31998D0453

98/453/CE: Decisione del Consiglio del 6 luglio 1998 relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 15/07/1998 pag. 0040 - 0041


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 luglio 1998 relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (98/453/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CE, firmato il 16 luglio 1990, in prosieguo denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 9 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha adottato le conclusioni della relazione al Coreper del 18 dicembre 1997 sul contributo della Comunità europea all'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati;

considerando che un'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), in prosieguo denominata «iniziativa HIPC», è stata presentata dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale alle rispettive riunioni dell'aprile 1996 e successivamente ratificata dal comitato interinale e dal comitato «Sviluppo» in occasione delle riunioni annuali dell'FMI e della Banca mondiale, svoltesi nell'autunno 1996;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri sono fermamente impegnati a partecipare all'iniziativa HIPC fornendo assistenza di carattere straordinario ai paesi che attuano programmi di riforma economica e sono considerati ammissibili nell'ambito dell'iniziativa;

considerando che tutti i paesi verso i quali esiste un'esposizione comunitaria, ammissibili all'iniziativa HIPC per l'ammortamento del debito, sono paesi ACP;

considerando che tale decisione verrà attuata in base al regolamento finanziario 91/491/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea partecipa pienamente all'iniziativa HIPC fornendo assistenza ai paesi ritenuti ammissibili nell'ambito dell'iniziativa, allo scopo di aiutarli a ridurre il valore attuale netto dei loro obblighi finanziari esterni nei confronti della Comunità. A tal fine, la Comunità mette a disposizione aiuti non rimborsabili che i paesi ammissibili devono utilizzare per far fronte al debito in essere e agli obblighi di servizio del debito nei confronti della Comunità. Tale assistenza, unitamente alle risorse fornite da altri creditori, deve consentire ai paesi ammissibili di conseguire l'obiettivo di sostenibilità del debito, specifico per ciascun paese, concordato nel quadro dell'iniziativa HIPC.

Articolo 2

L'assistenza di cui all'articolo 1 è utilizzata dai paesi beneficiari essenzialmente per il rimborso anticipato dei prestiti a condizioni speciali in essere sulla base del valore netto attuale. Qualora tale azione non sia sufficiente per conseguire il livello concordato di riduzione del debito in base al valore netto attuale, il paese beneficiario utilizza l'assegnazione degli aiuti non rimborsabili per far fronte agli obblighi relativi al capitale di rischio in essere nei confronti della Comunità.

Articolo 3

La Commissione adotta, caso per caso, decisioni specifiche in merito alla fornitura di assistenza a ciascun paese ACP ammissibile, in conformità delle norme e delle procedure stabilite nel capitolo IV dell'accordo interno.

La decisione della Commissione sulla portata dell'assistenza da fornire in ciascun caso, deve consentire la necessaria riduzione del valore netto attuale degli obblighi finanziari esterni in essere di quel paese nei confronti della Comunità ed è coerente con il metodo dell'iniziativa HIPC. Le decisioni specifiche per ciascun paese devono anche tener conto della struttura dell'esposizione del paese nei confronti della Comunità, della necessità di scegliere le proposte più semplici sul piano amministrativo e della necessità di garantire un trattamento equo a tutti i paesi ammissibili nel pieno rispetto delle decisioni convenute tra tutti i creditori. Ciascuna decisione specifica per ogni paese illustra le modalità, i termini e le condizioni di attuazione della presente decisione.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 è finanziato attraverso gli interessi maturati sui fondi depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della convenzione, nei limiti della disponibilità di tali entrate e dopo aver tenuto debitamente conto della necessità di riservare tali entrate per gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno. Un importo iniziale di 40 milioni di ecu viene prelevato da tali interessi per finanziare l'aiuto in questione destinato essenzialmente ai paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità per il 1997 e il 1998. Qualora tale importo risulti insufficiente, esso può essere integrato con carattere prioritario da altre assegnazioni provenienti da interessi previa approvazione del comitato FES a norma dell'articolo 9 dell'accordo interno.

2. Qualora tali entrate non siano sufficienti per coprire le decisioni di cui all'articolo 3, e in attesa che eventuali risorse supplementari vengano messe a disposizione nell'ambito di accordi futuri con i paesi ACP, gli Stati membri esaminano la possibilità di fornire fondi provenienti dai pagamenti effettuati sui conti aperti a loro nome presso la Banca europea per gli investimenti a titolo di prestiti a condizioni speciali e di operazioni su capitali di rischio. L'assegnazione di tali pagamenti per finanziare l'aiuto straordinario è soggetta, sulla base di una proposta della Commissione, a una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno.

Articolo 5

1. Nel corso del 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, a tempo debito, una relazione che illustra il fabbisogno finanziario supplementare derivante dalla partecipazione della Comunità all'iniziativa. Sulla base di tale relazione, il Consiglio adotta una decisione in merito alla futura partecipazione della Comunità all'iniziativa HIPC.

2. La Commissione presenta una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

3. Il comitato monetario è regolarmente informato in merito all'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

(1) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 288.

(2) GU L 266 del 21. 9. 1991, pag. 1.