31998L0021

Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 22/04/1998 pag. 0015 - 0015


DIRETTIVA 98/21/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57 paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 66,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/50/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e specialmente l'articolo 44 bis,

considerando che i Paesi Bassi hanno inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della medicina del lavoro nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno inviato una domanda motivata intesa a inserire per questi Stati membri la medicina del lavoro nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Svezia ha inviato una domanda motivata allo scopo di introdurre per detto Stato membro la medicina della sanità pubblica nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

a) al punto «medicina del lavoro», vengono fatte le aggiunte seguenti:

«Belgio: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

Lussemburgo: médecine du travail».

b) al punto «medicina del lavoro» la denominazione «Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde» che figura a fronte dei paesi Bassi è sostituita dalla denominazione «Arbeid en gezondheid».

c) al punto «community medecine» (sanità pubblica), va fatta l'aggiunta seguente:

«Svezia: Socialmedicin».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno che segue quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU L 291 del 24. 10. 1997, pag. 35.

(3) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.