31998R2249

Regolamento (CE) n. 2249/98 della Commissione del 19 ottobre 1998 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 20/10/1998 pag. 0057 - 0060


REGOLAMENTO (CE) N. 2249/98 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1998 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping (4) e di un procedimento antisovvenzioni (5) relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

(2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di adottare misure antidumping e misure compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dell'esito dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

(3) Il 26 settembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE (6), modificata da ultimo dalla decisione 98/540/CE (7), che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti di cui sopra dagli esportatori citati nell'allegato alla decisione e chiude le inchieste nei loro confronti.

(4) Lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1890/97 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/98 (9), ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da società i cui impegni erano stati accettati.

(5) Sempre lo stesso giorno il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/97 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/98, ha inoltre istituito un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da società i cui impegni erano stati accettati.

(6) I suddetti regolamenti riportano le risultanze e le conclusioni definitive in merito a tutti gli aspetti delle inchieste.

B. PRESUNTA INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI

(7) Per assicurare un'applicazione e un controllo efficaci degli impegni accettati, gli esportatori si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione i dati relativi a tutte le loro vendite, specificando ogni singola operazione, di salmone dell'Atlantico d'allevamento a clienti non collegati nella Comunità.

(8) Il testo degli impegni stipula espressamente che l'inadempienza dell'obbligo di inviare relazioni, in particolare quelle trimestrali, entro il termine prescritto, viene considerata, salvo casi di forza maggiore, una violazione degli impegni stessi.

(9) Alcuni esportatori norvegesi non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni per il primo trimestre 1998 entro il termine stabilito o non le hanno inviate affatto.

Gli esportatori in questione sono stati informati delle conseguenze del ritardo nell'invio delle relazioni e in particolare del fatto che, qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che sia in atto una violazione degli impegni, possono essere istituiti, rispettivamente, un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97.

Gli esportatori, inoltre, sono stati invitati a fornire, se del caso, elementi di prova dell'esistenza di cause di forza maggiore che giustifichino il ritardo o il mancato invio delle relazioni, ma finora non hanno fornito prove inoppugnabili al riguardo.

(10) Uno dei nove esportatori elencati nell'allegato del presente regolamento, la NorMan Trading Ltd AS (11), ha comunicato alla Commissione di aver cambiato nome chiedendo che alla società che ha assunto una nuova denominazione fosse consentito di presentare un nuovo impegno in qualità di nuovo esportatore. La Commissione, tuttavia, ritiene che il semplice cambiamento di nome non basti per permettere a una società di essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 e dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97.

(11) Oltre all'obbligo di inviare relazioni, gli esportatori si sono espressamente impegnati a rispettare un prezzo minimo prestabilito per le vendite delle rispettive presentazioni di salmone importate nella Comunità.

(12) Verificando le relazioni riguardanti il quarto trimestre 1997 si è riscontrato, grazie ai documenti supplementari richiesti dalla Commissione, che l'esportatore Norwell AS aveva omesso di menzionare un certo numero di note di accredito nella relazione presentata per il trimestre in questione. Una volta detratte le note di accredito in questione, è risultato che la società aveva effettuato vendite sul mercato comunitario a un prezzo inferiore al prezzo minimo indicato nell'impegno.

C. MISURE PROVVISORIE

(13) In considerazione di quanto precede, vi è motivo di ritenere che siano in atto violazioni degli impegni offerti dagli esportatori norvegesi citati in allegato al presente regolamento e accettati dalla Commissione.

(14) Si ritiene quindi indispensabile istituire dazi provvisori in attesa che si svolgano ulteriori inchieste su queste presunte violazioni.

D. ALIQUOTA DEL DAZIO

(15) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.

(16) In questo contesto, e alla luce del considerando 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio, si ritiene opportuno stabilire le aliquote dei dazi antidumping provvisori, per tutte le società in questione, a 0,32 ECU/kg peso netto del prodotto.

(17) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Nella situazione attuale, e alla luce del considerando 149 del regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo provvisorio al 3,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E. CONSIDERAZIONI FINALI

(18) Gli esportatori in questione devono pertanto essere depennati dall'elenco allegato alla decisione 97/634/CE.

(19) A fini di buona amministrazione si deve fissare il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate in allegato.

2. L'aliquota del dazio applicabile è pari a 0,32 ECU/kg di peso netto del prodotto.

Articolo 2

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate in allegato.

2. L'aliquota del dazio applicabile è pari al 3,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

Articolo 3

1. I dazi di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11 e 0304 20 13 * 11). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero si intende quello per il quale le parti interessate abbiano fornito alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco prove sufficienti che è stato catturato in mare, fornendo loro tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

2. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Le parti interessate possono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 5

Nell'allegato della decisione 97/634/CE della Commissione sono depennati i nomi delle società elencate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(4) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.

(5) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.

(6) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

(7) GU L 252 del 12. 9. 1998, pag. 68.

(8) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

(9) GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 17.

(10) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

(11) Il nuovo nome è NorMan Seafood AS.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>