti, ben note agli agricoltori e che rappresentano pertanto una fonte alternativa di approvvigionamento. Va tenuto presente in secondo luogo che le importazioni parallele in provenienza dalla Francia restano sempre libere e che pertanto qualsiasi cliente stabilito in un altro Stato membro può accedere, seppure indirettamente, alle varietà francesi, anche durante il periodo di lancio.

D. GLI ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

(78) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione deve indicare la data a decorrere dalla quale una decisione di esenzione prende effetto.

(79) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, l'esenzione è rilasciata per un periodo determinato. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica nel settore delle sementi, nonché della situazione economica del mercato in questione, appare ragionevole fissare per l'esenzione una durata di dieci anni a decorrere dal 26 ottobre 1994, data della notifica degli accordi in causa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili agli accordi tipo per la produzione e la vendita di sementi di Sicasov (Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Anonyme à Capital Variable).

Articolo 2

L'esenzione è valida dal 26 ottobre 1994 al 26 ottobre 2004.

Articolo 3

Sicasov (Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Anonyme à Capital Variable), rue Coq-Héron 7, F-75001 Parigi, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU C 95 del 19. 4. 1995, pag. 8.

(3) GU L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

(4) GU L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3.

(5) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(6) Qualora la varietà sia protetta da un certificato di costituzione francese, il diritto di produrre è esteso all'insieme del territorio francese. Se invece la varietà è protetta da un diritto di costituzione comunitario il diritto di produrre è attribuito per l'insieme della Comunità europea. Il licenziatario ha dunque il diritto di produrre e vendere liberamente le sementi in tutti gli Stati membri. Le clausole relative ai limiti alle importazioni ed alle esportazioni previste dall'articolo 2 del contratto non saranno infatti di applicazione nei casi in cui la varietà in causa sia protetta ai sensi del diritto comunitario di costituzione vegetale (salvo per quanto riguarda i paesi terzi).

(7) Cfr. a tale proposito la sentenza della Corte di giustizia del 19.4.1988 nella causa 27/87, Erauw Jacquery/La Hesbignonne, Racc. 1988, pag. 1919, punti 9 e 10 della motivazione. Secondo la Corte, «il costitutore deve avere il diritto di riservare la riproduzione ai negozianti preparatori che ha selezionato come licenziatari. Entro questi limiti, la clausola che vieta al licenziatario di vendere e di esportare sementi di base sfugge al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato».

(8) Cfr. sentenza della Corte dell'8.6.1982 nella causa 258/78, Nungesser/Commissione, Racc. 1982, pag. 2015.

(9) Cfr. nota 7, punto 10 della motivazione.

(10) Ibidem.

(11) Ibidem.

(12) GU 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

(13) GU 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62.

(14) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(15) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

(16) Cfr. sentenza della Corte del 12 dicembre 1995, nella causa C-399/93, Oude Luttikhuis e.a., Racc. I-4515, punti 23 e segg. e sentenza del 14 maggio 1997, Florimex e.a. contro Commissione, T-70/92 e T-71/92, punto 152.

(17) Cfr. sentenza della Corte del 15 maggio 1975, Frubo/Commissione, 71/74, Racc. 563, punti 22-27; sentenza Oude Luttikhuis, punto 25 e sentenza Florimex e.a. c/ Commissione, punto 153, entrambe citate alla nota 16.

(18) GU L 31 del 9. 2. 1996, pag. 2.