31998R0622

Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio del 16 marzo 1998 relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 20/03/1998 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 622/98 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1998 relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che nel giugno 1993 il Consiglio europeo di Copenaghen ha indicato le condizioni necessarie affinché gli Stati associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano possano aderire all'Unione; che, in sede di applicazione della procedura stabilita dall'articolo O del trattato sull'Unione europea, sono individuate le principali difficoltà cui questi paesi devono far fronte per realizzare le suddette condizioni sono individuate;

considerando che i capi di Stato e di governo, in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, hanno ribadito la loro volontà di procedere al rafforzamento della strategia di preadesione dell'Unione per facilitare la preparazione dei paesi candidati all'adesione; che la Commissione ha presentato una serie di proposte al riguardo nell'«Agenda 2000»;

considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha dichiarato che il nuovo strumento del partenariato per l'adesione, da istituire previa consultazione degli Stati candidati dell'Europa centrale e orientale, costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, mobilitando in un quadro unico tutte le forme di assistenza della Comunità ai paesi candidati;

considerando che sarebbe opportuno che l'assistenza della Comunità europea nell'ambito di tali partenariati per l'adesione fosse incentrata sulle summenzionate difficoltà e guidata da principi, priorità, obiettivi intermedi e condizioni opportunamente definiti;

considerando che i partenariati, e in particolare i loro obiettivi intermedi, dovrebbero assistere ciascuno Stato nella preparazione all'adesione, in un contesto di convergenza economica e sociale, e nello sviluppo dei propri programmi nazionali per il recepimento dell'acquis e per la fissazione di un calendario per la sua attuazione;

considerando che è essenziale gestire in modo ottimale le risorse finanziarie disponibili in funzione delle priorità individuate nei pareri della Commissione sulle domande di adesione e risultanti dall'esame di tali pareri nell'ambito del Consiglio;

considerando che l'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando ai paesi interessati i programmi di aiuto adottati in base alle disposizioni dei trattati; che pertanto il presente regolamento non implicherà oneri finanziari;

considerando che l'assistenza della Comunità e subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti negli accordi europei e ai progressi verso il rispetto dei criteri di Copenaghen;

considerando che la programmazione delle risorse finanziarie dell'assistenza comunitaria sarà decisa secondo le procedure previste dai regolamenti relativi ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi;

considerando che è opportuno che il Consiglio adotti entro il 15 marzo 1998 i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni applicabili a ciascun partenariato, per consentire alla Commissione di elaborare, entro la fine del 1998, la prima delle sue relazioni periodiche sui progressi compiuti da ciascuno Stato candidato;

considerando che il ruolo degli organi istituiti dagli accordi europei è centrale nell'assicurare una corretta attuazione e una verifica dei partenariati per l'adesione;

considerando che l'attuazione dei partenariati per l'adesione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità; che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Come parte della strategia rafforzata di preadesione, sono istituiti partenariati per l'adesione per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. Ciascun partenariato per l'adesione riunisce in un unico quadro:

- le priorità per la preparazione all'adesione, risultanti dall'analisi della situazione di ciascuno Stato, in considerazione dei criteri politici ed economici e degli obblighi inerenti alla qualità di Stato membro dell'Unione, definiti dal Consiglio europeo;

- le risorse finanziarie intese ad assistere ciascuno Stato candidato nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo di preadesione.

Articolo 2

Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni di ciascun partenariato per l'adesione, che saranno comunicati a ciascun paese candidato, e inoltre su eventuali successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.

Articolo 3

Il presente regolamento non implica oneri finanziari. L'assistenza della Comunità in base alla strategia di preadesione è quella prevista nei programmi adottati in base alle disposizioni del trattato.

Sulla base delle decisioni prese dal Consiglio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, la programmazione delle risorse finanziarie per l'assistenza accordata nell'ambito dei partenariati per l'adesione è decisa secondo le procedure previste dai regolamenti relativi ai corrispondenti strumenti finanziari o programmi.

Articolo 4

Quando viene meno un elemento essenziale alla prosecuzione della concessione degli aiuti per la preadesione, in particolare quando non sono osservati gli impegni contenuti negli accordi europei e/o sono insufficienti i progressi verso il rispetto dei criteri di Copenaghen, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate riguardo a qualsiasi aiuto per la preadesione concesso a uno Stato candidato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 48 del 13. 2. 1998, pag. 18.

(2) Parere espresso l'11 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).