31998D0685

98/685/CE: Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998 relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 03/12/1998 pag. 0001 - 0004


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1998 relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (98/685/CE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati per la conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali; che detta Convenzione è stata firmata ad Helsinki il 18 marzo 1992 a nome della Comunità;

considerando che gli obiettivi della Convenzione sono la tutela delle persone umane e dell'ambiente contro gli incidenti industriali che possono dare adito ad effetti transfrontalieri e la promozione di un'attiva cooperazione internazionale fra le parti contraenti prima, durante e dopo tale tipo di incidente;

considerando che la conclusione della Convenzione rientra nel contesto della partecipazione della Comunità alle azioni internazionali di tutela dell'ambiente, auspicata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (3) relativa al Quinto programma di azione in materia di ambiente;

considerando che in virtù dei principi formulati nell'articolo 130 R del trattato, il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose, costituisce un'esigenza primordiale per tutti gli Stati membri, dato il carattere transfrontaliero degli effetti di tali incidenti industriali sull'ambiente e la salute umana;

considerando che la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (4), e la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (5), sono intese alla prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché alla limitazione delle conseguenze di essi per la salute umana e l'ambiente; che tali direttive contengono disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera;

considerando che è di conseguenza necessario che la Comunità approvi la Convenzione;

considerando che per talune sostanze, quali bromo, metanolo, ossigeno e sostanze pericolose per l'ambiente, le quantità limite stabilite dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio si discostano da quelle indicate nell'allegato I, parte 1 della Convenzione;

considerando che, per quanto concerne le sostanze di cui sopra, non è possibile applicare per la Comunità le quantità limite suddette; che pertanto, per poter approvare la Convenzione, devono essere formulate talune riserve;

considerando che, per consentire la tempestiva entrata in vigore della Convenzione, è necessario che gli Stati membri firmatari provvedano quanto prima alle procedure di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione, per consentire alla Comunità e agli Stati membri di depositare gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità europea, con le riserve figuranti all'allegato I, la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.

Il testo della Convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 28 della Convenzione. All'atto del deposito dello strumento di approvazione, nonché delle riserve di cui all'allegato I, la persona o le persone designate depositeranno la dichiarazione sulla competenza di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MEACHER

(1) GU C 267 del 3.9.1997, pag. 60.

(2) GU C 339 del 10.11.1997, pag. 26.

(3) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(4) GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

ALLEGATO I

RISERVE

Gli Stati membri della Comunità europea applicheranno la Convenzione nelle loro relazioni reciproche, conformemente alle norme interne della Comunità.

La Comunità si riserva pertanto di diritto:

i) relativamente alle quantità limite di cui all'allegato I, parte I, numeri 3, 4 e 5 della Convenzione, di applicare per il bromo (sostanza molto tossica) una quantità limite pari a 100 t, per il metanolo (sostanza tossica) una quantità limite pari a 5 000 t e per l'ossigeno (sostanza comburente) una quantità limite pari a 2 000 t,

ii) relativamente alla quantità limite di cui all'allegato I, parte I, numero 8 della Convenzione, di applicare per le sostanze pericolose per l'ambiente una quantità limite pari rispettivamente a 500 t [frase di contrassegno di rischio: R50 53 (1*) «sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico]» e a 2 000 t [frase di contrassegno di rischio: R51 53 (2*) «sostanze tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico]».

(1*) Sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35).

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI, RELATIVA ALLA COMPETENZA

Conformemente al trattato CE, gli obiettivi e i principi della politica ambientale della Comunità sono segnatamente intesi alla salvaguardia e alla tutela della qualità dell'ambiente e della salute umana, tramite azioni preventive. Nel contesto del perseguimento di tali obiettivi, il Consiglio ha adottato la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, che è stata sostituita dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tali strumenti si propongono la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze sulle persone umane e sull'ambiente e disciplinano alcuni settori contemplati dalla Convenzione sugli effetti trasfrontalieri degli incidenti industriali. La Comunità informerà il depositario di ogni eventuale modifica di detta direttiva e di qualsiasi sviluppo di rilievo nell'ambito disciplinato dalla Convenzione.

La Comunità ed i suoi Stati membri sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, per l'applicazione della Convenzione.