31998R1637

Regolamento (CE) n. 1637/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0028 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 1637/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che occorre procedere ad alcune modifiche del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 (4);

(2) considerando che è necessario rispettare gli impegni internazionali contratti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito OMC), nonché gli impegni assunti nei confronti delle parti cofirmatarie della quarta convenzione ACP-CE garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana;

(3) considerando che un contingente tariffario di base 2 200 000 tonnellate al tasso ridotto di 75 ecu per tonnellata è consolidato presso l'OMC;

(4) considerando che l'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità giustifica l'apertura di un contingente autonomo di 353 000 tonnellate; che, nell'ambito di detto contingente autonomo, è opportuno ridurre a 75 ecu/t l'aliquota del dazio doganale applicabile alle importazioni eccedenti il suddetto contingente tariffario consolidato; che tale riduzione è giustificata, in particolare, dalla necessità di garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità;

(5) considerando che, per le banane ACP tradizionali, il mantenimento del quantitativo globale di 857 700 tonnellate che può essere importato a dazio zero salvaguarda l'accesso al mercato comunitario degli Stati fornitori dei quantitativi tradizionali, in conformità con le disposizioni del protocollo n. 5 allegato alla quarta convenzione ACP-CE e con le regole dell'OMC;

(6) considerando che, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla quarta convenzione ACP-CE, in particolare dall'articolo 168, e dell'esigenza di garantire adeguate condizioni di concorrenza per le banane ACP non tradizionali, l'applicazione di una preferenza di 200 ecu all'importazione di queste banane consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione nell'ambito del nuovo regime d'importazione istituito dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno attenersi ad un unico criterio per determinare quali sono gli Stati produttori che hanno un interesse sostanziale a fornire banane, ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari ed eventualmente del quantitativo ACP tradizionale; che, qualora non sia realisticamente possibile addivenire ad un accordo con questi Stati, è necessario autorizzare la Commissione, coadiuvata da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, a procedere a tale ripartizione secondo lo stesso criterio;

(8) considerando che si dovrebbero introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario autonomo in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento; che occorre altresì predisporre un dispositivo per affrontare eventuali circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario e adottare le misure del caso;

(9) considerando che giova esaminare il funzionamento del presente regolamento al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente;

(10) considerando che, atteso quanto precede, occorre apportare le opportune modifiche al titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio è modificato come segue:

1) Gli articoli da 16 a 20 del titolo IV sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano soltanto ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19.

Ai fini del presente titolo si intende per:

1) "importazioni tradizionali dai paesi ACP" le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati elencati nell'allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate "banane ACP tradizionali";

2) "importazioni non tradizionali dai paesi ACP" le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati ACP, i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate "banane ACP non tradizionali";

3) "importazioni dagli Stati terzi non ACP" le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate "banane di Stati terzi".

Articolo 17

Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente qualora l'operazione non sia effettuata o sia effettuata solo in parte entro il termine concesso.

Articolo 18

1. Ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.

2. Ogni anno è aperto un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio.

3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.

4. Qualora non fosse realisticamente possibile addivenire ad un accordo con tutte le parti aderenti all'OMC che hanno un interesse sostanziale nella fornitura di banane, la Commissione è autorizzata a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché del quantitativo ACP tradizionale, tra i soli Stati che hanno un interesse sostanziale in codesta fornitura, secondo la procedura prevista all'articolo 27.

5. In deroga all'articolo 15, le banane ACP non tradizionali importate oltre i limiti dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette all'imposizione di un dazio doganale per tonnellata di valore uguale al dazio di cui all'articolo 15 ridotto di 200 ECU.

6. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

7. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 2 può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità.

La determinazione degli elementi costitutivi del bilancio, l'adozione di quest'ultimo e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

8. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 2 può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 7. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

9. I quantitativi di banane di Stati terzi, di banane ACP tradizionali e di banane ACP non tradizionali riesportati fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come "tradizionali/nuovi arrivati").

La Commissione adotta le modalità di applicazione del metodo suddetto secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Se necessario, possono essere adottati altri metodi idonei.

2. Il metodo di gestione viene scelto, se del caso, in funzione del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e dell'esigenza di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

a) la garanzia della qualità, della provenienza e dell'origine del prodotto;

b) il riconoscimento del documento per la verifica di tali garanzie;

c) le condizioni per il rilascio dei certificati d'importazione e la loro durata di validità;

d) le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime d'importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal presente titolo;

e) le misure occorrenti per adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all'articolo 228 del trattato.»

2) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

1. Al più tardi entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte sul funzionamento del presente regolamento e di eventuali alternative, in particolare per quanto concerne il regime di importazione.

2. Tale relazione reca in particolare un'analisi dell'evoluzione del flusso di commercializzazione delle banane comunitarie, delle banane ACP e delle banane di Stati terzi e una valutazione del funzionamento del regime di importazione. In questo contesto, si presterà particolare attenzione alla misura in cui i fornitori ACP più vulnerabili sono stati in grado di mantenere la loro posizione sul mercato della Comunità.»

3) L'articolo 15 bis è soppresso.

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 75 dell'11. 3. 1998, pag. 6.

(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(3) GU C 235 del 27. 7. 1998.

(4) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349, del 31. 12. 1994, pag. 105).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Importazioni tradizionali degli Stati ACP

Importazioni originarie dei seguenti Stati fornitori, entro il limite di 857 700 tonnellate (peso netto) annue:

Côte d'Ivoire

Camerun

Suriname

Somalia

Giamaica

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Dominica

Belize

Capo Verde

Grenada

Madagascar»