31998Y0103(01)

Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1997 riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 001 del 03/01/1998 pag. 0002 - 0003


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1997 riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea (98/C 1/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 2, primo trattino,

(1) considerando che l'Unione è caratterizzata anzitutto dalla sua diversità culturale; che la costruzione europea è sempre stata contraddistinta dal rispetto di tale diversità che si manifesta, fra l'altro, in una grande ricchezza linguistica;

(2) considerando che la promozione del pluralismo linguistico diventa, in tal senso, uno degli obiettivi dell'istruzione;

(3) considerando che le diverse azioni europee intraprese dal 1976 testimoniano la volontà di fare della salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale uno degli elementi chiave della costruzione europea;

(4) considerando che vari Stati membri hanno realizzato esperienze a livello nazionale, che occorre valutare al fine di mettere in luce tutti gli effetti positivi per quanto riguarda un insegnamento precoce delle lingue;

(5) considerando che altri Stati membri prevedono che l'insegnamento di una lingua straniera inizi al termine della scuola elementare e che tale approccio ottiene ugualmente risultati soddisfacenti;

(6) considerando che il programma Lingua à stato adottato nel 1989 ed è stato parzialmente integrato e rafforzato nel 1995 nell'ambito delle azioni trasversali del programma Socrates; che il programma Lingua si prefigge di promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, e che ha in tal modo contribuito a rafforzare la comprensione e la solidarietà fra i popoli che formano l'Unione;

(7) considerando le conclusioni adottate dal Consiglio e dai ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio, il 4 giugno 1984, in cui gli Stati membri convenivano di promuovere tutte le misure necessarie affinché il maggior numero possibile di allievi acquisisca, entro la fine della scuola dell'obbligo, una conoscenza pratica di due lingue oltre alla propria madrelingua;

(8) considerando la risoluzione adottata dal Consiglio, il 31 marzo 1995, che ha posto l'accento sullo sviluppo e il perfezionamento delle competenze linguistiche dei cittadini riaffermando che occorrerebbe offrire agli allievi la possibilità di apprendere, in generale, due lingue dell'Unione oltre alla(e) propria(e) madrelingua(e); che nella suddetta risoluzione il Consiglio conferma che sarebbe auspicabile organizzare o sviluppare l'insegnamento precoce delle lingue straniere sin dalla scuola elementare;

(9) considerando il Libro bianco «Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva» presentato dalla Commissione nel 1995, che parte dalla constatazione che «la conoscenza di più lingue comunitarie è diventata una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali offerte dalla realizzazione del grande mercato interno senza frontiere» e che raccomanda la conoscenza effettiva di tre lingue dell'Unione europea;

(10) considerando che un miglioramento delle competenze linguistiche e interculturali dei cittadini costituisce una condizione per lo sviluppo della cittadinanza europea,

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Ferma restando la pari dignità di tutte le lingue dell'Unione, occorre riflettere sugli strumenti che possono permettere di raggiungere il duplice obiettivo di preservare la diversità culturale e linguistica e di promuovere il plurilinguismo europeo. L'apprendimento precoce può costituire un fattore di qualità nell'apprendimento delle lingue e in tal modo contribuire al conseguimento di siffatti obiettivi. Esso può, a medio termine, permettere ad ogni cittadino di accedere alla ricchezza culturale insita nel pluralismo linguistico che caratterizza l'Europa.

L'apprendimento precoce di una o più lingue oltre alla(e) propria(e) madrelingua(e), e la sensibilizzazione alle lingue, in particolare attraverso un approccio ludico nel momento in cui l'agilità e la ricettività intellettuali sono maggiori, possono creare le condizioni necessarie e propizie per il successivo apprendimento di lingue straniere e possono in tal modo contribuire all'obiettivo dell'apprendimento di due lingue dell'Unione diverse dalla(e) madrelingua(e). D'altro canto, il fatto di integrare tale apprendimento e tale sensibilizzazione nella scuola dell'obbligo consentirebbe di farne beneficiare tutti gli allievi. Inoltre, l'apprendimento delle lingue sin dalla più tenera età può favorire una migliore comprensione, un maggiore rispetto reciproco tra i giovani attraverso la conoscenza degli altri, nonché un'apertura alle ricchezze culturali dell'Europa.

II. INVITA GLI STATI MEMBRI:

nell'ambito e nei limiti dei rispettivi sistemi politici, giuridici, finanziari, d'istruzione e di formazione,

- ad incoraggiare, laddove possibile, l'insegnamento precoce nonché l'offerta diversificata di lingue di cui è assicurato l'insegnamento precoce, tenendo conto delle risorse disponibili e avvalendosi delle iniziative già esistenti;

- a incoraggiare la cooperazione a livello europeo tra le scuole che offrono l'insegnamento precoce di almeno una lingua dell'Unione diversa dalla(e) madrelingua(e) e a promuovere la mobilità virtuale o addirittura fisica, se possibile, degli allievi;

- a promuovere la continuità nell'offerta dell'insegnamento di più lingue;

- a sensibilizzare tutti gli attori interessati, e in particolare i genitori, in merito agli effetti positivi dell'insegnamento precoce delle lingue;

- a incoraggiare misure intese a sviluppare e a diffondere il materiale didattico più consono e le risorse multimediali nel campo dell'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione;

- a promuovere misure volte a preparare alle nuove esigenze gli insegnanti che operano nel settore dell'insegnamento precoce;

III. INVITA LA COMMISSIONE:

a sostenere le azioni degli Stati membri volte a conseguimento degli obiettivi di cui al punto II e a promuovere, nel quadro dei programmi comunitari esistenti, l'apprendimento precoce delle lingue dell'Unione:

- appoggiando le misure volte a rafforzare la cooperazione europea e sostenendo i provvedimenti destinati a favorire la diffusione e lo scambio di esperienze e di buone prassi in questo settore;

- sostenendo la cooperazione transnazionale nell'elaborazione dei metodi e dei mezzi didattici (compresi i prodotti multimediali) e gli strumenti di valutazione nel campo dell'apprendimento precoce delle lingue;

- sostenendo la diffusione di strumenti pedagogici appropriati e di qualità attraverso reti europee;

- sostenendo misure volte da un lato a promuovere la mobilità degli insegnanti e dall'altro ad aggiornare e a migliorare le competenze necessarie per dispensare un insegnamento precoce delle lingue;

- promuovendo la cooperazione tra istituti di formazione degli insegnanti, ad esempio incoraggiando la creazione di unità di corso capitalizzabili;

- promuovendo i contatti tra allievi, in particolare mediante la mobilità virtuale;

- tenendo conto dell'insegnamento precoce delle lingue nella riflessione in merito alla futura cooperazione nel settore dell'istruzione.