31998R2187

Regolamento (CE) n. 2187/98 della Commissione del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 10/10/1998 pag. 0029 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 2187/98 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/97 (4), ha fissato il quantitativo minimo che può essere offerto all'intervento; che, tenuto conto della struttura di produzione in Grecia e in Portogallo, è opportuno ristabilire, in tali paesi, i quantitativi minimi delle partite che possono essere offerte all'intervento, applicabili per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 3, i termini «per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94» sono soppressi;

2) all'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

3) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

(4) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 29.