31998H0316

98/316/CE: Raccomandazione del Consiglio del 1° maggio 1998 a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0021 - 0027


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato (98/316/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 J, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

vista la relazione della Commissione,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

(1) considerando che la procedura e il calendario per l'adozione delle decisioni sul passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) sono stabiliti nell'articolo 109 J del trattato; che il Consiglio, riunito a Dublino il 13 dicembre 1996 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che non vi era una maggioranza di Stati membri che soddisfacessero le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, che la Comunità non sarebbe passata alla terza fase dell'UEM nel 1997 e che la procedura di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 sarebbe stata applicata quanto prima possibile nel 1998; che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, poiché entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase dell'UEM non è stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, deve essere ripetuta;

(3) considerando che l'articolo 109 J, paragrafo 1 dispone che le relazioni elaborate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo (IME) comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 del trattato nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dall'altro, ed esaminano la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto, da parte di ciascuno Stato membro dei seguenti criteri indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso di inflazione prossimo, al massimo, a quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6;

- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;

considerando che il protocollo n. 6 del trattato precisa ulteriormente questi quattro criteri e i periodi nei quali essi devono essere rispettati; che le relazioni della Commissione e dell'IME tengono conto anche dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2, primo trattino il Consiglio, in base a queste relazioni, valuta se i singoli Stati membri soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica e trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazione, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo che, dopo aver consultato il Parlamento, conferma, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica;

(5) considerando che la legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 107 e 108 del trattato e lo statuto del SEBC; che tali adeguamenti devono garantire la compatibilità con il trattato entro la data di istituzione del SEBC; che le relazioni della Commissione e dell'IME forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione nazionale degli Stati membri con gli articoli 107 e 108 del trattato e lo statuto del SEBC; che, al momento della presentazione delle relazioni della Commissione e dell'IME, il processo di adeguamento della legislazione nazionale non era ancora stato completato in Spagna, Francia, Lussemburgo e Austria; che, in seguito, in Spagna e in Austria è stata emanata la necessaria legislazione; che il Lussemburgo e la Francia hanno adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 6 del trattato il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che, ai fini del criterio della stabilità dei prezzi, l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 (2); che per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica degli indici di dodici mesi rispetto alla media aritmetica degli indici dei dodici mesi precedenti; che nei dodici mesi fino al gennaio 1998 gli Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati Francia, Irlanda e Austria, con tassi di inflazione, rispettivamente, dell'1,2 %, 1,2 % e 1,1 %; che nelle relazioni della Commissione e dell'IME è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più 1,5 punti percentuali; che il valore di riferimento nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato pari al 2,7 %;

(7) considerando che, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che, al momento dell'attuale valutazione da parte del Consiglio, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

(8) considerando che, a norma dell'articolo 5 del protocollo n. 6 del trattato, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione; che la Commissione ha fornito dati per l'elaborazione della presente raccomandazione; che i dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle cifre comunicate dagli Stati membri entro il 1° marzo 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 (3);

(9) considerando che durante la seconda fase dell'UEM non vi era alcuna decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo per l'Irlanda e il Lussemburgo; che con decisione del 27 giugno 1996 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato la precedente decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca; che con decisione del 30 giugno 1997 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato le precedenti decisioni in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi e in Finlandia; che con decisione del 1° maggio 1998 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato le precedenti decisioni in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e nel Regno Unito;

(10) considerando che, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino del trattato significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame e che, in particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro; che, nel valutare il rispetto di questo criterio nelle loro relazioni, la Commissione e l'IME hanno preso in esame il periodo di due anni avente termine nel febbraio 1998 ed hanno tenuto conto della decisione adottata nell'agosto 1993 dai ministri e dai governatori delle banche centrali degli Stati membri di ampliare temporaneamente i margini di fluttuazione del meccanismo di cambio da ± 2,25 % a ± 15 % dei tassi centrali bilaterali;

(11) considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, quarto trattino del trattato significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che, ai fini del criterio di convergenza dei tassi d'interesse, sono stati utilizzati tassi d'interesse paragonabili su obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato; che, per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e dell'IME è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più due punti percentuali; che il valore di riferimento nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato pari al 7,8 %;

(12) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 11 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999; che in virtù di tale notifica i paragrafi da 4 a 9 del protocollo n. 11 stabiliscono le disposizioni applicabili al Regno Unito fino alla data dell'eventuale passaggio del Regno Unito alla terza fase;

(13) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase; che in virtù di tale notifica tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC che fanno riferimento a una deroga sono applicabili alla Danimarca;

(14) considerando che in virtù delle notifiche suindicate il Consiglio non è tenuto ad effettuare la valutazione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda il Regno Unito e la Danimarca;

(15) considerando che, in base alle presenti raccomandazioni, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, conferma quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

SEZIONE 1

VALUTAZIONI

Articolo 1

Belgio

In Belgio la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Belgio nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- il Belgio non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Belgio ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco belga (BEF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Belgio non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Belgio è stato del 5,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Belgio ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Belgio soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 2

