31998L0052

Direttiva 98/52/CE del Consiglio del 13 luglio 1998 relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 22/07/1998 pag. 0066 - 0066


DIRETTIVA 98/52/CE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio, agendo conformemente all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo 14 sulla politica sociale, allegato al trattato, e in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 97/80/CE (4); considerando che tale direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato dell'accordo sulla politica sociale ed ha inoltre notato che occorreva individuare uno strumento che permettesse di attribuire effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di accettare le direttive già adottate nel quadro di tale accordo e quelle che potranno esserlo prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;

considerando che nel Consiglio del 24 luglio 1997 il Consiglio e la Commissione hanno concordato di dare effetto alle conclusioni adottate nel Consiglio europeo di Amsterdam; che essi hanno altresì concordato di applicare la stessa procedura, mutatis mutandis, alle direttive future adottate sulla base dell'accordo sulla politica sociale; che la presente direttiva intende realizzare tale fine applicando la direttiva 97/80/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che la non applicabilità della direttiva 97/80/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esercita dirette conseguenze sul funzionamento del mercato comune; che un'attuazione effettiva in tutti gli Stati membri del principio di parità di trattamento per gli uomini e le donne, in particolare per quanto concerne le regole in materia di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, migliorerà il funzionamento del mercato comune;

considerando che l'adozione della presente direttiva renderà la direttiva 97/80/CE applicabile nel Regno Unito; che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» della direttiva 97/80/CE va interpretata come comprendente il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che è opportuno che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord benefici dello stesso periodo di tre anni che è stato concesso agli altri Stati membri per porre in atto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 97/80/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della presente direttiva, la direttiva 97/80/CE si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

All'articolo 7 della direttiva 97/80/CE viene inserito il seguente paragrafo dopo il primo paragrafo:

«Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la scadenza del 1° gennaio 2001 stabilita al paragrafo 1 diventa 22 luglio 2001.»

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU C 332 del 7. 11. 1996, pag. 11.

(2) GU C 167 dell'1. 6. 1998.

(3) GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 64.

(4) GU L 14 del 20. 1. 1998, pag. 6.