31998D0744

98/744/CE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa al regime di cambio con lo scudo capoverdiano

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0111 - 0112


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 relativa al regime di cambio con lo scudo capoverdiano (98/744/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

(1) considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro (2), a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

(2) considerando che, a partire dalla medesima data, il regime monetario e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro sarà di competenza della Comunità;

(3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario e di cambio;

(4) considerando che la Repubblica portoghese ha concluso un accordo (3) con la Repubblica del Capo Verde, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa dello scudo capoverdiano in scudo portoghese;

(5) considerando che lo scudo portoghese sarà sostituito dall'euro a partire dal 1° gennaio 1999;

(6) considerando che la convertibilità dello scudo capoverdiano è garantita da una linea di credito limitata concessa dal governo portoghese; che il governo portoghese ha assicurato che l'accordo con la Repubblica del Capo Verde non ha conseguenze finanziarie significative per il Portogallo;

(7) considerando che è improbabile che tale accordo produca alcun effetto significativo sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro; che, nella sua forma e nelle sue condizioni di applicazione attuali, è improbabile che tale accordo costituisca un ostacolo al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria; considerando che nessun elemento del presente accordo può essere interpretato come un obbligo per la BCE o per le Banche centrali nazionali di sostenere lo scudo capoverdiano; che è necessario che eventuali modifiche del presente accordo non impongano alcun obbligo alla BCE o alle Banche centrali nazionali;

(8) considerando che il Portogallo e la Repubblica del Capo Verde desiderano mantenere l'attuale accordo dopo la sostituzione dello scudo portoghese con l'euro; che è opportuno che il Portogallo possa mantenere tale accordo dopo tale sostituzione e che la responsabilità esclusiva dell'applicazione dell'accordo competa al Portogallo e alla Repubblica del Capo Verde;

(9) considerando che la Comunità deve essere informata periodicamente sull'applicazione e sulle modifiche previste di tale accordo;

(10) considerando che la modifica o l'applicazione di tale accordo avviene senza pregiudizio dell'obiettivo principale della politica di cambio della Comunità, vale a dire il mantenimento della stabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 3 A, paragrafo 2, del trattato;

(11) considerando che gli organismi comunitari competenti devono pronunciarsi prima che siano apportate modifiche alla natura o alla portata dell'attuale accordo; che rientra in questa categoria il principio della libera convertibilità a parità fissa tra l'euro e lo scudo capoverdiano, essendo la convertibilità garantita da una linea di credito limitata concessa dal governo portoghese;

(12) considerando che gli Stati membri possono negoziare in seno agli organismi internazionali e concludere accordi internazionali, senza pregiudizio della competenza comunitaria e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria;

(13) considerando che è importante che la presente decisione non costituisca un precedente riguardo alle modalità da adottare in futuro per la negoziazione e conclusione da parte della Comunità di accordi similari relativi a questioni monetarie o al regime di cambio con altri Stati o organizzazioni internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una volta sostituito lo scudo portoghese con l'euro, la Repubblica portoghese può mantenere il suo attuale accordo in materia di cambio con la Repubblica del Capo Verde.

Articolo 2

La responsabilità esclusiva dell'applicazione dell'accordo compete al Portogallo ed alla Repubblica del Capo Verde.

Articolo 3

Le autorità portoghesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il comitato economico e finanziario circa l'applicazione dell'accordo. Le autorità portoghesi informano il comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e lo scudo capoverdiano.

Articolo 4

Il Portogallo può negoziare e concludere delle modifiche dell'accordo attuale, purché non ne alteri la natura o la portata. Il Portogallo informa previamente la Commissione, la Banca centrale europea e il comitato economico e finanziario di tali modifiche

Articolo 5

Il Portogallo sottopone all'attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata dell'accordo.

Tali progetti di modifica necessitano dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 7

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

(1) Parere espresso il 17 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(3) Acordo de cooperação cambial entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde. (Decreto nº 24/98 de 15 de Julho de 1998).