Germania

In Germania la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino dell trattato:

- il tasso medio di inflazione in Germania nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Germania non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Germania ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il marco tedesco (DEM) non ha conosciuto gravi tensioni e la Germania non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Germania è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Germania ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Germania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 3

Grecia

In Grecia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato del 5,2 %, vale a dire superiore al valore di riferimento;

- il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Grecia esiste un disavanzo pubblico eccessivo e tale decisione non è stata abrogata;

- la moneta della Grecia non ha fatto parte del meccanismo di cambio nei due anni aventi termine nel febbraio 1998; durante questo periodo la dracma greca (GRD) è stata relativamente stabile nei confronti delle monete facenti parte del meccanismo di cambio ma è stata sottoposta, in alcune occasioni, a tensioni alle quali si è fatto fronte con aumenti temporanei dei tassi di interesse interni e con interventi sui cambi. La dracma greca ha aderito al meccanismo di cambio nel marzo 1998;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Grecia è stato del 9,8 %, vale a dire superiore al valore di riferimento.

La Grecia non soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Di conseguenza, la Grecia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 4

Spagna

In Spagna la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Spagna nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Spagna non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Spagna ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la peseta spagnola (ESP) non ha conosciuto gravi tensioni e la Spagna non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Spagna è stato del 6,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Spagna ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Spagna soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 5

Francia

La Francia ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Francia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Francia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Francia ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco francese (FRF) non ha conosciuto gravi tensioni e la Francia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Francia è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Francia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Francia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 6

Irlanda

In Irlanda la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Irlanda nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- nella seconda fase dell'UEM l'Irlanda non è stata oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Irlanda ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la sterlina irlandese (IEP) non ha conosciuto gravi tensioni e il suo tasso centrale bilaterale non è stato svalutato nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; il 16 marzo 1998, su richiesta delle autorità irlandesi, i tassi centrali bilaterali della IEP nei confronti di tutte le altre monete aderenti agli accordi di cambio sono stati rivalutati del 3 %;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Irlanda è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Irlanda ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Irlanda soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 7

Italia

In Italia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Italia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- l'Italia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Italia è rientrata nel meccanismo di cambio nel novembre 1996; nel periodo che va dal marzo al novembre 1996 la lira italiana (ITL) si è apprezzata rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando è rientrata nel meccanismo di cambio la lira non ha conosciuto gravi tensioni e l'Italia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Italia è stato del 6,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Italia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda il criterio di cui al terzo trattino, la ITL, pur essendo rientrata nel meccanismo di cambio solo nel novembre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, l'Italia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, l'Italia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 8

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Lussemburgo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- nella seconda fase dell'UEM il Lussemburgo non è stato oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Lussemburgo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco lussemburghese (LUF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Lussemburgo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Lussemburgo è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Lussemburgo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Lussemburgo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 9

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione nei Paesi Bassi nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- i Paesi Bassi non sono oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- i Paesi Bassi hanno fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il fiorino olandese (NLG) non ha conosciuto gravi tensioni ed i Paesi Bassi non hanno svalutato di propria iniziativa il loro tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine nei Paesi Bassi è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

I Paesi Bassi hanno realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza i Paesi Bassi soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 10

Austria

In Austria la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Austria nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,1 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- l'Austria non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Austria ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo lo scellino austriaco (ATS) non ha conosciuto gravi tensioni e l'Austria non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Austria è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Austria ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Austria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 11

Portogallo

In Portogallo la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Portogallo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- il Portogallo non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Portogallo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo l'escudo portoghese (PTE) non ha conosciuto gravi tensioni e il Portogallo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Portogallo è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Portogallo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Portogallo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 12

Finlandia

In Finlandia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Finlandia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Finlandia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Finlandia ha fatto parte del meccanismo di cambio dall'ottobre 1996; nel periodo che va dal marzo all'ottobre 1996 il marco finlandese (FIM) si è apprezzato rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando ha aderito al meccanismo di cambio il marco finlandese non ha conosciuto gravi tensioni e la Finlandia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Finlandia è stato del 5,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Finlandia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, il FIM, pur essendo entrato a far parte del meccanismo di cambio solo nell'ottobre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, la Finlandia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza la Finlandia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 13

Svezia

In Svezia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, non è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Svezia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Svezia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la moneta della Svezia non ha mai fatto parte del meccanismo di cambio; nei due anni in esame la corona svedese (SEK) ha oscillato nei confronti delle monete che fanno parte del meccanismo di cambio, riflettendo, tra l'altro, l'assenza di un obiettivo di tasso di cambio;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Svezia è stato del 6,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Svezia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino, ma non soddisfa il criterio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino.

Di conseguenza, la Svezia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

SEZIONE 2

CONCLUSIONI

Articolo 14

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio conclude che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Il Consiglio raccomanda che il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, confermi che detti Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

SEZIONE 3

PUBBLICAZIONE

Articolo 15

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) Parere espresso il 30 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(3) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.